IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06,
concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 487/2008 del  2  giugno  2008  con  il
quale l'Unione europea  ha  provveduto  alla  registrazione,  fra  le
altre,   della   denominazione   di   origine   protetta   «Casatella
Trevigiana»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  1°  luglio  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale n.  164  del  15
luglio 2008, con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni  Srl»  con
sede in Thiene, Via San  Gaetano  n.  74,  e'  stato  autorizzato  ad
effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta
«Casatella Trevigiana»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 1° luglio 2008,  data  di  emanazione  del  decreto  di
autorizzazione in precedenza citato; 
  Considerato che il Consorzio per la Tutela del Formaggio  Casatella
Trevigiana ha comunicato  di  confermare  «CSQA  Certificazioni  Srl»
quale organismo di controllo e di certificazione della  denominazione
di origine  protetta  «Casatella  Trevigiana»  ai  sensi  dei  citati
articoli 10 e 11 del predetto Reg. (CE) 510/06; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la denominazione di origine protetta «Casatella
Trevigiana» anche nella fase  intercorrente  tra  la  scadenza  della
predetta autorizzazione  e  il  rinnovo  della  stessa,  al  fine  di
consentire all'organismo «CSQA Certificazioni Srl» la predisposizione
del piano dei controlli; 
  Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire  il  termine
di proroga dell'autorizzazione, alle  medesime  condizioni  stabilite
nella autorizzazione  concessa  con  decreto  1°  luglio  2008,  fino
all'emanazione   del   decreto   di    rinnovo    dell'autorizzazione
all'organismo denominato «CSQA Certificazioni Srl»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   denominato    «CSQA
Certificazioni Srl» con decreto  1°  luglio  2008,  ad  effettuare  i
controlli  sulla  denominazione  di   origine   protetta   «Casatella
Trevigiana», registrata con il Regolamento della Commissione (CE)  n.
487/2008 del 2 giugno  2008  e'  prorogata  fino  all'emanazione  del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.