IL DIRETTORE GENERALE della competitivita' per lo sviluppo rurale Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari; Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95; Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari; Visto il D.M. 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra; Visto il Certificato di Conformita' al Centro "Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. S.r.l.", con sede legale in Via Sandro Pertini n. 37 - 44046 San Martino (FE), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 7402 del 23 marzo 2009; Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari effettuata in data 27-28 dicembre 2010 presso il Centro "Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. S.r.l."; Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico "prove sperimentali di campo" del 4 marzo 2011; Decreta: Art. 1 1. Il Centro "Centro di Saggio per la Sperimentazione in Agricoltura G.Z. S.r.l.", con sede legale in Via Sandro Pertini n. 37 - 44046 San Martino (FE), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni: - Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95); - Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95); - Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95); - Fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95); - Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95); - Determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'Allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo 194/95); - Valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'Allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo 194/95); - Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'Allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo 194/95). Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entita' dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita': - Colture arboree; - Colture erbacee; - Colture orticole; - Concia sementi; - Conservazione post-raccolta; - Diserbo. Inoltre il riconoscimento delle prove di campo finalizzate di efficacia riguarda anche i settori di attivita' "Colture ornamentali", "Entomologia", "Nematologia", "Patologia vegetale" e "Produzioni di sementi".