IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, in particolare l'art. 16, paragrafo 2; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi" ed in particolare l'allegato IV; Vista la direttiva 2010/11/CE della Commissione, del 9 febbraio 2010, che modifica la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il warfarin come principio attivo nell'allegato I della direttiva 98/8/CE; Considerato che la data di iscrizione del warfarin, per il tipo di prodotto 14, "Rodenticidi", e' il 1° febbraio 2012 e che, pertanto, a decorrere da tale data l'immissione sul mercato di rodenticidi, aventi come unica sostanza attiva il warfarin, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; Considerato che, ai sensi della direttiva 2010/11/CE, il termine per provvedere al rilascio, alla modifica o alla revoca delle autorizzazioni per rodenticidi gia' presenti sul mercato aventi come unica sostanza attiva il warfarin e' il 31 gennaio 2014; Considerato che, pertanto, il Ministero della salute deve concludere entro il 31 gennaio 2014 l'esame delle richieste che saranno presentate relativamente ai prodotti appartenenti alla categoria dei rodenticidi contenenti warfarin gia' presenti sul mercato come prodotti di libera vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; Ritenuto che per concludere entro il 31 gennaio 2014 la valutazione dei fascicoli presentati dai titolari di registrazioni di presidi medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato dei prodotti sopra descritti, le richieste di autorizzazione di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2012. Considerato che, dopo il 31 gennaio 2014 non possono in ogni caso piu' essere mantenute registrazioni di presidi medico-chirurgici aventi come unica sostanza attiva il warfarin rientranti nella categoria dei rodenticidi; Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita, che rientrano nella categoria dei rodenticidi e che contengono come unica sostanza attiva il warfarin, non possono essere immessi sul mercato dopo il 31 gennaio 2014 se non autorizzati come prodotti biocidi; Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere piu' accettate domande di autorizzazione di presidi medico-chirurgici contenenti warfarin impiegati come rodenticidi; Decreta: Art. 1 1. Per tutti gli effetti di cui al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e' riconosciuto l'inserimento della sostanza warfarin nell'«elenco dei principi attivi con indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli includere tra i biocidi», di cui all'allegato I della direttiva 98/8/CE, come modificato dalla direttiva 2010/11/CE della Commissione del 9 febbraio 2010. 2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni con le quali la sostanza warfarin e' stata iscritta nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e 4, a decorrere dal 1° febbraio 2012 l'immissione sul mercato di prodotti appartenenti al tipo di prodotto 14, "'rodenticidi", di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, che contengono il principio attivo warfarin come unica sostanza attiva, e' subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.