IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
«Istituzione del Servizio sanitario nazionale»,  che  attribuisce  al
Ministro  della  sanita'  (ora  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali)  il  potere  di  emanare  ordinanze  di  carattere
contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e  di
polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all'intero  territorio
nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
assegna allo Stato la competenza di emanare ordinanze contingibili  e
urgenti in caso di emergenze  sanitarie  o  di  igiene  pubblica  che
interessino piu' ambiti territoriali regionali; 
  Tenuto conto che ogni  attivita',  comunque  denominata,  che  puo'
avere effetti diretti  sulla  salute,  deve  essere  svolta  solo  da
operatori  in  possesso  di  adeguata  e  comprovata  preparazione  e
competenza; 
  Preso atto del diffondersi, durante la stagione balneare,  lungo  i
litorali, dell'offerta di massaggi da parte di ambulanti; 
  Considerato che, nell'esecuzione dell'attivita'  di  cui  trattasi,
l'igiene personale dell'operatore e, in particolare,  l'igiene  delle
mani e' fondamentale  per  prevenire  la  trasmissione  di  infezioni
cutanee, quali, ad esempio, verruche e dermatofitosi; 
  Considerato, altresi',  che  nell'attivita'  in  questione  vengono
spesso utilizzati oli, pomate, creme, unguenti e altri  prodotti,  la
cui composizione e la cui origine non  sono  note  e  che  potrebbero
generare fenomeni di  fotosensibilizzazione  della  pelle,  anche  in
considerazione dell'ambiente in cui vengono applicati, nonche'  altre
affezioni cutanee; 
  Considerato, per le ragioni sopra esplicitate, che  il  particolare
contesto in cui detta attivita' si svolge non garantisce il  rispetto
di adeguate condizioni igieniche, ne' l'erogazione della  prestazione
in ambiente appropriato; 
  Ritenuta  sussistente  la  necessita'  e  l'urgenza  di  adottare -
limitatamente  alla  stagione  balneare   in   corso -   disposizioni
cautelari a tutela della salute pubblica; 
  Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010,  recante  «Delega  di
attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza
dell'Amministrazione,  al  Sottosegretario  di  Stato  on.  Francesca
Martini»; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lungo i litorali marini,  lacustri  e  fluviali,  nonche'  nelle
vicinanze degli stessi,  e'  vietato  offrire,  a  qualsiasi  titolo,
prestazioni, comunque denominate riconducibili a massaggi estetici  o
terapeutici da parte dei soggetti ambulanti.