IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, l'art. 26, recante disposizioni in materia di soccorso aeroportuale e portuale; Vista la legge 12 dicembre 1980, n. 930 e, in particolare, l'art. 2 che attribuisce, tra l'altro, al Servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti l'elaborazione e l'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali; Visti gli articoli 687 e 690 del Codice della navigazione; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 1985, recante «Disposizioni da osservarsi durante il rifornimento di carburante agli aeromobili», come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 1997; Visto l'annesso 14 Vol. I «Aerodromes» alla Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale ed il connesso doc. 9137 - AN 898 «Airport Services Manual» dell'I.C.A.O (Parte1, Cap.16); Visto l'allegato III al Regolamento (CE) n. 8/2008 della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 recante «modifica al regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative applicabili al trasporto commerciale mediante aeromobili»; Visto il «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti» con il quale l'ENAC ha recepito l'annesso 14 ICAO, ed in particolare il Capitolo 10 «Operazioni dell'area di movimento» del predetto Regolamento ENAC nella parte relativa alla disciplina generale del rifornimento di carburante agli aeromobili; Vista la circolare ENAC APT 24 del 28 luglio 2006 «Piazzale Aeromobili (APRONS) - Segnaletica Orizzontale»; Visto il regolamento ENAC «Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra», edizione n. 4 del 19 gennaio 2011, e la circolare applicativa ENAC APT 02A «Accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra. Accertamenti d'idoneita', certificazione e sorveglianza dei prestatori di servizi negli aeroporti - Limitazioni e deroghe» datata 28 luglio 2006; Visto l'art. 27, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento; Visto l'art. 3 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della legge 28 novembre 1996, n. 609; Visto l'art. 1, comma 1, lettera v) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Preso atto che le norme internazionali e comunitarie che regolano il settore delle operazioni aeree prescrivono le precauzioni e le procedure che gli operatori aerei devono attuare per il rifornimento di carburante agli aeromobili; Tenuto conto delle intervenute innovazioni tecnologiche, dei nuovi assetti organizzativo-gestionali nelle strutture aeroportuali certificate e quindi della conseguente opportunita' di attuare nuove forme di assistenza nell'ambito della rete di sicurezza che, mediante una corretta attribuzione di compiti e responsabilita', consenta di mantenere un adeguato livello di sicurezza nelle operazioni di rifornimento carburanti; Ritenuto necessario procedere, in ragione delle innovazioni tecnologiche e del mutato assetto normativo, all'aggiornamento del predetto decreto del Ministro dell'interno 30 settembre 1985, e adeguare la disciplina della materia alle nuove disposizioni di ordine generale contenute nel regolamento ENAC; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Per le finalita' legate all'applicazione del presente decreto si riportano le seguenti definizioni: Gestore: soggetto cui e' affidato, insieme ad altre attivita' o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivita' dei vari operatori presenti nell'aeroporto considerato. Il gestore e' titolare di concessione per la progettazione, lo sviluppo, la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali datigli in affidamento dell'aeroporto e ne assume le relative responsabilita'. Operatore Aereo: Impresa di trasporto aereo commerciale, in possesso di Certificato di Operatore Aereo (COA) in corso di validita'. Responsabile del rifornimento: Persona, individuata dall'Operatore Aereo, che svolge le attivita' di coordinamento e di sorveglianza per garantire l'osservanza delle procedure di rifornimento; Handler rifornitore: Societa' incaricata dall'Operatore Aereo per le operazioni di rifornimento degli aeromobili, in possesso della certificazione ENAC quale Prestatore di servizi di assistenza carburante; Operatore di rifornimento: persona dell'Handler rifornitore addestrata a svolgere le operazioni di rifornimento carburante agli aeromobili; Piazzale (Apron): area specifica nell'aeroporto adibita alla sosta degli aeromobili, per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri, il carico e lo scarico delle merci e della posta, il rifornimento dei combustibili, il parcheggio e la manutenzione. ASA - Aircraft Safety Area: area di sicurezza degli aeromobili. Delimita al suo interno un'area di divieto di parcheggio dei mezzi di rampa o di servizio; ERA - Equipment Restriction Area: area di accesso limitato per i mezzi di rampa; H.R.S.: «Hydrant Refuelling System». Sistema fisso di distribuzione del carburante da trasferirsi all'aeromobile mediante «dispenser»; Dispenser: apparecchiatura utilizzata per trasferire il carburante dai pozzetti H.R.S. all'aeromobile. Autocisterna «refueller»: autoveicolo dotato di cisterna e fornito degli equipaggiamenti fondamentali per le operazione di rifornimento carburante.