IL MINISTRO 
                  DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del  decreto-legge  18  maggio  2006,  n.181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'», in particolare l'articolo 1
che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997,
n. 425,  e  l'articolo  3,  comma  3,  lettera  a)  che  ha  abrogato
l'articolo 22, comma  7,  primo,  secondo,  terzo,  quarto  e  quinto
periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  Visto il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, per le parti compatibili con  le
disposizioni di cui alla  suddetta  legge  11.1.2007,  n.  1,  e,  in
particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18  settembre  1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate  alla
correzione delle prove  scritte  e  all'espletamento  del  colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della
correzione delle prove scritte; 
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli  esami  di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore, tuttora vigente; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  in  data  20.11.2000,   n.   429,
concernente le caratteristiche formali  generali  della  terza  prova
scritta negli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni  per  lo  svolgimento
della prova medesima, tuttora vigente; 
  Visto il D.M. 24 febbraio 2000,n.49,  concernente  l'individuazione
delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; 
  Visto il Protocollo Culturale tra  l'Italia  e  la  Spagna  del  30
ottobre 1997; 
  Vista la nota del 02-03-1999 dell'Ambasciata di Spagna  concernente
i contenuti della quarta prova; 
  Visto il decreto ministeriale 3  marzo  2009,n.26,  concernente  le
certificazioni ed i  relativi  modelli  da  rilasciare  in  esito  al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado; 
  Visto il decreto ministeriale in  data  17.1.2007,  n.  6,  recante
modalita' e termini per l'affidamento  delle  materie  oggetto  degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e  le  modalita'  di
nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle  commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore; 
  Visto il decreto ministeriale 31  gennaio  2011,  n.6,  concernente
l'individuazione delle materie oggetto della  seconda  prova  scritta
negli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari  e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per  l'anno  scolastico
2010/2011; 
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n.7,  recante  norme
per lo svolgimento degli esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di
studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  nelle  classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2010/2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Validita' del diploma 
 
  Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di  Stato
conclusivo  del  corso   di   studio   della   sezione   ad   opzione
internazionale  spagnola  ad  indirizzo  linguistico,  scientifico  e
classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento  superiore
spagnoli  alle  stesse  condizioni  degli  studenti  spagnoli,  senza
obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi  ad  un  esame  di
idoneita' linguistica.