IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto direttoriale n. 2006/7902/GIOCHI/UD del  21  marzo
2006, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  relativo  alle
misure per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza  delle
scommesse del bingo e delle lotterie; 
  Visti gli articoli 4, 5 e 6 del citato decreto che disciplinano  il
conto di gioco ed il suo utilizzo e, in particolare, l'art. 5,  comma
3, che prevede che il titolare di sistema e' tenuto a  controllare  i
conti di gioco e ad effettuare verifiche costanti circa  il  corretto
utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente  ad  AAMS  eventuali
violazioni delle norme vigenti; 
  Visto l'articolo 9, comma 3, del decreto in questione  che  prevede
che "Su richiesta di AAMS e con le modalita'  da  essa  definite,  il
titolare di sistema fornisce ad AAMS stessa,  per  ciascun  punto  di
commercializzazione, i dati relativi all'ubicazione  del  locale  nel
quale sara' esercitata l'attivita' di commercializzazione, gli  altri
elementi necessari ad identificare in modo univoco il suddetto locale
e  gli  incaricati   delle   attivita',   nonche'   eventuali   altre
informazioni richieste da AAMS"; 
  Visto l'articolo 9, comma 4, del medesimo  decreto  che  stabilisce
"il divieto di raccolta di giocate, di riscossione di poste di  gioco
e di liquidazione  di  vincite  e  di  rimborsi  presso  i  punti  di
commercializzazione", secondo quanto disposto dall'articolo  4  della
legge  13  dicembre  1989,  n.  401  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'articolo 12, comma 3, del decreto in esame che ha  previsto
che "Le concessioni e le  autorizzazioni  alla  raccolta  di  giochi,
rilasciate da AAMS ovvero dai suoi concessionari, sono soggette  alla
sospensione od alla decadenza od alla revoca, da parte di AAMS  o  da
parte del concessionario che ha rilasciato  l'autorizzazione  stessa,
anche su richiesta di AAMS, qualora siano violate le disposizioni  di
cui all'art. 9 del presente decreto"; 
  Vista   la   Convenzione   di   concessione   n.   3570   per    la
commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi  sportivi
diversi dalle corse dei cavalli ed eventi non sportivi,  sottoscritta
dalla societa' Venice Scommesse  S.r.l.,  Via  Arcora  Comunale,  110
P.zzo Gecos - 80013 Casalnuovo di Napoli (NA); 
  Visto l'articolo 17, comma 2, lettera c) della  citata  convenzione
il quale stabilisce  che  l'Amministrazione  procede  alla  decadenza
della concessione, salvo il diritto al  risarcimento  di  ogni  danno
patito  e  patendo  ed  alla  refusione  delle  spese  "nel  caso  di
violazioni delle norme vigenti che disciplinano la scommesse a  quota
fissa ivi compreso il mancato rispetto  della  normativa  vigente  da
parte  dei  soggetti  terzi  incaricati  dal  concessionario  per  lo
svolgimento  di  servizi  connessi  alla  raccolta  delle   scommesse
telematiche"; 
  Visto l'art. 13, comma 1, della citata convenzione il quale prevede
che "il concessionario e' tenuto a prestare le garanzie,  di  cui  ai
commi seguenti, in forma di cauzione, in numerario od  in  titoli  di
Stato, ovvero attraverso fideiussione rilasciata da banche o istituti
di credito"; 
  Visto il comma 3, del sopra citato  articolo  il  quale  stabilisce
che: "Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia e' causa  di
decadenza della concessione"; 
  Considerato  che  il  concessionario  Venice  Scommesse  S.r.l.  ha
presentato ad AAMS la fideiussione  di  € 186.141,41,  rilasciata  in
data 1 febbraio 2008 dalla Banca Monte dei Paschi di Siena, ai  sensi
dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione;  Considerato
che, con nota Prot. n. 2011/1567/Giochi/SCO del 17 gennaio  2011,  e'
stato  richiesto  alla  Venice   Scommesse   S.r.l.   di   presentare
un'appendice alla citata fideiussione con validita' fino al 30 giugno
2013 adeguandone l'importo dovuto per il 2010, ad € 211.040,51; 
  Considerato che con la citata nota del 17  gennaio  2011  e'  stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  7  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed  integrazioni,  l'avvio
del procedimento di decadenza della concessione; 
  Considerato che codesto concessionario in data 20 gennaio 2011, per
il tramite dello studio legale Grillone, ha chiesto  di  interrompere
il procedimento di  decadenza,  in  quanto  il  concessionario  stava
procedendo  presso  il  Monte  dei  Paschi  di  Siena  a   richiedere
l'adeguamento con appendice della fideiussione presentata nel 2008; 
  Considerato  che  in  seguito  non  e'   stato   presentato   alcun
adeguamento  alla  citata  fideiussione;  Atteso,  inoltre,  che   il
concessionario  in  questione  presenta  una  rilevante   esposizione
debitoria, sia con riferimento al pagamento del canone di concessione
che dell'imposta unica; 
  Atteso inoltre che a seguito di attivita' di  ispezione  presso  un
punto di commercializzazione, espletata in data 21  gennaio  2011  da
parte della Guardia di Finanza - Compagnia di Caserta  congiuntamente
all'Ufficio  Regionale  della  Campania,  e'  stato  riscontrato  che
l'attivita' svolta presso di esso si  configurava  come  una  vera  e
propria agenzia di raccolta scommesse, anziche' come  mero  punto  di
commercializzazione, ove la sola attivita' operativa  legittimata  e'
la ricarica dei conti di gioco, cosi' come regolamentato dal  decreto
direttoriale 21 marzo 2006, modificato dal decreto del 25 giugno 2007
, che escludono ogni ipotesi e forma di intermediazione; 
  Vista la nota Prot. n. 2011/9122/giochi/SCO del 14 marzo 2011,  con
la quale sono stati contestati i comportamenti irregolari riscontrati
nella  citata   attivita'   di   ispezione   presso   il   punto   di
commercializzazione collegato alla Venice Scommesse S.r.l.; 
  Vista  la  nota  del  24  marzo  2011,  inviata  dal  sopra  citato
concessionario in replica alle richieste di  memorie  esplicative  da
parte dell'AAMS, con la quale  si  puntualizza  che  la  societa'  in
questione "ha sempre controllato  la  correttezza  dei  propri  punti
vigilando e verificando l'esistenza di irregolarita' e provvedendo  a
risolvere   i   rapporti   di   collaborazione   con   i   punti   di
commercializzazione   presso    i    quali    venivano    riscontrate
irregolarita'"; 
  Considerato che le  memorie  presentate  dal  concessionario  fanno
riferimento a generiche enunciazioni non suffragate da un concreto  e
particolareggiato  piano   operativo   di   controllo   e   vigilanza
sull'operato  dei   punti   di   commercializzazione   affiliati   al
concessionario medesimo; 
  Considerato che con la citata nota  del  14  marzo  2011  e'  stato
comunicato, ai sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  7  e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241  ed  integrazioni,  l'avvio
del procedimento di decadenza della concessione prevista  dal  citato
articolo 17, comma 2, lettera c); 
  Considerato che, sempre con la citata nota del 14  marzo  2011,  in
via cautelare e' stata disposta la  disattivazione  del  collegamento
con il totalizzatore  nazionale  della  raccolta  delle  scommesse  a
distanza, attesa la reiterazione  di  tali  comportamenti  irregolari
presso la rete di codesto concessionario, soprattutto  nella  regione
Campania; 
  Vista la decisione n. 2841/2010 con la quale il Consiglio di  Stato
ha riconosciuto, tra l'altro, ad AAMS un vincolo  istituzionale  teso
al rispetto delle finalita' di cura concreta degli interessi  e  fini
pubblici, e il potere di perseguire un  interesse  pubblico  primario
consistente nella lotta alle forme illegali di gioco; 
  Ritenuto che le  inadempienze  relative  all'operato  dei  suddetti
punti di commercializzazione si sono verificate in modo  reiterato  e
che, conseguentemente, la mancata vigilanza  da  parte  della  Venice
Scommesse S.r.l. assume connotati di particolare gravita'; 
  Ritenuta inoltre di particolare  gravita'  l'inadempienza  relativa
alla  mancate  sostituzione  della   fideiussione   e   la   notevole
esposizione debitoria; 
 
                              Dispone: 
 
  Per i motivi indicati in premessa, la decadenza  della  convenzione
di concessione n. 3570 per la commercializzazione delle  scommesse  a
quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei  cavalli,  ed
eventi non sportivi,  stipulata  con  la  societa'  Venice  Scommesse
S.r.l., con sede legale in  Via  Arcora  Comunale,  110  P.zzo  Gecos
-80013 Casalnuovo di Napoli (NA); 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 30 maggio 2011 
 
                               Il direttore per i giochi: Tagliaferri