IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art.10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio: 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  marzo  2006
n.189, relativo al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione
del Ministero della Salute; 
  Visto l'articolo 1, comma 6,  del  decreto-legge  16  maggio  2008,
n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture
di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376  e  377,  della
legge 24 dicembre 2007, n.244», che ha trasferito  al  Ministero  del
lavoro della  salute  e  delle  politiche  sociali  le  funzioni  del
Ministero  della  salute  con  le   inerenti   risorse   finanziarie,
strumentali e di personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in data 11 novembre  2008  dall'impresa
ISK Biosciences S.A., con sede legale in Bruxelles, Avenue Louise 480
bte.  12,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione  all'immissione  in
commercio del prodotto fitosanitario denominato Mainman contenete  la
sostanza  attiva  Flonicamid,  uguale  al  prodotto  di   riferimento
denominato Teppeki, registrato al n.12225 con D.D. in data 18 ottobre
2007, dell'Impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Teppeki; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  Commissione
Consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Vista la Direttiva 2010/29/UE di inclusione della  sostanza  attiva
Flonicamid nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   29
febbraio 2012, data di scadenza del  prodotto  di  riferimento  sopra
citato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  29  febbraio
2012, l'impresa ISK Biosciences S.A., con sede legale  in  Bruxelles,
Avenue Louise 480 bte. 12, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato Mainman, con la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti che  saranno  stabiliti
nel pubblicando decreto di attuazione della direttiva  2010/29/UE  di
iscrizione della sostanza  attiva  Flonicamid  in  allegato  I  della
direttiva 91/414/CEE. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    Kg
0,010-0,020-0,050-0,100-0,250-0,5-1-5. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: 
  Ishihara  Sangyo  Kaisha  Ltd,  1  Ishiihara-cho,  Yokkaichi,   Mle
510-0842 (Giappone); 
  Dongbu HITek Co., Ltd.  Gumi  Factory  323  Gongdan-dong,  Gumi-si,
Gyeongbuk (Corea); 
  Il prodotto e' preparato presso lo stabilimento dell'Impresa  S.T.I
Solfotecnica Italiana SpA-Cotignola (Ravenna). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14520. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 21 dicembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello