IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo  39-quater
del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alle
tabelle A)- sigarette - e  B)  -  sigaretti  -  allegate  al  decreto
direttoriale 3 maggio 2011, alle tabelle B) - sigari - e D) - tabacco
da fiuto o mastico -, allegate al decreto  direttoriale  19  dicembre
2001 e successive integrazioni, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale
n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella C) - altri tabacchi da fumo  -,
allegata  al  decreto  direttoriale  25  ottobre  2005  e  successive
integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  n.  255  del  2
novembre 2005 e alla tabella E)- tabacco trinciato a taglio  fino  da
usarsi per arrotolare le sigarette - allegata al decreto direttoriale
29 marzo 2011, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  n.  90  del  19
aprile 2011; 
  Viste le istanze con le  quali  la  Philip  Morris  Italia  Srl  ha
chiesto  l'iscrizione  nella  tariffa  di  vendita  della  marca   di
sigarette "Marlboro Beyond", la Gutab Trading Srl ha chiesto, in nome
e per conto della Heupink & Bloemen Tabak, l'iscrizione nella tariffa
di vendita della marca di sigarette  "Esse",  la  Manifatture  Sigaro
Toscano Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa  di  vendita  delle
marche di sigari "Il Moro" e "Antico  Toscano",  la  Diadema  Spa  ha
chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di  sigari
"Cohiba", "Hoyo de Monterrey" e "Trinidad", la Cigars & Tobacco Italy
Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della  marca  di
trinciati per pipa "Peterson", la Gryson Nv ha  chiesto  l'iscrizione
nella tariffa di vendita  della  marca  di  trinciati  per  sigarette
"Orlando"  e  la  Manifattura  Italiana  Tabacco   Spa   ha   chiesto
l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca  di  trinciati  per
sigarette "821"; 
  Vista l'istanza con la quale la  JT  International  Italia  Srl  ha
chiesto la radiazione dalla tariffa di vendita di  alcune  marche  di
tabacchi lavorati; 
  Considerato che occorre  inserire  nella  tabella  B  -  sigari  -,
allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive
integrazioni, un prezzo per chilogrammo convenzionale  richiesto  per
l'iscrizione in tariffa di prodotti dalla Societa' Diadema Spa; 
  Considerato che occorre procedere, in  conformita'  alle  richieste
inoltrate dalle Societa' suindicate,  ai  sensi  dell'articolo  39  -
quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  all'inserimento  e  alla  variazione
dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati nella  tariffa
di vendita di cui alla tabella A) - allegata al decreto  direttoriale
3 maggio 2011, alla tabella  B)  -  sigari  -,  allegata  al  decreto
direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, alla tabella
C), allegata al decreto direttoriale 25  ottobre  2005  e  successive
integrazioni, e alla tabella E) allegata al decreto  direttoriale  29
marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Nella tabella B - sigari -, allegata  al  decreto  direttoriale  19
dicembre 2001 e successive  integrazioni,  e'  inserito  il  seguente
prezzo per chilogrammo convenzionale con la seguente ripartizione: 
 
    

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                                                          TARIFFA DI
QUOTA      IMPORTO SPETTANTE AL   IMPOSTA SUL             VENDITA AL
FORNITORE   RIVENDITORE (AGGIO)  VALORE AGGIUNTO  ACCISA   PUBBLICO
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 6.543,33        1.300,00          2.166,67      2.990,00  13.000,00
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