IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 3  dicembre  2010  dall'impresa
Syngenta Crop Protection  S.p.A,  con  sede  legale  in  Milano,  via
Gallarate n. 139, intesa ad ottenere l'autorizzazione  all'immissione
in commercio  del  prodotto  fitosanitario  denominato  «Actellic  50
Newpharm», contenente la sostanza attiva pirimifos metile, uguale  al
prodotto di riferimento denominato «Actellic» registrato al n.  2520,
con  decreto  direttoriale  in  data  13  aprile   1977,   modificato
successivamente con decreti di cui l'ultimo in data  6  giugno  2008,
dell'impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento «Actellic» registrato al n. 2520; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto ministeriale del 20 settembre 2007 di  recepimento
della direttiva 2007/52/CE  relativa  all'iscrizione  della  sostanza
attiva pirimifos metile nell'allegato I del  decreto  legislativo  n.
194/1995; 
  Visto  la  direttiva  2011/31/UE,  in  corso  di  recepimento,  che
modifica la direttiva 91/414/EEC per quanto concerne  le  restrizioni
d'uso della sostanza attiva primifos metile; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra
citato decreto di recepimento per la sostanza pirimifos metile; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   30
settembre 2017,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva pirimifos metile in allegato I, fatti salvi gli adempimenti  e
gli  adeguamenti  in  applicazione  dei  principi  uniformi  di   cui
all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 per  il  prodotto
fitosanitario in questione e per quello di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30  settembre
2017, l'impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con  sede  legale  in
Milano,  via  Gallarate  n.  139,  e'  autorizzata  ad  immettere  in
commercio il prodotto fitosanitario denominato ACTELLIC  50  NEWPHARM
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto,  fatti  salvi  gli  adempimenti  e  gli
adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato
VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario
di riferimento. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 25 - 50 - 100 -  200
- 250 - 500 - 750; L 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25  -
50 - 100 - 200 -500 - 750 - 1000. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: Syngenta Chemicals B.V. - Seneffe (Belgio). 
  Cheminova, ThyborØnvej 78, HarboØre, Denmark. 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'impresa: 
  D.I.A.C.H.E.M. S.p.A.  -  unita'  produttiva  S.I.F.A.,  Caravaggio
(Bergamo); 
  SCAM S.p.A., Strada Bellaria n. 164 - Modena; 
  S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (Lodi). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15122. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 29 marzo 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello