IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante
«Codice della proprieta' industriale», a  norma  dell'art.  15  della
legge  12  dicembre  2002,  n.  273  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni ed in particolare  l'art.  226  che  stabilisce  che  il
pagamento dei diritti per il deposito delle opposizioni e' effettuato
nei termini e nelle modalita' fissati dal  Ministro  delle  attivita'
produttive,  con  proprio  decreto  e  l'art.  187   concernente   il
Bollettino ufficiale dei marchi di impresa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con   il   Ministro   dell'economia   e   delle   finanze,    recante
«Determinazione  dei  diritti  sui  brevetti  e  sui   modelli»,   in
attuazione del comma 851, dell'art. 1, della legge 27 dicembre  2006,
n. 296, ed in particolare l'art. 6,  comma  6,  che  stabilisce,  tra
l'altro, che i diritti di  deposito  per  le  opposizioni  ai  marchi
entreranno in vigore nei termini  e  con  le  modalita'  fissati  dal
Ministro dello sviluppo economico,  con  proprio  decreto,  ai  sensi
dell'art. 226 del Codice della proprieta' industriale; 
  Visto il proprio  decreto  del  13  gennaio  2010  n.  33,  recante
«Regolamento di attuazione del Codice della  proprieta'  industriale»
adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30; 
  Considerata la necessita' di fissare la data a partire dalla  quale
entra in vigore la  procedura  di  opposizione,  nonche'  il  mese  a
partire dal quale e' pubblicato il Bollettino  ufficiale  dei  marchi
d'impresa; 
  Considerata la necessita' di individuare il temine e  le  modalita'
di deposito dei diritti di opposizione; 
  Ritenuto, altresi', necessario individuare la modalita' di deposito
della documentazione relativa alla prova d'uso del marchio  da  parte
dell'opponente o relativa alla esistenza di legittime ragioni per  la
mancata utilizzazione, atta ad incentivare  il  risparmio  dei  costi
associati alla documentazione cartacea; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Termini 
 
  1. La procedura di opposizione di cui all'art. 174 e  seguenti  del
Codice della  proprieta'  industriale  si  applica  alle  domande  di
registrazione per marchio di impresa depositate in Italia  a  partire
dal 1° maggio 2011 e ai marchi internazionali  pubblicati  nel  primo
numero del mese  di  luglio  2011  della  Gazette  de  l'Organisation
Mondiale   de   la    Propriete'    Intellectuelles    des    Marques
Internationales. 
  2. Il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa  di  cui  all'art.
187 del  Codice  della  proprieta'  industriale,  contenente  notizie
relative  alle  domande  nazionali  di  registrazione   per   marchio
d'impresa depositate a partire dal 1° maggio 2011, e' pubblicato, con
cadenza mensile, a partire dal mese  di  luglio  2011  sul  sito  Web
www.uibm.gov.it. 
  3. Nel Bollettino ufficiale dei marchi di impresa sono  pubblicate,
altresi', le rinnovazioni concesse a partire dal 1° maggio 2011.