IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e  con  il
Ministro della funzione pubblica,  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera g) della legge n.  296/2006  che
consente alle Aziende farmaceutiche  di  chiedere  all'  A.I.F.A.  la
sospensione degli effetti di cui alla delibera n. 26 del 27 settembre
2006, previa dichiarazione di  impegno  al  versamento  alle  Regioni
degli importi individuati da apposite tabelle  di  equivalenza  degli
effetti economico-finanziari per il SSN; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del 3 luglio 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2006 - serie generale - n.156 con  la
quale e' disposta una  riduzione  dei  prezzi  del  5%  dei  prodotti
rimborsati dal SSN; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del 27 settembre  2006  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2006  -  serie  generale  -
n.227 concernente «Manovra per il governo  della  spesa  farmaceutica
convenzionata e non convenzionata» con  cui  e'  stata  adottata  una
misura finalizzata a  ridurre  nella  misura  del  5%  il  prezzo  al
pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal SSN, gia'
vigente; 
  Vista la determinazione A.I.F.A. del  9  febbraio  2007  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007 - serie generale  -  n.
43 che rideterminata all'art. 2, comma 3 le quote di spettanza dovute
al farmacista e al grossista a norma dell'art.  1,  comma  40,  della
legge n. 662/1996; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,  che
proroga al 31 marzo 2011 i termini previsti all'art. 6, commi 5  e  6
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge n. 25
del 26 febbraio 2010, relativi alle disposizioni contenute all'art. 9
comma  1  della  legge  28  febbraio  2008,  n.   31   e   successive
modificazioni e all'art. 64 della legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto l'art. 1 del  decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri del 25 marzo 2011 che proroga al 31 dicembre 2011 i  termini
previsti dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito  in
legge n. 25 del 26 febbraio 2010; 
  Vista la determinazione A.I.F.A.  del  15  giugno  2011  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2011 - serie generale -  n.144
che dispone circa la procedura  di  pay  back  per  l'anno  2011,  in
particolar modo sulle modalita' di accettazione del  pay  back  e  di
effettuazione del pagamento degli importi previsti; 
  Rilevato che le differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi
eventualmente indotte dall'applicazione del sistema del pay  back  in
questione non costituiscono variazioni di spesa a carico del S.S.N.; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono approvati gli allegati elenchi (allegato 1 e  allegato  2),
recanti le confezioni dei medicinali classificati in classe a) di cui
all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  oggetto
della manovra di  pay  back,  per  i  quali  sono  ripristinati,  con
decorrenza 1° luglio 2011, i prezzi in vigore il  30  settembre  2006
(nonche' quelli successivamente  a  tale  data  rideterminati)  e  le
confezioni di medicinali per i quali, per il periodo 1° luglio  -  31
dicembre 2011, in ragione dell'applicazione del pay back  e'  sospesa
la riduzione del prezzo del 5% di cui  alla  determinazione  A.I.F.A.
del 27 settembre 2006, citata in premessa (Allegato  1).  I  prodotti
che si avvalgono della facolta' di  prorogare  il  pay  back  per  il
periodo 1° luglio - 31  dicembre  2011  sono  indicati  nell'apposita
colonna delle tabelle allegate. L'Allegato  2  contiene  le  medesime
informazioni per le confezioni classificate in classe H. 
  I prezzi riportati negli allegati sono altresi'  comprensivi  della
riduzione prevista dalla determinazione A.I.F.A. del  3  luglio  2006
citata in premessa.