IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 22 luglio 2009 e  le  successiva  integrazione
del 23 dicembre 2009 presentata dall'Impresa Green Ravenna  Srl,  con
sede legale in Ravenna - Via Matteotti 16,  diretta  ad  ottenere  la
registrazione   del   prodotto   fitosanitario   denominato   GR-0914
contenente la sostanza attiva fluazinam; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  Superiore  di  Sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 26 febbraio 2009 di inclusione della  sostanza
attiva fluazinam nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2019, in attuazione  della  direttiva
2008/108/CE della Commissione del 26 novembre 2008; 
  considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva fluazinam l'Impresa ha ottemperato alle
prescrizioni  previste  per  la  Fase  1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
DM 26 febbraio 2009 art.2 comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/95  sulla  base   di   un   fascicolo   conforme
all'Allegato III, pena la revoca, ai sensi dell'articolo 3 del citato
decreto di iscrizione della sostanza attiva  fluazinam  nell'Allegato
I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  Superiore  di
Sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 14 marzo 2011 con la quale  sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa ha ceduto  la
titolarita' del prodotto fitosanitario  in  questione,  in  corso  di
registrazione, all'Impresa Nufarm  Italia  Srl  con  sede  legale  in
Milano, Viale Luigi Majno 17/A; 
  Vista la nota pervenuta in data 21 marzo 2011 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha
comunicato di voler variare la denominazione del  prodotto  in  SKINE
500 SC; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Nufarm Italia Srl con sede legale in Milano, Viale  Luigi
Majno 17/A e' autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato Skine 500 SC  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto  fino
al 28 febbraio 2019 data di scadenza dell'iscrizione  della  sostanza
attiva fluazinam nell'Allegato I. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di Allegato III e  i  conseguenti  adeguamenti  in  applicazione  dei
principi uniformi di cui  all'Allegato  VI  del  decreto  legislativo
194/95  con  le  modalita'  definite  dalla  direttiva   d'iscrizione
2008/108/CE del 26 novembre 2008 per la sostanza attiva fluazinam. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250-500, litri 1-5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle  Imprese  estere  Nufarm  Sas,  in
Notre  Dame  de  la  Garenne  27600,  Gaillon-Francia;  SAFAPAC,   in
Stapledon Road, Orton Southgate, Peterborought PE2-TB (UK). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14786. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 aprile 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello