IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprieta' industriale», a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 226 che stabilisce che il pagamento dei diritti per il deposito delle opposizioni e' effettuato nei termini e nelle modalita' fissati dal Ministro delle attivita' produttive, con proprio decreto e l'art. 187 concernente il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli», in attuazione del comma 851, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 6, comma 6, che stabilisce, tra l'altro, che i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalita' fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice della proprieta' industriale; Visto il proprio decreto del 13 gennaio 2010 n. 33, recante «Regolamento di attuazione del Codice della proprieta' industriale» adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; Considerata la necessita' di fissare la data a partire dalla quale entra in vigore la procedura di opposizione, nonche' il mese a partire dal quale e' pubblicato il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa; Considerata la necessita' di individuare il temine e le modalita' di deposito dei diritti di opposizione; Ritenuto, altresi', necessario individuare la modalita' di deposito della documentazione relativa alla prova d'uso del marchio da parte dell'opponente o relativa alla esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, atta ad incentivare il risparmio dei costi associati alla documentazione cartacea; Decreta: Art. 1 Termini 1. La procedura di opposizione di cui all'art. 174 e seguenti del Codice della proprieta' industriale si applica alle domande di registrazione per marchio di impresa depositate in Italia a partire dal 1° maggio 2011 e ai marchi internazionali pubblicati nel primo numero del mese di luglio 2011 della Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriete' Intellectuelles des Marques Internationales. 2. Il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa di cui all'art. 187 del Codice della proprieta' industriale, contenente notizie relative alle domande nazionali di registrazione per marchio d'impresa depositate a partire dal 1° maggio 2011, e' pubblicato, con cadenza mensile, a partire dal mese di luglio 2011 sul sito Web www.uibm.gov.it. 3. Nel Bollettino ufficiale dei marchi di impresa sono pubblicate, altresi', le rinnovazioni concesse a partire dal 1° maggio 2011.