IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli Orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008,  che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visti gli Orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di  Stato  nel
settore  agricolo  e  forestale  2007-2013  (2006/C319/01),   ed   in
particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della  Commissione,  del  15
dicembre 2006, concernente la concessione  degli  aiuti  di  Stato  a
favore delle piccole e medie  imprese  agricole,  ed  in  particolare
l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la  concessione  di
aiuti per la  compensazione  delle  perdite  dovute  alle  avversita'
atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali; 
  Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16
gennaio 2009 della Commissione UE; 
  Vista la proposta  della  Regione  Abruzzo  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: 
    piogge alluvionali dal 1°  marzo  2011  al  2  marzo  2011  nella
Provincia di Teramo; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione  Abruzzo  di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale  nelle  aree  colpite  per   le   infrastrutture   connesse
all'attivita' agricola; 
 
                              Decreta: 
 
  E' dichiarata l'esistenza del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per
effetto dei danni alle infrastrutture connesse all'attivita' agricola
nei  sottoelencati  territori  agricoli,  in  cui   possono   trovare
applicazione le specifiche misure di intervento previste del  decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato  dal  decreto
legislativo 18 aprile 2008, n. 82: 
  Teramo: 
      piogge alluvionali dal 1° marzo 2011 al 2 marzo 2011; 
      provvidenze di cui all'art.  5,  comma  6  nel  territorio  dei
comuni di Atri, Basciano,  Bellante,  Castel  Castagna,  Castellalto,
Cellino  Attanasio,  Civitella  del  Tronto,  Colledara,  Crognaleto,
Giulianova, Montorio al Vomano, Morro  d'Oro,  Mosciano  Sant'Angelo,
Notaresco, Pineto, Sant'OMERO, Teramo, Torricella Sicura, Tossicia. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 14 giugno 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano