IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 recante «Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed  ai  compiti  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11  della  legge  29
luglio  2003,  n.  229»  e,  in  particolare,  l'art.   26,   recante
disposizioni in materia di soccorso aeroportuale e portuale; 
  Vista la legge 12 dicembre 1980, n. 930 e, in particolare, l'art. 2
che attribuisce, tra l'altro, al Servizio tecnico centrale del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti  l'elaborazione
e l'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione
ed interventi aeroportuali; 
  Visti gli articoli 687 e 690 del Codice della navigazione; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  30  settembre  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  259
del 4 novembre 1985, recante «Disposizioni da osservarsi  durante  il
rifornimento di carburante  agli  aeromobili»,  come  modificato  dal
decreto del Ministro dell'interno 11  marzo  1997,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  88  del  16  aprile
1997; 
  Visto l'annesso 14 Vol. I «Aerodromes» alla Convenzione di  Chicago
del 7 dicembre 1944, relativa all'aviazione civile internazionale  ed
il connesso doc. 9137 - AN 898 «Airport Services Manual» dell'I.C.A.O
(Parte1, Cap.16); 
  Visto  l'allegato  III  al  Regolamento  (CE)   n.   8/2008   della
Commissione  europea  dell'11  dicembre  2007  recante  «modifica  al
regolamento (CEE) n. 3922/91 per quanto riguarda i requisiti  tecnici
comuni  e  le  procedure  amministrative  applicabili  al   trasporto
commerciale mediante aeromobili»; 
  Visto il  «Regolamento  per  la  costruzione  e  l'esercizio  degli
aeroporti» con il quale l'ENAC ha recepito l'annesso 14 ICAO,  ed  in
particolare il Capitolo 10 «Operazioni dell'area  di  movimento»  del
predetto  Regolamento  ENAC  nella  parte  relativa  alla  disciplina
generale del rifornimento di carburante agli aeromobili; 
  Vista la circolare  ENAC  APT  24  del  28  luglio  2006  «Piazzale
Aeromobili (APRONS) - Segnaletica Orizzontale»; 
  Visto il regolamento ENAC «Certificazione dei prestatori di servizi
aeroportuali di assistenza a terra», edizione n.  4  del  19  gennaio
2011, e la circolare applicativa ENAC APT 02A «Accesso al mercato dei
servizi   di   assistenza   a   terra.   Accertamenti    d'idoneita',
certificazione  e  sorveglianza  dei  prestatori  di  servizi   negli
aeroporti - Limitazioni e deroghe» datata 28 luglio 2006; 
  Visto l'art. 27, del decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto  legge  1°  ottobre  1996,  n.  512,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1  della
legge 28 novembre 1996, n. 609; 
  Visto l'art. 1, comma 1, lettera  v)  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n.  81,   recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; 
  Preso atto che le norme internazionali e comunitarie  che  regolano
il settore delle operazioni aeree prescrivono  le  precauzioni  e  le
procedure che gli operatori aerei devono attuare per il  rifornimento
di carburante agli aeromobili; 
  Tenuto conto delle intervenute innovazioni tecnologiche, dei  nuovi
assetti   organizzativo-gestionali   nelle   strutture   aeroportuali
certificate e quindi della conseguente opportunita' di attuare  nuove
forme di assistenza nell'ambito della rete di sicurezza che, mediante
una corretta attribuzione di compiti e responsabilita',  consenta  di
mantenere un  adeguato  livello  di  sicurezza  nelle  operazioni  di
rifornimento carburanti; 
  Ritenuto  necessario  procedere,  in  ragione   delle   innovazioni
tecnologiche e del mutato assetto  normativo,  all'aggiornamento  del
predetto decreto del  Ministro  dell'interno  30  settembre  1985,  e
adeguare la disciplina  della  materia  alle  nuove  disposizioni  di
ordine generale contenute nel regolamento ENAC; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Per le finalita' legate all'applicazione del presente decreto si
riportano le seguenti definizioni: 
    Gestore: soggetto cui e' affidato, insieme ad altre  attivita'  o
in via  esclusiva,  il  compito  di  amministrare  e  di  gestire  le
infrastrutture  aeroportuali  e  di  coordinare  e   controllare   le
attivita' dei vari operatori presenti nell'aeroporto considerato.  Il
gestore e' titolare di concessione per la progettazione, lo sviluppo,
la realizzazione, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso
degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali,  comprensivi  dei
beni demaniali datigli in affidamento dell'aeroporto e ne  assume  le
relative responsabilita'. 
    Operatore Aereo:  Impresa  di  trasporto  aereo  commerciale,  in
possesso  di  Certificato  di  Operatore  Aereo  (COA)  in  corso  di
validita'. 
    Responsabile    del    rifornimento:     Persona,     individuata
dall'Operatore Aereo, che svolge le attivita' di coordinamento  e  di
sorveglianza  per   garantire   l'osservanza   delle   procedure   di
rifornimento; 
    Handler rifornitore: Societa' incaricata dall'Operatore Aereo per
le operazioni di rifornimento degli  aeromobili,  in  possesso  della
certificazione  ENAC  quale  Prestatore  di  servizi  di   assistenza
carburante; 
    Operatore  di  rifornimento:  persona  dell'Handler   rifornitore
addestrata a svolgere le operazioni di rifornimento  carburante  agli
aeromobili; 
    Piazzale (Apron):  area  specifica  nell'aeroporto  adibita  alla
sosta degli aeromobili, per l'imbarco e lo sbarco di  passeggeri,  il
carico e lo scarico delle merci e della posta,  il  rifornimento  dei
combustibili, il parcheggio e la manutenzione. 
    ASA - Aircraft Safety Area: area di sicurezza  degli  aeromobili.
Delimita al suo interno un'area di divieto di parcheggio dei mezzi di
rampa o di servizio; 
    ERA - Equipment Restriction Area: area di accesso limitato per  i
mezzi di rampa; 
    H.R.S.:   «Hydrant   Refuelling   System».   Sistema   fisso   di
distribuzione del carburante da trasferirsi  all'aeromobile  mediante
«dispenser»; 
    Dispenser:   apparecchiatura   utilizzata   per   trasferire   il
carburante dai pozzetti H.R.S. all'aeromobile. 
    Autocisterna  «refueller»:  autoveicolo  dotato  di  cisterna   e
fornito degli  equipaggiamenti  fondamentali  per  le  operazione  di
rifornimento carburante.