IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, recante approvazione ed
esecuzione dell'accordo relativo ad un programma  internazionale  per
l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo
1985 con il quale e' stato istituito  il  Comitato  interministeriale
per il coordinamento dell'emergenza energetica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
608, ed in particolare l'art. 3, che ha abolito il suddetto  Comitato
trasferendone le attribuzioni ad una conferenza di servizi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  nel  testo  vigente,  ed  in
particolare l'art. 4; 
  Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2001,  n.  22,  recante  la
disciplina delle scorte di riserva di  prodotti  petroliferi,  ed  in
particolare l'articolo 7; 
  Visto il decreto del Direttore generale per l'energia e le  risorse
minerarie   del   Ministero   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato  in  data  14  aprile   1997,   e   sue   successive
modificazioni,  con  il  quale  e'  stata  istituita   la   Struttura
permanente per l'emergenza energetica; 
  Visto  il  Manuale  per  la  gestione  dell'emergenza   energetica,
approvato nell'anno 2003, di cui all'art. 7 del  decreto  legislativo
31 gennaio 2001, n. 22; 
  Visti il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  11  maggio
2011 recante la fissazione dei quantitativi di  prodotti  petroliferi
da mantenere a scorte nel Paese per l'anno in corso; 
  Vista la comunicazione dell'Agenzia internazionale dell'energia (di
seguito indicata come AIE) del 21 giugno 2011 con la quale, a  motivo
della carenza di greggio conseguente ai fatti verificatisi in  Libia,
la stessa AIE richiede  la  collaborazione  degli  Stati  membri  per
un'azione coordinata di parziale utilizzo delle scorte petrolifere di
riserva  allo   scopo   di   attenuare   una   possibile   crisi   di
approvvigionamento  e  definisce  in  via  preliminare  i  contributi
previsti per ciascuno Stato membro; 
  Vista la successiva comunicazione dell'AIE del 23 giugno  2011  con
cui  il  Direttore  esecutivo  dell'Agenzia,  avendo  verificato   il
consenso degli Stati membri,  notifica  l'avvio  della  procedura  di
emergenza e conferma quantitativi e tempi dell'intervento previsto; 
  Considerato che con le note sopra  richiamate  l'AIE  ha  richiesto
all'Italia di a garantire un  contributo  totale  pari  a  circa  2,5
milioni di barili di olio greggio per un periodo  di  trenta  giorni,
pari a circa t. 340.000 di prodotti petroliferi finiti; 
  Visto il verbale della riunione del 24 giugno 2011 della  Struttura
permanente per l'emergenza energetica costituita con decreto del Capo
Dipartimento per l'Energia del Ministero dello Sviluppo Economico  in
data 1 febbraio 2010, n. 17347; 
  Visto il verbale della riunione del 24 giugno 2011 della Conferenza
dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 4; 
  Ritenuto  necessario  aderire  alle  richieste  formulate  dall'AIE
mediante la riduzione in via temporanea della misura delle scorte  di
riserva dei prodotti petroliferi a carico dei soggetti che  immettono
al consumo prodotti petroliferi ai sensi dell'articolo 2 del  decreto
legislativo 31 gennaio 2001, n. 22; 
  Considerato l'attuale livello delle giacenze nazionali di  prodotti
petroliferi  finiti  e  l'andamento  del  mercato  internazionale,  e
ritenuto necessario mantenere un ampio  margine  di  sicurezza  nella
detenzione dei prodotti di maggior consumo 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Riduzione delle scorte petrolifere 
 
  1. L'entita' delle scorte di riserva di prodotti petroliferi,  come
determinata con il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  in
data 11 maggio 2011, e' ridotta per trenta giorni a  decorrere  dalle
ore 0.00 del 1° luglio 2011 nella seguente misura: 
    a) Scorte di categoria I: riduzione di t. 140.000 
    b) Scorte di categoria II ad eccezione  di  quelle  derivanti  da
immissioni al consumo o esportazioni e/o  lavorazioni  per  conto  di
committenti esteri  di  carburante  per  aerei  del  tipo  cherosene:
riduzione di t. 50.000 
    c) Scorte di categoria III: riduzione di t. 150.000. 
  2. I soggetti  obbligati  al  mantenimento  della  scorta  potranno
immettere sul mercato i quantitativi  di  prodotti  petroliferi  resi
disponibili dal suddetto destoccaggio.