IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina   delle
attivita' di gioco; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  18  aprile
1951, n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione  e
l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948,  n.  496,  sulla
disciplina delle attivita' di gioco; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in
particolare, l'art. 25,  comma  2,  recante  disposizioni  in  merito
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto  l'art.  12  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  che,
nell'ambito della gestione unitaria delle funzioni statali in materia
di giochi, prevede l'emanazione della relativa  disciplina  ai  sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  2002,
n. 33, emanato ai sensi del citato art. 12 della  legge  n.  383  del
2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2003,
n.   385,    concernente    il    regolamento    di    organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante  "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011)"; 
  Visto, in particolare, il comma 78, n. 19) dell'art. 1 della citata
legge  13  dicembre  2010,  n.  220,  recante  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita'  2011)"  che  prevede  l'obbligo  a  carico  dei  soggetti
titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta non a distanza,
ovvero comunque  attraverso  rete  fisica,  dei  giochi  pubblici  di
trasmettere al sistema  centrale  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato le informazioni, i dati e le contabilita'  relativi
all'attivita'  di  gioco   specificati   con   decreto   direttoriale
dell'Amministrazione stessa; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Le   disposizioni   del   presente   decreto   definiscono   le
informazioni, i dati e  le  contabilita'  relativi  all'attivita'  di
gioco, che i soggetti titolari di concessione per  l'esercizio  e  la
raccolta non a distanza, ovvero comunque attraverso rete fisica,  dei
giochi pubblici, trasmettono al sistema centrale dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e riguardano sia i  sistemi  di  gioco
che  l'Amministrazione  gestisce  direttamente  tramite  il   partner
tecnologico SOGEI S.p.A., sia quei  sistemi  di  gioco  che,  invece,
vengono gestiti direttamente dai singoli  concessionari,  trattandosi
di concessioni mono concessionari. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano fermo restando
quanto previsto dalle vigenti  convenzioni  di  concessione  e  dalle
specifiche di comunicazione relative ai messaggi di colloquio tra  il
sistema di elaborazione del concessionario  ed  il  sistema  centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e quanto previsto
in tema di acquisizione di dati informazioni e contabilita' relativi,
all'attivita' di gioco, realizzata  mediante  accesso  effettuato  da
parte  dell'Amministrazione  stessa  ai   sistemi   informatici   dei
concessionari.