IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia,  di
ammodernamento tecnologico del patrimonio  sanitario  pubblico  e  di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di lire  30.000  miliardi,  successivamente
elevato a lire 34.000 miliardi con legge n.388/2000, dispone  che  al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di mutuo, il cui onere  di  ammortamento  e'  assunto  a  carico  del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite  del  95%  della
spesa ammissibile risultante dal progetto,  con  la  B.E.I.,  con  la
Cassa Depositi e Prestiti e con gli istituti e le aziende di  credito
all'uopo abilitati secondo modalita' e procedure  da  stabilirsi  con
decreto del Ministro del Tesoro di concerto  con  il  Ministro  della
Sanita'; 
  Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n.  500,  il
quale stabilisce che gli oneri  derivanti  dai  mutui  contratti  per
l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20  della  legge  n.
67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi  nell'anno  1993,  sono  a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale; 
  Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro  del  Tesoro,  di
concerto con il  Ministro  della  Sanita',  del  5  dicembre  1991  e
successive modificazioni, il quale stabilisce che, per le  operazioni
di mutuo  regolate  a  tasso  variabile,  di  cui  alle  leggi  sopra
menzionate,  la  misura  massima  del  tasso   di   interesse   annuo
posticipato applicabile e' costituita dalla media aritmetica semplice
del rendimento medio lordo  dei  titoli  pubblici  a  reddito  fisso,
comunicato dalla Banca d'Italia, e  dalla  media  mensile  aritmetica
semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati  dal  Comitato  di
Gestione del mercato telematico dei depositi  interbancari,  con  una
maggiorazione dello 0,75; 
  Considerato altresi' che, in virtu' del suddetto art. 3,  comma  2,
del decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con  Ministro  della
Sanita', del 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come
sopra  calcolato,  arrotondato  se  necessario,  per  eccesso  o  per
difetto, allo 0,05% piu' vicino, va aggiunto uno spread nella  misura
dello 0,80; 
  Visto il decreto del Ministro  del  Tesoro  del  Bilancio  e  della
Programmazione Economica del 23 dicembre 1998,  il  quale  stabilisce
che il tasso che sostituisce il RIBOR e' l'EURIBOR; 
  Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il  dato
relativo al rendimento medio lordo  dei  titoli  pubblici  a  reddito
fisso riferito al mese di maggio 2011; 
  Vista la misura del tasso EURIBOR ACT/360 a tre mesi, rilevato  per
il mese di maggio 2011 sul  circuito  Reuters,  moltiplicato  per  il
coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365); 
  Considerato  che  i  parametri  suddetti,  da  utilizzarsi  per  la
determinazione del tasso di riferimento per  le  operazioni  previste
dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e  dall'art.  4,  comma  7  della
legge n. 500/92, sono pari a: 
    - rendimento medio lordo dei titoli  pubblici  a  reddito  fisso:
4,194%; 
    -  media  mensile  aritmetica  semplice  dei  tassi   giornalieri
dell'EURIBOR ACT/360 a  tre  mesi,  rilevato  sul  circuito  Reuters,
moltiplicato per il coefficiente 365/360 (EURIBOR ACT/365): 1,445%; 
  Ritenuti validi i dati sopra indicati; 
  Considerato, inoltre, che alla media  mensile  aritmetica  semplice
dei tassi giornalieri  dell'EURIBOR  va  aggiunta  una  maggiorazione
dello 0,75; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modifiche e integrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti  dall'
art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67  e  dall'art.  4,  comma  7,
della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a  tasso  variabile  e
stipulati anteriormente alla data del  29  marzo  1999,  e'  pari  al
3,20%. 
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima del tasso di interesse annuo posticipato per  il  periodo  1°
luglio - 31 dicembre 2011 e' pari al 4,00%. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 giugno 2011 
 
                             Il direttore generale del Tesoro: Grilli