L'AUTORITA' PER LE GARANZIE 
                         NELLE COMUNICAZIONI 
 
  Nella sua riunione del Consiglio del 6 luglio 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e  radiotelevisivo»,  pubblicata  nel
supplemento  ordinario  n.  154/L  alla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.  177,  ed  in  particolare
l'art. 1, comma 6, lettera b), punto 4-bis; 
  Vista la legge 22 aprile 1941,  n.  633,  recante  «Protezione  del
diritto d'autore e di  altri  diritti  connessi  al  suo  esercizio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio  1941,  n.  166,  e
successive modificazioni ed integrazioni, ed  in  particolare  l'art.
182-bis; 
  Rilevato, in particolare, che il citato art.  182-bis  della  legge
del 22 aprile 1941, n. 633, introdotto dall'art. 11  della  legge  18
agosto 2000, n. 248, al fine di  prevenire  ed  accertare  violazioni
delle  prescrizioni  in  materia  di  diritto  d'autore,  attribuisce
all'Autorita' funzioni di vigilanza da svolgere in coordinamento  con
la Societa' italiana degli autori e degli  editori  (SIAE),  ciascuna
nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge; 
  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  recante
«Attuazione della direttiva  2000/31/CE  relativa  a  taluni  aspetti
giuridici dei servizi della societa'  dell'informazione  nel  mercato
interno,  con  particolare  riferimento  al  commercio  elettronico»,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 61  alla  Gazzetta  Ufficiale
del 14 aprile, n. 87, ed in particolare gli articoli 14, comma 3, 15,
comma 2, e 16, comma 3; 
  Rilevato  che  gli  articoli  14,  15  e  16  del  citato   decreto
legislativo n. 70/2003, ai citati commi, dispongono  che  l'autorita'
giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza puo'
esigere anche in via d'urgenza,  che  il  prestatore,  nell'esercizio
delle proprie attivita' come ivi definite,  impedisca  o  ponga  fine
alle violazioni commesse; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259,  recante  il
«Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nel supplemento
ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana
del  15  settembre  2003,  n.  214,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 208 del 7 settembre 2005,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 73 del 29 marzo 2010, recante il  «Testo
Unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»   e   in
particolare gli articoli 3 e 32-bis; 
  Rilevato che l'art. 3 del decreto legislativo 31  luglio  2005,  n.
177, cosi' come modificato dall'art. 17, comma  1,  lettera  a),  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44,  include,  tra  i  principi
fondamentali  del  sistema  dei  servizi  di  media   audiovisivi   e
radiofonici,  «La  tutela  della  liberta'  di  espressione  di  ogni
individuo, inclusa la liberta' di opinione e quella di ricevere o  di
comunicare  informazioni  o   idee   senza   limiti   di   frontiere,
l'obiettivita',  la  completezza,  la   lealta'   e   l'imparzialita'
dell'informazione, la tutela dei diritti  d'autore  e  di  proprieta'
intellettuale»; 
  Rilevato che l'art.  32-bis,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, cosi' come inserito dall'art. 17,
comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  44,
dispone che «I fornitori di servizi di media audiovisivi operano  nel
rispetto  dei  diritti  d'autore  e  dei  diritti  connessi,  ed   in
particolare: (...) b) si astengono dal trasmettere o  ri-trasmettere,
o  mettere  comunque  a  disposizione  degli  utenti,  su   qualsiasi
piattaforma  e  qualunque  sia  la  tipologia  di  servizio  offerto,
programmi oggetto di diritti di proprieta' intellettuale di terzi,  o
parti di tali programmi, senza il consenso di titolari dei diritti, e
salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca»; 
  Visto il documento contenente gli esiti  dell'indagine  conoscitiva
condotta dall'Autorita' sul tema «Il diritto d'autore sulle  reti  di
comunicazione elettronica», pubblicato sul sito web dell'Autorita' in
data 12 febbraio 2010; 
  Vista la delibera n. 668/10/CONS  del  17  dicembre  2010,  recante
«Lineamenti di provvedimento concernente l'esercizio delle competenze
dell'Autorita'  di  tutela  del  diritto  d'autore  sulle   reti   di
comunicazione  elettronica»,  con  la  quale  e'  stata  indetta  una
consultazione pubblica sul documento che  ha  definito  gli  elementi
essenziali del provvedimento concernente l'esercizio delle competenze
dell'Autorita' nell'attivita' di tutela del  diritto  d'autore  sulle
reti di comunicazione elettronica; 
  Considerato  che,  in  materia  di  tutela  del  diritto  d'autore,
l'Autorita' ha visto accrescere  progressivamente  il  proprio  ruolo
grazie a interventi del legislatore  che  poggiano  su  tre  pilastri
normativi ben identificati. 
  Il primo riconoscimento di competenze e' avvenuto nel 2000, con  la
legge n. 248, che, nell'aggiornare le  disposizioni  della  legge  n.
633/1941,  inseriva  l'art.  182-bis,   con   cui   si   attribuivano
all'Autorita' e alla SIAE, nell'ambito  delle  rispettive  competenze
previste dalla legge, poteri di  vigilanza.  La  norma  in  questione
attribuisce altresi' all'Autorita', al comma 3, poteri di  ispezione,
da espletarsi tramite i propri funzionari,  agendo  in  coordinamento
con gli ispettori della SIAE, con l'obbligo di informare  gli  organi
di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni. 
  A tale  generale  potere  di  vigilanza  e  di  ispezione  si  sono
affiancati, nel 2010, i poteri di  regolazione  attribuiti  dall'art.
32-bis del decreto legislativo n. 44, che, dopo aver introdotto tra i
principi fondamentali all'art. 3 «La tutela dei diritti d'autore e di
proprieta' intellettuale», impone ai fornitori di  servizi  di  media
audiovisivi il rispetto dei diritti d'autore e dei  diritti  connessi
nell'esercizio  della  propria  attivita',  prevedendo  altresi'  che
l'Autorita'  emani  le  disposizioni  regolamentari  necessarie   per
rendere effettiva l'osservanza dei limiti e dei divieti di  cui  alla
norma citata. 
  L'art. 32-bis del Testo unico e  l'art.  182-bis  della  legge  sul
diritto d'autore si integrano, poi, con le disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 70 del 2003, di  recepimento  della  direttiva
sul commercio elettronico,  che  traccia  contenuti  e  limiti  delle
responsabilita' degli Internet service provider (di seguito  ISP),  a
seconda che svolgano attivita' di mere conduit, di caching e  hosting
di contenuti  digitali,  e,  nell'introdurre  il  doppio  binario  di
tutela,  amministrativa  e  giudiziaria,  prevede   che   l'Autorita'
«Amministrativa avent[e] funzioni di  vigilanza»  possa  esigere,  al
pari di quella giudiziaria, che il prestatore di servizi «impedisca o
ponga fine alle violazioni commesse»; 
  Avuto riguardo ai  numerosi  contributi,  tra  cui,  l'Associazione
editori  software  videoludico  italiana,   l'Associazione   italiana
editori, l'Associazione italiana  Internet  provider,  l'Associazione
nazionale  industrie  cinematografiche  audiovisive  e  multimediali,
l'Associazione  nazionale  produttori  autori  disc,   l'Associazione
nazionale  videonoleggiatori  italiani,   l'Associazione   produttori
televisivi, l'Associazione content service  provider,  l'Associazione
ridistributori      del       settore       home       entertainment,
l'Assotelecomunicazioni, la Business Software Alliance, la Camera  di
commercio USA, lo studio legale CBM & Partners, Confindustria 
cultura, Confindustria sistemi innovativi e  tecnologici,  EMI  Music
Italy, la Federazione antipirateria audiovisiva, Fastweb, Federazione
italiana degli autori, la Federazione operatori web,  la  Federazione
editori musicali, la  Federazione  media  digitali  indipendenti,  la
Federazione  italiana  editori  giornali,  la  Federazione  industria
musicale italiana, Fox, Google, il prof. Gustavo  Ghidini,  il  Nuovo
istituto  per  la  tutela  dei  diritti  degli   artisti   interpreti
esecutori,  l'avv.  Marco  Provvidera,   Massimiliano   Santoni,   il
Movimento per la difesa dei cittadini, Mediaset, Microsoft, la Motion
Picture Association of America, il centro studi Nexa  Politecnico  di
Torino, i Produttori musicali indipendenti, RAI, RTI,  SACT,  Scambio
etico, la Societa' italiana autori ed editori, Sky, The Space Cinema,
Telecom Italia, Telecom  Italia  media,  Universal  Music,  Universal
Pictures, l'Unione italiana editoria  audiovisiva,  Vodafone,  Warner
Bros,  Warnermusic,  Wind,  l'iniziativa  Sitononraggiungibile   (che
comprende  Agora'  digitale,  Studio  legale  Sarzana,  Assoprovider,
Altroconsumo, Adiconsum), la  categoria  dei  videonoleggiatori  (che
comprende  Alphamatic,  Busterpoint,  Cast  video  e  musica,  Centro
professionale, Centro video, Cinecitta' Videoclub S.a.s., DVD Planet,
Effetti speciali S.a.s., Euroself, Filminvideo,  Hollywoodcinema,  il
grande cinema Biancavilla, il  Grande  cinema  di  Agliozzo  Gaetano,
Movie 24h, Moviestation, Nonsolovideo, PCP Fratelli  Paolini,  Planet
Movie, Ricupero Rocco  Santi,  Robovideo,  Selfvideo  S.a.s.,  Tamtam
video, Tecnovideo S.a.s., Tigervideo, Videobox  S.n.c.,  Videoclub93,
Videoexpress, Videoline, Videomania Ok, Videomusic House, Videonauta,
Videonews, Videosound, Videostore S.a.s.,  Videoteca  Rocca  Saverio,
Videovoglia), pervenuti in sede di consultazione sui  «Lineamenti  di
provvedimento concernente l'esercizio delle competenze dell'Autorita'
nell'attivita'  di  tutela  del  diritto  d'autore  sulle   reti   di
comunicazione elettronica» e alle osservazioni  formulate  nel  corso
delle audizioni svolte con i soggetti interessati che ne hanno  fatto
richiesta, che  hanno  dato  luogo,  in  sintesi,  alle  osservazioni
seguenti: 
    1.  Il  quadro  normativo  di  riferimento  (cfr.  punti  1  e  2
dell'allegato B alla delibera n. 668/10/CONS). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Con riferimento al tema dei  poteri  attribuiti  all'Autorita',  in
linea generale, parte dei soggetti hanno attestato di condividere  il
quadro normativo come ricostruito  dall'Autorita'.  Tuttavia,  alcune
categorie di soggetti, hanno avanzato  obiezioni,  ritenendo  che  la
competenza dell'Autorita' sia limitata ai soli fornitori  di  servizi
di media audiovisivi e radiofonici, come definiti dal Testo unico dei
servizi di media audiovisivi e radiofonici (di seguito, Testo unico),
assumendo escluso ogni potere sanzionatorio in capo all'Autorita' nei
confronti degli ISP e, piu' in generale, degli operatori  di  rete  e
dei gestori di siti internet privati. In altri  termini,  l'Autorita'
non avrebbe ne' alcun potere di accertare condotte di  immissione  di
file in rete, potere che spetterebbe semmai agli  organi  giudiziari,
ne' la possibilita' di esercitare poteri  inibitori  o  di  rimozione
selettiva che sarebbero, nel caso,  riservati  dalla  legge,  in  via
esclusiva, al giudice penale. 
  Alcuni operatori individuano nell'Autorita' il soggetto titolato  a
intervenire in questo settore e  accolgono  con  favore  l'intervento
della stessa. 
  Altri, pur  condividendo  l'analisi  dell'Autorita'  e  apprezzando
l'intervento di quest'ultima,  manifestano  alcune  riserve.  Uno  di
questi auspica un intervento legislativo che miri a  riorganizzare  e
modernizzare la normativa in materia, mentre  un  altro  osserva  che
l'ordinamento italiano dovrebbe essere adeguato alla direttiva UE sul
commercio elettronico recepita con decreto  legislativo  n.  70/2003,
attraverso  la   rimozione   degli   ingiustificati   ostacoli   alla
responsabilita'  degli  ISP,  e  ritiene  opportuno  che  l'Autorita'
individui  un  modello  di  regolazione  della  materia  che   tuteli
equamente i consumatori,  gli  autori  e  i  soggetti  che  veicolano
contenuti protetti  in  rete,  obiettivo  che  passa  necessariamente
attraverso  l'adozione  di  opportune  misure  di   contrasto   della
pirateria. Un altro partecipante suggerisce che, in  fase  successiva
all'emanazione  del   regolamento,   onde   evitare   conflitti   con
l'Autorita' giudiziaria ordinaria, il  legislatore  provveda  ad  una
complessiva revisione delle  leggi  vigenti  in  materia  di  diritto
d'autore.  C'e'  altresi'  chi,  pur  ravvisando  l'idoneita'   della
normativa  di  riferimento  a   conferire   efficacia   e   solidita'
all'emanando  regolamento,  invita  a  un'attenta  valutazione  della
questione, a fronte  del  probabile  rischio  di  impugnazione  dello
stesso da parte di soggetti interessati  a  impedirne  l'applicazione
per la sua capacita' di interferire su attivita'  di  impresa  basate
sullo  sfruttamento  senza  titolo  della  proprieta'   intellettuale
altrui. Anche un altro operatore invita  alla  cautela,  al  fine  di
evitare tensioni normative, nonche' sovrapposizioni ed incoerenze tra
i diversi livelli di enforcement delle  regole.  Un  altro  soggetto,
infine,  reputa  fondamentale  l'intervento  del  legislatore  e  del
regolatore per la propria parte di competenza, purche' cio' non  leda
in  alcun  modo  le  dinamiche  concorrenziali  del   mercato   della
distribuzione dei prodotti audiovisivi. 
  Un'altra parte dei rispondenti si oppone  alle  posizioni  espresse
dall'Autorita'. In particolare, uno di essi fa presente che l'analisi
contenuta nel documento posto in consultazione corre  il  rischio  di
apparire limitata, non  tenendo  conto  dell'effettiva  ampiezza  del
mercato di riferimento, in  cui  l'offerta  dei  contenuti  digitali,
oltre a internet e tv-on-demand, avviene  altresi'  tramite  telefono
cellulare (dispositivi mobili); posizione analoga e' quella  espressa
da  un   altro   partecipante,   che   ritiene   l'analisi   condotta
dall'Autorita'  incompleta  in  quanto  sbilanciata   a   favore   di
problematiche concernenti il  mercato  audiovisivo  a  svantaggio  di
quello musicale. Sulla stessa linea si pone un altro  operatore,  che
osserva che le misure proposte si  caratterizzano  per  una  spiccata
propensione  all'analisi   delle   criticita'   tipiche   dei   media
audiovisivi, dei gestori dei siti web, dei fornitori di connettivita'
e di servizi  di  caching/hosting,  lasciando  invece  nell'ombra  la
questione dei rapporti  tra  editori  e  operatori  di  comunicazione
elettronica, e trascurando di tutelare tutte le opere dell'ingegno di
artisti, scrittori, giornalisti ed editori, su qualsiasi  piattaforma
esse vengano distribuite, a cominciare dalla rete.  Diversi  soggetti
intervenuti non ravvisano,  nel  combinato  disposto  dagli  articoli
32-bis del Testo unico e 182-bis e 182-ter della legge  n.  633/1941,
alcun  fondamento  ad  un  potere  regolamentare  dell'Autorita'  sui
contenuti digitali immessi in rete, stante la limitazione dell'ambito
di applicazione dello stesso ai soli servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici, e ritengono che qualsiasi disposizione che incida  sulla
tutela dei diritti d'autore, in  primis  i  provvedimenti  inibitori,
debba essere introdotta  esclusivamente  attraverso  norme  di  rango
primario. Sulla stessa linea  si  pone  un  altro  partecipante,  che
reputa illegittimo  qualsiasi  intervento  dell'Autorita'  che  esuli
dalle competenze di vigilanza ai fini della segnalazione agli  organi
di Polizia giudiziaria ad essa attribuite dagli  articoli  182-bis  e
182-ter della  legge  n.  633/1941,  e  richiama  l'attenzione  sulla
necessita'  di  incrementare  tale  attivita'   di   vigilanza,   con
particolare riguardo a internet. Dello stesso avviso anche  un  altro
intervenuto,  che  esprime  perplessita'  sul  coordinamento  tra  le
diverse norme che attribuiscono competenze  all'Autorita'  in  questa
materia, e di conseguenza sul  fondamento  giuridico  dei  poteri  di
intervento  di  quest'ultima.  Due  operatori,  infine,   considerata
l'obsolescenza dell'attuale impianto normativo nazionale  in  materia
di diritto d'autore, invitano l'Autorita' ad  una  sospensione  della
procedura  in  attesa  delle  iniziative  che  il  Parlamento  vorra'
assumere in materia all'esito di un piu' ampio dibattito. 
Osservazioni dell'Autorita'. 
  Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento:  Alla  luce
di quanto  gia'  evidenziato  nei  lineamenti  di  provvedimento,  si
ritiene di poter confermare la ricostruzione delle competenze in capo
all'Autorita', tenuto conto del quadro normativo e  giurisprudenziale
di seguito illustrato. 
  Cenni alla normativa nazionale: In materia di  tutela  del  diritto
d'autore, l'Autorita' ha visto accrescere progressivamente il proprio
ruolo grazie  a  interventi  del  legislatore  che  poggiano  su  tre
pilastri normativi ben identificati. 
  Il primo riconoscimento di competenze e' avvenuto nel 2000, con  la
legge n. 248, che, nell'aggiornare le  disposizioni  della  legge  n.
633/1941,  inseriva  l'art.  182-bis,   con   cui   si   attribuivano
all'Autorita' e alla SIAE, nell'ambito  delle  rispettive  competenze
previste dalla legge, poteri di  vigilanza.  La  norma  in  questione
attribuisce altresi' all'Autorita', al comma 3, poteri di  ispezione,
da espletarsi tramite i propri funzionari,  agendo  in  coordinamento
con gli ispettori della SIAE, con l'obbligo di informare  gli  organi
di polizia giudiziaria in caso di accertamento di violazioni. 
  A tale  generale  potere  di  vigilanza  e  di  ispezione  si  sono
affiancati, nel 2010, i poteri di  regolazione  attribuiti  dall'art.
32-bis del decreto legislativo n. 44, il quale, dopo aver  introdotto
tra i principi fondamentali all'art. 3 anche «La tutela  dei  diritti
d'autore e di  proprieta'  intellettuale»,  impone  ai  fornitori  di
servizi di media audiovisivi il rispetto dei diritti d'autore  e  dei
diritti connessi nell'esercizio della propria  attivita',  prevedendo
altresi'  che  l'Autorita'  emani   le   disposizioni   regolamentari
necessarie per  rendere  effettiva  l'osservanza  dei  limiti  e  dei
divieti di cui alla norma citata. 
  L'art. 32-bis del Testo unico e  l'art.  182-bis  della  legge  sul
diritto d'autore si integrano, poi, con le disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 70 del 2003, di  recepimento  della  direttiva
sul commercio elettronico,  che  traccia  contenuti  e  limiti  delle
responsabilita' degli ISP, a seconda che svolgano attivita'  di  mere
conduit (art. 14), di caching  (art.  15)  e  hosting  (art.  16)  di
contenuti digitali e, nell'introdurre il  doppio  binario  di  tutela
amministrativa e giudiziaria, prevede che l'autorita' «amministrativa
avent[e] funzioni di vigilanza» possa  esigere,  al  pari  di  quella
giudiziaria, che il prestatore di servizi  «impedisca  o  ponga  fine
alle violazioni commesse». In tutte  e  tre  le  disposizioni,  viene
sancito il principio generale per cui  il  prestatore  e'  esente  da
responsabilita', a condizione che non intervenga in  alcun  modo  sui
contenuti stessi o non sia venuto a  conoscenza  del  loro  carattere
illecito. Aspetto,  questo,  ribadito  dal  successivo  art.  17  che
stabilisce,  in  favore  degli  ISP,  il  principio  della   «assenza
dell'obbligo generale di sorveglianza». Se e' vero che l'ISP «non  e'
assoggettato  ad  un   obbligo   generale   di   sorveglianza   sulle
informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di
ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino  la  presenza
di attivita' illecite», tuttavia la medesima disposizione,  al  comma
successivo, impone comunque  un  duplice  onere:  questi  e'  infatti
tenuto, oltre che, ovviamente, ad adempiere  all'ordine  impartitogli
dall'autorita' giudiziaria ovvero amministrativa, anche a: 
    a) informare  senza  indugio  l'autorita'  giudiziaria  o  quella
amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza
di  presunte  attivita'  o  informazioni  illecite   riguardanti   un
destinatario del servizio da questi fornito; 
    b) fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti,
le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione  del
destinatario dei servizi da questo forniti, al fine di individuare  e
prevenire attivita' illecite. 
  Inoltre, il comma 3  del  citato  art.  17  statuisce  in  capo  al
prestatore una forma di responsabilita' civile rispetto al «contenuto
dei servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita'  giudiziaria  o
amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente
per impedire l'accesso a detto contenuto,  ovvero  se,  avendo  avuto
conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo  del
contenuto  di  un  servizio  al  quale  assicura  l'accesso,  non  ha
provveduto ad informarne l'autorita' competente». La  responsabilita'
del  prestatore  viene  dunque  definita  in  negativo:  la  generale
presunzione di irresponsabilita' viene a decadere nel momento in  cui
ricorrano le circostanze di cui al decreto  legislativo  n.  70/2003,
cioe' quando questo viene a conoscenza  dell'illecito.  Come  infatti
precisato al considerando 48 della direttiva 2000/31/CE sul commercio
elettronico, la medesima direttiva «non  pregiudica  la  possibilita'
per gli Stati membri  di  chiedere  ai  prestatori  di  servizi,  che
detengono informazioni fornite dai destinatari del loro servizio,  di
adempiere al dovere di diligenza che  e'  ragionevole  attendersi  da
loro ed e' previsto dal diritto nazionale, al fine di  individuare  e
prevenire taluni tipi di attivita' illecite». 
  Cenni ad iniziative regolamentari in altri Stati membri: Al fine di
collocare l'azione italiana all'interno del dibattito  in  corso  nel
contesto europeo, si forniscono di  seguito  alcune  notazioni  sullo
stato  dell'arte  negli  Stati  membri  che  si  sono  segnalati  per
interventi recenti in materia di diritto d'autore: 
    Regno Unito: L'8 aprile 2010 e'  entrato  in  vigore  il  Digital
Economy Act che ha attribuito all'Ofcom il  compito  di  adottare  le
disposizioni   attuative   (un   codice)   per   l'esecuzione   delle
disposizioni inerenti le violazioni del copyright. Il 28 maggio  2010
lo schema di codice dell'Ofcom e' stato  sottoposto  a  consultazione
pubblica che si e' conclusa il 30 luglio 2010,  ma  non  sono  ancora
stati pubblicati gli atti conclusivi. 
  Il  meccanismo  descritto  nel  codice  dell'Ofcom   sottoposto   a
consultazione si articola nel seguente modo: 
    1) il titolare del diritto  notifica  all'ISP  gli  indirizzi  IP
utilizzati per  veicolare  contenuti  illegali  trasmettendo,  sempre
all'ISP, un report di  violazione  («Copyright  infringement  report»
detto anche CIR); 
    2) l'ISP notifica  all'utente  di  aver  ricevuto  un  report  di
violazione, e possono aversi fino a tre notifiche (la seconda in caso
di  violazione  reiterata  nei  sei  mesi,  la  terza  in   caso   di
reiterazione di violazione nel mese); 
    3) alla terza notifica l'utente viene  iscritto  in  un  registro
tenuto dall'ISP; 
    4) gli utenti iscritti nel registro possono essere destinatari di
misure tecniche da  parte  degli  ISP  sulla  base  di  quanto  sara'
stabilito dal Ministro competente a valle di un  rapporto  dell'Ofcom
decorso un anno dall'entrata in vigore del codice; 
    5) su richiesta dei titolari dei diritti gli ISP trasmettono loro
una lista dei report di violazione dei diritti di loro spettanza; 
    6) l'utente puo' ricorrere avverso il report, le notifiche  o  la
lista ad un organo indipendente  chiamato  Body  (costituito  da  una
singola persona fisica) nominato dall'Ofcom e  dinanzi  al  quale  si
svolge il procedimento in contraddittorio tra le parti, alla fine del
quale il Body adotta una decisione vincolante; 
    7) i titolari dei diritti e gli ISP possono chiedere all'Ofcom di
risolvere  una  controversia   che   riguardi   rapporti   tra   loro
(indipendentemente dal caricamento di contenuti illegali da parte  di
utenti) con decisione vincolante tra le parti; 
    8) l'Ofcom puo' irrogare nei confronti degli ISP o  dei  titolari
(ma non nei confronti dell'utente) sanzioni pecuniarie fino a 250.000
pound (320.000 euro) per violazioni del codice che vengono versati  a
suo beneficio. 
  La legge ha suscitato aspre critiche e ha dovuto superare il vaglio
dell'Alta corte a seguito di un ricorso di  British  Telecom  e  Talk
Talk perche' prevede la  possibilita'  per  il  Ministro  competente,
previo parere favorevole del Parlamento e del  giudice,  di  bloccare
l'accesso dell'utente ai siti sui quali vengono  veicolati  contenuti
illegali. L'Alta corte ha respinto il ricorso di  British  Telecom  e
Talk  Talk  stabilendo  che  la  legge  non  infrange  le   direttive
comunitarie in materia di tutela della privacy  e  telecomunicazioni,
accogliendo parzialmente la questione relativa al  rimborso  parziale
dei costi sostenuti dagli ISP da parte dei titolari dei diritti. 
  Il 1° febbraio 2011 il Dipartimento di Stato competente ha  chiesto
all'Ofcom di esaminare le diverse implicazioni tecniche ed economiche
connesse ai meccanismi di blocco degli accessi ai siti.  Allo  stato,
il pacchetto di norme non e' ancora divenuto operativo; 
    Francia: Nell'ottobre 2009 e'  stata  approvata  la  legge  sulla
Diffusione delle opere e la protezione dei diritti  d'autore  con  lo
scopo di  contrastare  il  download  illecito  di  opere  musicali  e
cinematografiche,  incoraggiando  al  contempo  le  pratiche  legali.
L'impianto normativo ha come braccio operativo l'Alta  autorita'  per
la diffusione delle opere e la protezione  dei  diritti  su  internet
(HADOPI) che e' incaricata di monitorare le attivita' degli utenti  e
dissuaderli in  modo  graduale  da  pratiche  illecite  (due  warning
preliminari saranno  seguiti,  in  caso  di  recidiva,  da  sanzioni,
comprendenti anche la disconnessione da internet, comminabile in  via
giudiziale). 
  Il sistema ha iniziato a funzionare dall'ottobre 2010, entrando ora
nella piena  operativita':  dopo  aver  proceduto  all'individuazione
degli utenti (sarebbero per ora  circa  100  mila),  l'Autorita'  sta
inviando  la  prima  serie  di  avvisi  preliminari.   Sara'   dunque
necessario attendere un pieno rodaggio del meccanismo prima di trarre
valutazioni. 
  Quale tentativo di contenimento del fenomeno delle  violazioni  dei
diritti d'autore in internet,  la  disciplina  sinora  delineata  non
sembrerebbe generare risultati pienamente  positivi,  tanto  piu'  in
considerazione del carattere transnazionale che caratterizza il  web.
Peraltro,  come  recentemente  annunciato   sulla   stampa,   saranno
probabilmente avviate delle rivisitazioni della  legge,  tant'e'  che
gia' si parla di un'HADOPI 3  (essendo  la  HADOPI  2  intervenuta  a
seguito della pronuncia del Consiglio costituzionale francese del  10
giugno 2009); 
    Germania: Il dibattito attualmente  in  corso  in  Germania  vede
contrapporsi, da un lato, le tesi del  «Partito  dei  pirati»  e  dei
cosiddetti nativi digitali che ritengono superate le regole del mondo
analogico,  basate  su  un'obsoleta   concezione   della   proprieta'
intellettuale, e rivendicano la libera e piena fruizione dell'accesso
alla rete, anche ove cio' si traduca nell'appropriazione  in  maniera
gratuita delle prestazioni  intellettuali  altrui  e,  dall'altro,  i
tentativi di interessi corporativi  di  strumentalizzare  il  diritto
d'autore per salvaguardare modelli economici di sviluppo superati. 
  La  riflessione  riguarda  l'individuazione  degli   strumenti   da
adottare per un'efficace applicazione della normativa  esistente,  in
aggiunta alla diffida utilizzata da  tempo  nel  diritto  civile  per
affermare  pretese  in  via   extragiudiziale.   Tra   le   possibili
alternative, sono state scartate a priori misure come la legge HADOPI
e blocchi di accesso a internet, considerate invasive ingerenze nella
liberta' di comunicazione, nonche' il cosiddetto  «flat  rate»  della
cultura (quota forfettaria  che  ogni  titolare  di  una  connessione
internet dovrebbe pagare per l'utilizzo di tutti  i  contenuti  della
rete) ritenuto non valido in quanto implicante una collettivizzazione
forzata dei diritti e un conseguente violento  conflitto  tra  autori
per la ripartizione  delle  entrate,  riducendo  inoltre  il  diritto
d'autore a una mera pretesa di indennizzo; 
    Spagna: In materia di lotta  alla  pirateria  informatica  si  e'
sviluppato in Spagna un vivace dibattito tra gli addetti ai lavori  e
non, sia per la mancanza di una regolamentazione ad hoc, sia per  via
del peso dell'industria culturale spagnola sull'economia del Paese. 
  Per  colmare  tale  lacuna,  il  Ministro  Sinde  ha  inserito  una
normativa anti pirateria informatica nel quadro della  piu'  organica
«Legge per un'economia sostenibile», approvata il 4  marzo  2011.  Il
provvedimento  contempla  procedure  snelle  che   consentiranno   ad
un'apposita commissione sulla proprieta'  intellettuale  in  seno  al
Ministero della  cultura  di  oscurare  le  pagine  web  che  offrono
illegalmente  contenuti  tutelati  dai  diritti  d'autore.  Tuttavia,
l'entrata in vigore  della  legge  rimane  subordinata  al  varo  del
relativo regolamento esecutivo in corso di elaborazione. 
  La citata commissione avra'  il  compito  di  valutare  le  denunce
ricevute da chi ritiene di avere subito  la  violazione  del  proprio
copyright. Se questa ritiene fondata la denuncia, invita  gli  autori
di tale condotta a ritirare, entro 48 ore, i contenuti illegali dalla
rete. Viene prevista la possibilita' di appellarsi a tale  richiesta,
producendo le relative prove documentali. Gli autori  della  denuncia
potranno altresi' presentare le loro argomentazioni e la  commissione
dovra' esprimersi entro  tre  giorni.  Tale  risoluzione  dovra'  poi
essere ratificata da un giudice amministrativo, che  potra'  emettere
un'ordinanza per raccogliere i dati degli autori del  reato  e  delle
pagine internet illegali e, infine,  deliberare  sul  loro  eventuale
oscuramento; 
    Paesi Bassi: L'11 aprile 2011 e' stato presentato un  disegno  di
legge volto a prevenire la diffusione illegale di contenuti  in  rete
in modo da rafforzare la fiducia nella tutela del diritto d'autore  e
rafforzare  la  posizione  degli  artisti  e  degli  esecutori  nelle
negoziazioni contrattuali. 
  A tal fine, la materia e' stata depenalizzata ed e' stata  prevista
la possibilita' di inibire l'accesso anche  ai  siti  stranieri  (per
quelli nazionali era gia' possibile) il cui  scopo  sia  la  messa  a
disposizione di materiale illegale una volta fallito  ogni  tentativo
di contatto con il gestore del sito.  Tale  ordine  e'  disposto  con
provvedimento del giudice. 
  Oltre alle misure repressive, il pacchetto si articola in una serie
di iniziative volte a tutelare la posizione dei titolari dei  diritti
mediante il rafforzamento  degli  enti  preposti  alla  raccolta  dei
compensi per il diritto d'autore,  l'imposizione  di  un  sistema  di
tassazione  sui  dispositivi  di  riproduzione  dei   contenuti   che
sostituisca l'equo compenso per la copia privata, la  semplificazione
degli accordi di copyright al fine di tenere il passo con le  novita'
derivanti dai diritti di  sfruttamento  delle  opere  in  internet  e
l'incoraggiamento dell'eccezione per il cosiddetti fair use  al  fine
di incentivare la diffusione di  contenuti  creativi  senza  fini  di
lucro. 
  Cenni  alle  iniziative  in  corso  in   ambito   comunitario:   La
Commissione europea, preso atto  di  come  il  progresso  tecnologico
verificatosi  negli  ultimi  anni  abbia  alterato  le  dinamiche  di
gestione  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale  in  rete,   ha
pubblicato, in data 22 dicembre 2010, un  rapporto  sull'applicazione
della  direttiva  2004/48/CE,  cosiddetto  enforcement,  negli  Stati
membri dell'Unione. In  tale  atto,  la  Commissione  rilevava  come,
nonostante  il  generale  miglioramento  delle  procedure  volte   ad
assicurare il rispetto dei diritti di proprieta'  intellettuale,  «il
volume e il  valore  finanziario  delle  violazioni  dei  diritti  di
proprieta' intellettuale sono allarmanti». Prosegue  la  Commissione:
«La natura multifunzionale di internet agevola la commissione di  una
grande   varieta'   di   violazioni   dei   diritti   di   proprieta'
intellettuale. [...] Lo scambio di file  con  contenuti  protetti  da
diritto d'autore  e'  divenuto  onnipresente,  in  parte  perche'  lo
sviluppo dell'offerta legale di contenuti digitali non e' riuscito  a
tenere il passo della domanda, specie su base transfrontaliera [...].
Molti siti web ospitano o facilitano la  distribuzione  in  linea  di
opere protette e senza il consenso dei titolari. In  questo  contesto
puo' essere necessario  valutare  chiaramente  i  limiti  del  quadro
normativo  esistente».  Con  l'intento  di  avviare  una  riflessione
generale su nuove e piu' efficaci forme di protezione dei diritti  di
proprieta' intellettuale, la Commissione ha avviato una consultazione
pubblica, terminata il 31 marzo 2011, volta a raccogliere le opinioni
delle istituzioni  comunitarie,  degli  Stati  membri,  del  Comitato
economico e sociale europeo e di tutte le  altre  parti  interessate,
organizzando altresi', per il 7 giugno 2011, un'audizione  collettiva
e pubblica che consentisse un ulteriore momento  di  acquisizione  di
posizioni. Durante tale incontro la  Commissione  ha  anticipato  che
tale consultazione pubblica e' prodromica a una proposta di direttiva
che sara' presentata nei primi mesi del 2012. 
  Quello della direttiva enforcement non e' tuttavia  l'unico  fronte
su cui si stanno concentrando iniziative degne di nota da parte della
Commissione europea. In un'altra  consultazione  pubblica,  terminata
nel novembre del 2010, avente ad oggetto la direttiva 2000/31/CE  sul
commercio  elettronico,  recepita  in  Italia  dal   citato   decreto
legislativo n. 70/2003, la Commissione non  mancava  di  rilevare  la
stretta correlazione tra sviluppo  di  internet  e  diffusione  della
pirateria. 
  Inoltre in data 24 maggio 2011 la  Commissione  ha  rilasciato  una
comunicazione (COM(2011) 287) avente ad oggetto un Piano d'azione per
la riforma delle disposizioni riguardanti  i  diritti  di  proprieta'
intellettuale, tra cui rientrano i diritti di proprieta' industriale,
il diritto d'autore e i diritti connessi. In ragione della  crescente
diffusione  delle  nuove  tecnologie  e  della  forte  espansione  di
internet,  che  hanno  profondamente  modificato   il   contesto   di
riferimento  dei  diritti   della   proprieta'   intellettuale,   «la
combinazione in vigore tra normativa europea e nazionale non risponde
piu' alle esigenze attuali e va modernizzata». Per  tali  motivi,  la
Commissione ha adottato una strategia globale di riforma  del  quadro
giuridico dei diritti di proprieta' intellettuale, con l'obiettivo di
consentire agli stakeholder di adeguarsi alle nuove circostanze e  di
aumentare le opportunita' commerciali. Si inseriscono  in  tal  senso
anche le proposte  di  istituire  biblioteche  digitali  europee,  le
novita' di regolamentazione delle cosiddette  opere  orfane,  con  lo
scopo di renderle disponibili on  line.  Il  Commissario  UE  per  il
mercato interno, Michel Barnier, il 24 maggio 2011 ha dichiarato «Per
l'economia europea e' essenziale che all'interno  del  mercato  unico
sia garantito il giusto livello di tutela dei diritti  di  proprieta'
intellettuale  (...).  Il  progresso  ha  bisogno  di  nuove  idee  e
conoscenze, non ci sara' nessun investimento  nell'innovazione  senza
tutela dei relativi diritti. D'altra parte la  prosperita'  di  nuovi
modelli  commerciali   e   della   diversita'   culturale   dipendono
dall'accesso ai contenuti culturali, ad esempio alla musica on  line,
da parte di consumatori e utenti. Il nostro obiettivo e'  trovare  un
equilibrio tra queste esigenze per un rispetto globale dei diritti di
proprieta' intellettuale e per far si' che il  quadro  europeo  della
proprieta'  intellettuale  costituisca  una  risorsa  per  imprese  e
cittadini, stando al passo con l'era digitale e  con  la  concorrenza
delle idee di un mondo globalizzato». 
  Sulla necessita' di un intervento congiunto da parte di Commissione
e Stati membri per la tutela dei diritti di proprieta'  intellettuale
si e' pronunciato in piu' occasioni anche il Parlamento  europeo.  In
particolare, nel documento di seduta A7-0175/2010 del 3 giugno  2010,
recante  «Relazione  sull'applicazione  dei  diritti  di   proprieta'
intellettuale nel mercato interno - (2009/2178(INI)», il  Parlamento,
evidenziando come il fenomeno  delle  violazioni  dei  diritti  della
proprieta'  intellettuale  on  line   abbia   raggiunto   proporzioni
preoccupanti, in particolare a  danno  dell'industria  dei  contenuti
creativi, si focalizza sui possibili interventi.  L'ambito  giuridico
vigente viene ritenuto difficilmente  capace  di  garantire  in  modo
efficace la protezione dei  diritti  su  internet  e,  nel  contempo,
un'equilibrata tutela del  diritto  di  accesso  alla  cultura  e  ai
contenuti. Il Parlamento, nell'invitare la Commissione a predisporre,
in tema  di  diritti  di  proprieta'  intellettuale,  «una  strategia
organica che sia atta a rimuovere gli ostacoli alla creazione  di  un
mercato unico nell'ambiente on line e che adatti il quadro  normativo
europeo in materia alle attuali tendenze  della  societa'  come  pure
agli sviluppi tecnologici», pone tuttavia  l'accento  altresi'  sulla
necessita' di incentivare la promozione e  lo  sviluppo  dell'offerta
legale, in quanto «lo sviluppo di questi servizi  legali  e'  inibito
dalla crescita dei contenuti caricati illegalmente on line». Infatti,
un'offerta  legale  diversificata,  attraente  e  visibile   per   il
consumatore  puo'  contribuire  a  riassorbire  il   fenomeno   della
violazione on line.  Il  Parlamento  riconosce  che  le  carenze  che
colpiscono  il  mercato  interno   europeo   nel   settore   digitale
costituiscono un grosso ostacolo allo sviluppo delle  offerte  legali
on line, sottolineando, a tale scopo, l'esigenza di una  campagna  di
educazione e sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani consumatori
europei, sulla  necessita'  del  rispetto  della  creativita'  e  dei
diritti che la tutelano. 
  Il Parlamento europeo  e'  tornato  ad  esprimersi  in  materia  di
proprieta' intellettuale con la risoluzione del 12 maggio 2011 su «Le
industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare». In  tale
atto, nel ribadire la necessita' di un intervento teso ad educare  il
consumatore al rispetto dei diritti d'autore e  ad  informarlo  sulle
alternative rese possibili dall'offerta legale, il Parlamento  chiede
alla Commissione di pervenire alla stesura di  un  Libro  bianco,  in
considerazione della  sempre  crescente  importanza  delle  industrie
culturali e creative, nonche' con l'obiettivo  di  rafforzare  questo
settore di strategica rilevanza per il conseguimento degli  obiettivi
della strategia Europa 2020. Propone, altresi', la  realizzazione  di
un sistema di licenze paneuropee che innesti,  su  quello  esistente,
modelli  di  concessione  di  licenze  per  diritti   individuali   e
collettivi multiterritoriali e faciliti  il  lancio  di  servizi  con
un'ampia scelta di contenuti, incrementando in questo modo  l'accesso
legale a contenuti culturali on line, incentivando la  Commissione  e
gli Stati membri a promuovere lo scambio di best practices in materia
di metodi  efficaci  per  sensibilizzare  l'opinione  pubblica  circa
l'impatto delle violazioni in materia. 
  Alla luce di quanto  esposto,  si  palesa  come  le  iniziative  in
materia di diritti della  proprieta'  intellettuale  da  parte  della
Commissione e  del  Parlamento  europeo  non  siano  da  considerarsi
momenti isolati, ma,  bensi',  facciano  parte  di  un  disegno  piu'
generale delle istituzioni comunitarie di incrementare la crescita  e
la  competitivita'  del  mercato  interno   all'Unione,   promuovendo
l'accesso a  beni  e  servizi  tutelati  dai  diritti  di  proprieta'
intellettuale, puntando  al  giusto  equilibrio  tra  sostegno  della
creativita' e innovazione, garantendo riconoscimenti  e  investimenti
agli autori, prevedendo l'intensificazione della lotta alla pirateria
e alla contraffazione. 
L'evoluzione della giurisprudenza. 
  Cenni alla giurisprudenza nazionale: Nella cornice normativa  sopra
descritta  sul  sistema  della  responsabilita'  e   delle   condotte
giuridicamente rilevanti poste in  essere  dall'ISP,  e'  intervenuta
piu' volte la giurisprudenza al fine di  sopperire  alle  riscontrate
criticita' applicative delle norme in  esame.  Si  ritiene  opportuno
effettuare  una,  se  pur  rapida,  rassegna  di  alcune  delle  piu'
rilevanti pronunce  che  si  sono  susseguite  con  riferimento  alla
responsabilita' dei provider, ovvero i noti casi  Peppermint,  Pirate
Bay, FAPAV c. Telecom Italia, RTI c. YouTube e  Vividown  c.  Google,
per concludere con le recentissime ordinanze nei  casi  PFA  Film  c.
Yahoo! Italia e BtJunkie e con la sentenza nel caso RTI c. Italia  On
Line (IOL), da cui l'interpretazione data dall'Autorita' del disposto
del decreto  legislativo  n.  70/2003  e,  conseguentemente,  risulta
corroborata e rafforzata. 
  Il caso Peppermint (ordinanza della IX sezione civile del tribunale
di  Roma  del   16   luglio   2007)   traeva   origine   dall'istanza
dell'etichetta discografica tedesca Peppermint nei confronti di  piu'
di 3600 utenti di aver violato la  legge,  condividendo  illegalmente
file di cui la societa' deteneva il diritto d'autore, in  particolare
Peppermint aveva monitorato i consumatori nel loro uso  personale  di
internet riuscendo, con l'ausilio dei  loro  provider,ad  ottenere  i
dati relativi ai movimenti effettuati dagli utenti senza  che  questi
ne avessero cognizione. Su tale questione il giudice ha stabilito che
non puo' essere richiesta all'ISP l'ostensione  dei  dati  anagrafici
relativi agli intestatari di linee telefoniche che,  connettendosi  a
reti peer-to-peer, avrebbero condiviso  file  di  opere  tutelate  in
violazione  del  diritto  d'autore,  in  quanto   la   tutela   della
riservatezza  delle  comunicazioni  elettroniche  e  telematiche  tra
privati,  quale  valore  fondamentale  della  persona,  prevale,  nel
giudizio di bilanciamento dei due diritti, sulla tutela  del  diritto
d'autore. 
  Nel caso Pirate Bay (sentenza della III sezione penale della  Corte
di cassazione del 23 dicembre 2009, n. 49437), all'origine del  quale
vi era l'azione della Federazione industria musicale italiana  (FIMI)
contro  il  sito  di  download  di  cosiddetti  file   torrent   (una
particolare estensione per file utilizzato da programmi peer-to-peer)
chiamato Pirate Bay, gia' condannato in Svezia dove erano  ubicati  i
relativi server,  il  giudice  ha,  in  primo  luogo,  stabilito  che
l'utilizzo di tecnologie di trasmissione peer-to-peer non esclude  la
configurabilita' del reato  di  messa  a  disposizione  del  pubblico
attraverso internet di opere protette dal diritto d'autore in capo al
titolare del sito web. Cio'  sebbene,  attraverso  la  tecnologia  in
questione, il titolare del sito non «detenga» mai nei propri database
l'opera protetta, che al contrario si trova presso gli utenti,  e  da
questi stessi trasferita ad altri  soggetti.  In  secondo  luogo,  il
giudice ha sancito la legittimita' dell'eventuale ordinanza cautelare
che disponga che gli ISP, pur  estranei  al  reato,  inibiscano  agli
utenti l'accesso al sito, nonche' respinto l'eccezione di difetto  di
giurisdizione   fondata   sulla   mera   localizzazione    all'estero
dell'hardware del sito. 
  Nel caso FAPAV c. Telecom Italia (ordinanza della IX sezione civile
del tribunale di Roma del 12 dicembre 2009), che traeva origine dalla
richiesta di FAPAV di fornire i nominativi degli utenti che avrebbero
prelevato in modo illecito materiale coperto dalle leggi a tutela del
diritto d'autore, di oscurare l'accesso ai siti di file sharing e  di
inviare  avvisi  a  coloro  che  commettono  violazioni  al   diritto
d'autore,  il  giudice  aveva  ritenuto  che  l'ISP  che  effettuasse
attivita' di mere conduit non potesse  essere  ritenuto  responsabile
del contenuto  dei  dati  che  questo  trasportasse,  in  quanto  non
sottoposto ad oneri  di  controllo  e,  soprattutto,  che  l'ISP  non
potesse agire sui contenuti illeciti, rimuovendoli o  sospendendo  il
servizio, come era stato richiesto a Telecom Italia da  FAPAV,  senza
un previo ordine dell'autorita' giudiziaria, ai sensi  del  combinato
disposto dei citati articoli 14  e  17  del  decreto  legislativo  n.
70/2003. 
  Nel caso RTI c. YouTube (ordinanza  della  IX  sezione  civile  del
tribunale di Roma del 15 dicembre 2009), la societa'  italiana  aveva
avviato un'azione legale in via cautelare avente ad oggetto  l'upload
di alcuni video del  programma  televisivo  «Grande  fratello»  sulla
piattaforma di YouTube, chiedendone l'immediata rimozione dai  server
e la conseguente immediata disabilitazione  all'accesso  di  tutti  i
contenuti riproducesti, in tutto o in  parte,  sequenze  di  immagini
fisse o in movimento relative al programma in questione. Il tribunale
di Roma ha accolto  entrambe  le  richieste,  ritenendo  che  YouTube
avesse una diretta responsabilita' nella  segmentazione  delle  clip,
traesse vantaggio dalla pubblicita' che e'  affiancata  alle  clip  e
fosse,   in    conclusione,    parificabile,    relativamente    alla
responsabilita', a un editore. Inoltre,  aggiunge  il  giudice,  esso
dispone  di  regole  che  consentono  la  rimozione   dei   contenuti
pedopornografici, si e' dotato di una policy di notice and take-down,
riservandosi il diritto di  «controllare  i  contenuti»:  per  questo
motivo dovrebbe vigilare in maniera  autonoma  sulle  violazioni  del
diritto d'autore. 
  Nel caso Vividown c. Google (sentenza della IV sezione  penale  del
tribunale di Milano del 24 febbraio 2010), conseguente a un  atto  di
cosiddetto cyber-bullismo, ovvero l'upload sul sito di Google  di  un
video che mostra un ragazzino affetto da sindrome di  Down  malmenato
ed  ingiuriato  da  alcuni  coetanei,  il  tribunale  di  Milano   ha
condannato tre dirigenti della societa' a  sei  mesi  di  reclusione,
condanna  poi  sospesa,  per  l'insufficiente   comunicazione   degli
obblighi di legge nei confronti degli uploader, configurandosi cosi',
in capo a Google, la responsabilita' per colpa, con l'aggravante  del
fine  di  lucro  (i  profitti  che  la  societa'  ha  ricavato  dalla
visualizzazione dei video caricati sulla propria piattaforma)  e  non
soltanto  per  semplice  noncuranza.  «La  distinzione  tra   content
provider e service provider e' sicuramente significativa» sostiene il
giudice di Milano «ma, allo stato ed  in  carenza  di  una  normativa
specifica in  materia,  non  puo'  costituire  l'unico  parametro  di
riferimento ai fini della costruzione di una  responsabilita'  penale
degli internet providers». A seguito di  tale  pronuncia,  Google  ha
concluso un accordo stragiudiziale con l'Associazione  Vividown  (cui
era iscritta anche la vittima dell'episodio di pestaggio ripreso  dal
video incriminato) offrendo ad essa un  canale  privilegiato  per  la
segnalazione di contenuti lesivi,  riconoscendola  in  sostanza  come
«trusted  user»   (utente   certificato).   L'applicazione   concreta
dell'accordo prevede la possibilita' di segnalare i  video  offensivi
attraverso una casella di posta privilegiata  a  cui  indirizzare  le
segnalazioni che potranno divenire nelle successive 24 ore  richieste
di rimozione concreta del materiale,  sulla  base  dell'istituto  del
notice and take-down. 
  Nel caso PFA Film c. Yahoo! (ordinanza della IX sezione civile  del
tribunale di Roma del 20 marzo 2011), il giudice ordinava  al  motore
di ricerca Yahoo!, a seguito  di  istanza  presentata  da  PFA  Film,
societa' licenziataria  in  esclusiva  dei  diritti  di  sfruttamento
economico di un film (in  ispecie,  About  Elly),  la  rimozione  dai
propri  server  dell'accesso  ai  file  audiovisivi  del   film   non
autorizzati e la inibitoria della prosecuzione delle  violazioni.  La
sezione specializzata del tribunale di Roma ha cosi' riconosciuto  la
responsabilita' del gestore del motore  di  ricerca,  ritenendo  che,
seppure nella fase di selezione e posizionamento  delle  informazioni
in generale esso non svolga  un  ruolo  attivo  e  quindi  non  abbia
conoscenza dei contenuti dei siti sorgente a  cui  e'  effettuato  il
link, ne' eserciti un controllo preventivo sugli  stessi,  dall'altro
pero', una volta  venuto  a  conoscenza  del  contenuto  illecito  di
specifici siti, identificati  da  cosiddetto  URL  (Uniform  Resource
Locator), e' in condizione di esercitare un controllo successivo e di
impedirne la indicizzazione e il collegamento. Sostiene, infatti,  il
giudice che la  norma  di  esonero  da  responsabilita',  speciale  e
derogatoria  rispetto  al  principio  generale   di   responsabilita'
dell'impresa per le proprie  attivita',  rinviene  la  propria  ratio
nella generale presunzione di  inesigibilita'  di  un  controllo  del
gestore sulle informazioni presenti in rete, per gli eccessivi  costi
che questo porrebbe a carico dell'impresa e che questa passerebbe  al
consumatore.   Tuttavia,   essendo   stato   Yahoo!    reso    edotto
dell'illiceita' dei contenuti da una previa  diffida  della  societa'
attrice, la mancata attivazione del gestore del motore di ricerca  in
tal senso lo ha reso responsabile di un concorso nella contraffazione
dei diritti di proprieta' intellettuale, non essendo  il  suo  agire,
nella  consapevolezza  dell'illecito,  coperto  dalla  esenzione   di
responsabilita',  dovendo  quindi  considerarsi   Yahoo!,   in   tale
frangente,  destinatario  delle  misure  di   inibitoria   preventiva
previste dalla legge sul diritto di autore, in quanto intermediario i
cui servizi sono utilizzati per la violazione. 
  Nel caso BtJunkie (ordinanza del pubblico ministero  della  procura
di Cagliari del 21 aprile 2011) e' stata ordinata  l'inibizione,  per
il tramite della Guardia di finanza, dell'accesso nei  confronti  del
sito www.BtJunkie.org, la  maxi-piattaforma  digitale  per  scaricare
musica, film, libri e videogiochi in modo illegale, in  qualche  modo
erede di Pirate Bay. Tale ordinanza  e'  stata  adottata  sulla  base
della normativa sul commercio elettronico, ovvero gli articoli  14  e
seguenti del decreto legislativo n. 70 del 2003, dove si prevede  che
l'autorita' giudiziaria possa esigere, anche in  via  d'urgenza,  che
l'ISP impedisca o ponga fine alle violazioni commesse. 
  A queste pronunce  si  aggiunge  il  sequestro  dei  siti  internet
www.gameternity.com e www.downloadzone.altervista.org. eseguito dalla
Guardia di finanza su provvedimento del tribunale di Arezzo. 
  Deve  citarsi,  in  conclusione,  la   recentissima   sentenza   n.
7680/2011, depositata il 7 giugno  2011,  con  cui  il  tribunale  di
Milano si e' pronunciato sulla causa RTI  c.  IOL,  instauratasi  tra
Reti televisive italiane S.p.a. (di  seguito  RTI)  e  Italia  Online
S.r.l. (di seguito IOL, proprietaria del portale libero.it). RTI,  in
qualita'  di  societa'  attrice,  contestava   alla   IOL,   societa'
convenuta, l'illecita presenza, sulla piattaforma telematica  di  cui
questa e' titolare (il  portale  IOL)  che  consente  l'upload  e  la
condivisione di  contenuti  audiovisivi  caricati  dagli  utenti,  di
numerosi  filmati  di  proprieta'  di  RTI,  peraltro   associati   a
molteplici  messaggi  pubblicitari  (cosiddetti  link  sponsorizzati)
tramite  l'utilizzazione  dei  titoli  dei  programmi  stessi   quali
parole-chiave. Il tribunale di Milano ha ritenuto che  «le  modalita'
di prestazione di tale servizio, ormai del tutto comuni  ai  soggetti
che svolgono attivita' analoghe,  si  sono  distaccate  dalla  figura
individuata nella normativa  comunitaria  (la  direttiva  2000/31/CE,
ndr), mentre i servizi offerti si  estendono  ben  al  di  la'  della
predisposizione del solo processo tecnico che consente di attivare  e
fornire «accesso ad  una  rete  di  comunicazione  sulla  quale  sono
trasmesse o  temporaneamente  memorizzate  le  informazioni  messe  a
disposizione da terzi al solo scopo di  rendere  piu'  efficiente  la
trasmissione», finendo nell'individuare (se non  un  vero  e  proprio
content provider, soggetto cioe' che immette contenuti  propri  o  di
terzi nella rete e che dunque risponde  di  essi  secondo  le  regole
comuni di responsabilita'),  una  diversa  figura  di  prestatore  di
servizi    non    completamente    passivo    e    neutro    rispetto
all'organizzazione della gestione dei contenuti immessi dagli  utenti
(cosiddetto  hosting  attivo),  organizzazione  da  cui  trae   anche
sostegno finanziario  in  ragione  dello  sfruttamento  pubblicitario
connesso alla presentazione  (organizzata)  di  tali  contenuti».  Il
tribunale di Milano ha pertanto riconosciuto che la diffusione  sulla
sezione video del portale IOL  di  brani  e  di  filmati  tratti  dai
programmi televisivi di RTI  costituisce  violazione  degli  articoli
78-ter  e  79  della  legge  n.  633/1941,   inibendone   l'ulteriore
diffusione e fissando, altresi', una sanzione pecuniaria. 
  Cenni  alla  giurisprudenza  comunitaria:  La  Corte  di  giustizia
dell'Unione europea ha avuto piu' volte l'occasione di esprimersi  su
tematiche concernenti il tema della tutela del diritto d'autore sulle
reti di  comunicazione  elettronica,  come  nei  casi  Promusicae  c.
Telefonica, Google c. Louis Vuitton,  SGAE  c.  Padawan,  Scarlet  c.
Sabam e Sabam c. Netlog. 
  Nella questione pregiudiziale relativa al caso Promusicae (sentenza
della Corte di giustizia del 29 gennaio 2008,  causa  C-275/06),  che
traeva origine dall'iniziativa giudiziaria dell'associazione spagnola
a tutela degli interessi degli autori ed editori (Promusicae appunto)
nei confronti del provider Telefonica il quale si  era  opposto  alla
richiesta di  fornire  identita'  e  indirizzo  fisico  degli  utenti
accusati di scaricare con programmi peer-to-peer contenuti  protetti,
al fine di tutelarne la privacy, la Corte di giustizia  ha  affermato
che  «la  comunita'  non  impone  agli  Stati  membri  l'obbligo   di
comunicare i dati personali degli utenti  dell'internet  in  caso  di
contenzioso civile. [...] La  comunicazione  dei  dati  richiesti  e'
autorizzata esclusivamente nell'ambito di un'indagine penale o per la
tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.». 
  Nel caso Vuitton (sentenza della Corte di giustizia  del  23  marzo
2010, causa C-236/08 e 238/08), relativo all'impiego di parole chiave
corrispondenti  a  marchi  altrui  nell'ambito  di  un  servizio   di
posizionamento su internet  (AdWords),  in  particolare,  la  Vuitton
aveva fatto constatare che,  utilizzando  il  motore  di  ricerca  di
Google, l'inserimento da parte degli utenti di internet  dei  termini
costituenti i  suoi  marchi  faceva  apparire,  nella  rubrica  «link
sponsorizzati», alcuni link verso siti che  offrivano  imitazioni  di
prodotti della Vuitton,  il  giudice  comunitario  ha  affermato  che
l'art. 14 della direttiva  sul  commercio  elettronico,  deve  essere
interpretato nel senso che essa  «si  applica  al  prestatore  di  un
servizio di posizionamento su internet qualora detto  prestatore  non
abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la  conoscenza  o  il
controllo dei dati memorizzati. Se non ha svolto un  siffatto  ruolo,
detto prestatore non puo' essere ritenuto responsabile per i dati che
egli ha memorizzato su richiesta  di  un  inserzionista,  salvo  che,
essendo venuto a conoscenza della natura illecita di tali dati  o  di
attivita' di tale inserzionista, egli  abbia  omesso  di  prontamente
rimuovere tali dati o disabilitare l'accesso agli stessi.». 
  Nel caso SGAE c. Padawan, (sentenza della Corte di giustizia del 21
ottobre 2010, causa  C-467/08)  la  Sociedad  General  de  Autores  y
Editores de  España  (SGAE),  societa'  di  gestione  collettiva  dei
diritti di  proprieta'  intellettuale  in  Spagna,  pretendeva  dalla
societa'  Padawan  che  commercializza  Cd-R,  Cd-Rw,  Dvd-R  nonche'
apparecchi MP3, la corresponsione del «prelievo  per  copie  private»
per i  supporti  digitali  da  questa  commercializzati  nel  periodo
compreso tra il 2002 e il 2004. Ritenendo che l'applicazione di  tale
prelievo,  indipendentemente  dall'uso   privato,   professionale   o
commerciale cui i supporti  siano  destinati,  fosse  contraria  alla
menzionata direttiva, la Padawan si rifiutava di adempiere. La Corte,
chiamata dal giudice spagnolo a determinare i criteri da prendere  in
considerazione  ai  fini  della  determinazione  dell'importo  e  del
sistema di riscossione dell'equo compenso, ha  osservato  che  questo
deve essere considerato quale contropartita  del  pregiudizio  subito
dall'autore per effetto della riproduzione non autorizzata della  sua
opera protetta, essendo necessario  il  mantenimento  di  un  «giusto
equilibrio» tra i titolari dei diritti e  gli  utenti  dei  materiali
protetti. Tuttavia, la Corte ha rilevato che un sistema di  «prelievo
per copie private» risulta compatibile con detto «giusto  equilibrio»
solamente qualora le apparecchiature, i dispositivi e i  supporti  di
riproduzione di cui trattasi possano essere utilizzati ai fini  della
realizzazione di copie private e, conseguentemente,  possano  causare
un pregiudizio all'autore dell'opera protetta. 
  Nei casi Scarlet e Sabam (cause C-70/10 e 360/10) tuttora  pendenti
dinanzi  la  Corte  di  giustizia,  il  giudice  comunitario   dovra'
stabilire se le  direttive  in  materia  di  diritto  d'autore  e  di
commercio elettronico consentano agli Stati membri di autorizzare  un
giudice nazionale, adito nell'ambito di un procedimento nel merito  e
in base ad una norma  che  si  limiti  a  prevedere  che  esso  possa
ordinare ad un fornitore di servizi di hosting  di  predisporre,  nei
confronti della  sua  intera  clientela,  in  abstracto  e  a  titolo
preventivo, esclusivamente a sue spese e senza limitazioni nel tempo,
un sistema di filtraggio della maggior parte delle  informazioni  che
vengono memorizzate sui suoi server,  al  fine  di  individuare  file
elettronici contenenti opere protette dal diritto d'autore.  In  data
14 aprile 2011  l'Avvocato  generale  della  Corte  di  giustizia  ha
depositato le proprie conclusioni relativamente alla  causa  Scarlet,
ritenendo che un siffatto sistema di filtraggio, volto ad impedire la
circolazione  di  contenuti  in  violazione  del  diritto   d'autore,
comporterebbe il controllo di tutte le  comunicazioni  diffuse  sulla
rete di Scarlet, con la conseguenza che un ordine di  un  giudice  in
tal  senso  imporrebbe  un  obbligo  generale  di  sorveglianza,   in
contrasto con il disposto dell'art. 15 della direttiva sul  commercio
elettronico. Conseguentemente, l'Avvocato generale  ha  concluso  che
tali  restrizioni  potrebbero  essere  possibili  solo  ove   fossero
legislativamente previste in base a criteri equi e trasparenti; 
    2. La promozione di un'offerta legale sul mercato,  l'accesso  ai
contenuti Premium e l'interoperabilita' delle piattaforme (cfr. punti
da 3.1 a 3.3.3 dell'allegato B alla delibera n. 668/10/CONS). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Sulla  promozione  di  un'offerta  legale:  La  maggior  parte  dei
partecipanti alla consultazione condivide  ampiamente  l'orientamento
dell'Autorita' e si dichiara  favorevole  ad  iniziative  volte  alla
promozione dell'offerta legale sul mercato. 
  Diversi soggetti intervenuti condividono l'analisi dell'Autorita' e
riconoscono le criticita' strutturali che impediscono lo sviluppo  di
un'offerta legale  di  contenuti  digitali,  quali  le  modalita'  di
acquisizione e sfruttamento dei contenuti Premium e il sistema  delle
finestre  di  programmazione.  Alcuni   di   essi   sottolineano   in
particolare il ruolo svolto dai cosiddetti «walled garden», ovvero le
pratiche  competitive  poste  in  essere   da   alcune   major   che,
determinando  situazioni  di  monopolio  nel  possesso  e   messa   a
disposizione  del  pubblico  di  determinati   contenuti,   innalzano
barriere all'ingresso al mercato a  scapito  di  soggetti  terzi  che
potrebbero offrire ai clienti servizi in  concorrenza,  su  tutta  la
filiera, anche su diverse piattaforme. 
  Altri  soggetti  intervenuti,  pur   dichiarandosi   totalmente   o
parzialmente concordi con l'orientamento dell'Autorita', raccomandano
che qualsiasi provvedimento assunto a tale fine non debba comunque in
alcun modo ledere le dinamiche concorrenziali che  caratterizzano  il
mercato della distribuzione del  prodotto  audiovisivo  e  la  libera
iniziativa economica dei soggetti  interessati,  mentre  un  soggetto
rispondente ritiene che l'intervento regolamentare  vada  sospeso  in
attesa di una revisione legislativa complessiva della materia. 
  Vi  sono  poi  altri   soggetti   che   auspicano   un   intervento
regolamentare a promozione di un'offerta legale  in  primo  luogo  in
quanto strumento di  contrasto  al  dilagare  della  pirateria  e  di
comportamenti illeciti da parte dei consumatori.  Quest'obiettivo  e'
da conseguire, secondo  un  soggetto  rispondente,  anche  attraverso
interventi volti ad orientare il  pubblico  verso  siti  che  offrono
contenuti legali, a scapito di quelli pirata. 
  Alcuni  soggetti  chiedono  che  venga  smentita  l'equazione   tra
legalita' e gratuita' dell'offerta,  anche  attraverso  un  eventuale
intervento  legislativo,  ritenendo  che  il  mercato   attuale   non
premierebbe tale strategia distributiva. 
  Si dichiara favorevole un soggetto, anche se reputa limitativo che,
nel riferirsi ai «contenuti digitali», l'Autorita'  prenda  in  esame
esclusivamente quelli audiovisivi. 
  Due soggetti ritengono condivisibile  l'analisi  dell'Autorita'  ma
esprimono perplessita', uno sulla visione delle dinamiche di  mercato
che da essa traspare, a suo avviso dirigistica ed accademica, l'altro
su alcuni elementi non adeguatamente evidenziati,  quali  il  diritto
sancito  dalla   Costituzione   ad   una   libera   comunicazione   e
l'applicazione di una «generale competenza» come normale attivita' di
controllo. 
  Alcuni soggetti sono  favorevoli  ad  un  intervento  istituzionale
volto ad incoraggiare lo sviluppo  dell'offerta  legale,  soprattutto
per arginare i danni causati dalla pirateria, pur rappresentando  che
in  rete  esistono  gia',  allo  stato   attuale,   forme   ampie   e
diversificate sia di contenuti legali che di modalita'  e  condizioni
di fruizione per gli utenti. Analoghe precisazioni  vengono  espresse
da  altri  rispondenti  alla  consultazione.  Quest'ultima,  pur  non
condividendo l'analisi svolta dall'Autorita' sul punto, riconosce  la
sussistenza di criticita',  in  particolare  per  quanto  attiene  la
garanzia dell'offerta lecita on line. 
  Alcuni soggetti sono  in  parziale  disaccordo  con  l'orientamento
dell'Autorita'. Uno in particolare non ravvisa  nella  disponibilita'
di  contenuto  legale  la  risposta  per  diminuire   la   pirateria,
auspicando l'intervento delle autorita' italiane affinche' l'apertura
del mercato al contenuto legale si ottenga principalmente  attraverso
la lotta alla pervasiva messa a  disposizione  in  rete  di  prodotti
pirata, particolarmente alta nel settore dei videogiochi. 
  I rimanenti soggetti hanno espresso una posizione piu' neutrale, ad
esempio   non   rilevando   particolari   problemi   nello   sviluppo
dell'offerta legale nel settore dell'editoria, e non ritenendo che la
risposta  a  tale  quesito  sia  di  competenza  delle   associazioni
industriali. 
  Sull'accesso ai contenuti Premium: Con riferimento  all'accesso  ai
contenuti Premium e alle finestre di programmazione, in via generale,
alcuni soggetti concordano con le ipotesi di  sviluppo  proposte,  al
contrario  un  soggetto  non  la  considera   sufficiente.   In   via
propositiva,  mentre  qualcuno  auspica  soluzioni  tecnologiche  che
possano favorire lo sviluppo dell'offerta legale, un  altro  soggetto
altro indica il «dialogo» quale misura piu' efficace per  individuare
nuove aperture del mercato. 
  Alcuni   rispondenti    alla    consultazione    non    condividono
l'orientamento dell'Autorita'. In particolare un partecipante osserva
che  la  soluzione  ipotizzata  mette  in  discussione  il  principio
basilare della cessione in  esclusiva  dei  diritti  di  sfruttamento
delle opere audiovisive e sarebbe tale da  provocare  l'erosione  dei
ricavi provenienti dai canali tradizionali, sovvertendo  i  complessi
equilibri raggiunti dal mercato. Altri soggetti concordano  con  tale
evidenza  ritenendo  che  la  liberta'  contrattuale  rappresenti  il
fondamento su cui poggia il settore audiovisivo e, pertanto,  debbano
essere i titolari dei  diritti  a  gestire  la  contrattazione  delle
finestre e delle altre modalita' di sfruttamento dei  propri  diritti
anche in ambito di offerta legale  sulla  rete,  nel  rispetto  delle
norme nazionali e internazionali. Ad avviso di un soggetto  non  sono
necessarie particolari misure per l'apertura del mercato, in  quanto,
ridotta l'illegalita', sara' il  mercato  stesso  che  si  orientera'
verso la  forma  e  la  piattaforma,  fisica  o  digitale,  che  piu'
soddisfera' le esigenze di fruizione. 
  Con particolare riferimento ai contenuti Premium,  un  partecipante
ritiene che, stante l'attuale  assetto  regolamentare  comunitario  e
nazionale, l'imposizione di eventuali rimedi o obblighi ex  ante  non
possa prescindere da un'analisi delle condizioni  concorrenziali  nei
mercati rilevanti e suggerisce  di  introdurre  per  via  legislativa
eventuali misure  per  un  piu'  facile  accesso.  Un  altro  propone
l'eliminazione dell'offerta abusiva attraverso l'oscuramento dei siti
che  fungono  da  portali  e  la  limitazione  del  peer-to-peer  con
l'adozione  di  un  controllo   sulla   fruizione   privata.   Taluni
suggeriscono di individuare un quadro normativo e misure in grado  di
favorire la disponibilita' di  contenuti  pregiati.  Per  incentivare
l'offerta legale di contenuti, qualcuno ritiene  che  sia  necessario
promuovere modelli di business alternativi,  focalizzati  ad  esempio
sulla pubblicita' on line, che siano  in  grado,  da  una  parte,  di
remunerare adeguatamente i titolari dei  diritti  e,  dall'altra,  di
consentire agli utenti di accedere a contenuti di qualita'  a  prezzi
competitivi.  Un  soggetto  propone  di  mettere  gli  utenti   nella
condizione di acquistare i diritti loro necessari al riutilizzo di un
contenuto (audio/video) mediante una procedura semplificata (solo  on
line) e di ottenere  la  certezza  giuridica  di  divenire  con  cio'
licenziatari di tutti i diritti loro necessari. Un altro ritiene  che
gli  attuali  meccanismi  stiano  funzionando   correttamente,   come
testimoniato dal mercato dei video su  richiesta  (di  seguito  anche
VOD), in crescita nonostante la pirateria. Secondo  un  partecipante,
la forma di apertura al mercato Premium passa attraverso una  offerta
tecnologica di livello superiore,  sia  con  politiche  di  cablaggio
delle utenze, magari con liberalizzazione dell'ultimo miglio, sia con
un'offerta multimediale di pregio. Altri ritengono che, per  aggirare
l'ostacolo   della   fruizione   illegittima,   occorra   avere    la
disponibilita' sul mercato di offerte legali di contenuti  Premium  a
condizioni economicamente interessanti e facilmente  fruibili  per  i
consumatori e che garantiscano l'apertura  del  mercato  a  tutte  le
piattaforme. 
  Con  riferimento  all'interoperabilita',   alcuni   si   dichiarano
favorevoli. Qualcuno auspica un  approfondimento  in  merito,  mentre
qualcun altro propone di favorire la  stessa  prevedendo,  a  livello
normativo, benefici fiscali/economici per chi decida  di  rendere  la
propria piattaforma interoperabile ed evidenziando, al contempo, come
essa  debba  riguardare  anche  i  pagamenti  per  la  fruizione  dei
contenuti a gestione dei clienti. Un altro soggetto  sottolinea  che,
accanto a modelli cosiddetti «walled garden», sono in  fase  avanzata
di sviluppo nuovi sistemi di «Universal  DRM»  basati  su  tecnologia
UltraViolet, che consentiranno la fruizione di un film acquistato  su
qualsiasi terminale. Un ultimo soggetto ritiene che debba  essere  il
mercato ad individuare le migliori soluzioni, ma non e' contraria  ad
un intervento istituzionale per incoraggiare soluzioni interoperabili
e standard comuni. 
  Sul ruolo  di  mediazione  dell'Autorita':  La  maggior  parte  dei
rispondenti esprime posizione favorevole al ruolo di  mediazione  che
l'Autorita' propone di svolgere tra le parti coinvolte. 
  Pur condividendo la proposta, alcuni ritengono  che  il  contributo
dell'Autorita'  risulterebbe  piu'  efficace   qualora   essa   fosse
investita della competenza a decidere su eventuali controversie sorte
nell'esecuzione di  tali  contratti.  Un  soggetto,  in  particolare,
valuta  con  favore  l'applicazione  dei  principi   generali   della
disciplina dei diritti secondari di cui all'art.  2  del  regolamento
approvato dall'Autorita' con delibera n. 30/11/CSP. 
  Ad avviso di un altro, qualsiasi intervento in materia deve  essere
successivo a quello mirato a garantire il pieno rispetto dei  diritti
e non deve modificare settori economici vitali in un momento di seria
crisi economica generale. Qualcuno, in  aggiunta,  ritiene  necessari
ulteriori interventi di natura regolatoria mentre un altro suggerisce
che tale tema debba  essere  meglio  affrontato  in  seno  al  tavolo
tecnico. Al contempo un partecipante auspica che si eviti  ogni  tipo
di discriminazione nei confronti dei produttori di  contenuti  e  del
libero mercato, garantendo reale protezione dagli utilizzi  illeciti.
Qualcun  altro  sottolinea   come,   in   particolare,   l'intervento
dell'Autorita' dovrebbe essere mirato a garantire che le  piattaforme
distributive non pongano condizioni  di  accesso  discriminatorie  ai
fornitori di contenuto. Un  soggetto  ritiene  che  vadano  sostenute
logiche di carattere scalare che  possano  favorire  lo  sviluppo  di
sistemi analitici e di identificazione certa dei contenuti, mentre un
altro auspica una maggiore  responsabilizzazione  degli  ISP.  Alcuni
suggeriscono una maggiore incisivita' degli interventi  proposti.  In
particolare, il primo suggerisce di applicare  il  regime  introdotto
dall'art. 14 del decreto legislativo n. 9/2008,  recante  «Disciplina
della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi
sportivi e relativa ripartizione delle risorse» il  quale  stabilisce
che  i  diritti  audiovisivi  destinati  alle  piattaforme  emergenti
debbano essere offerti su base non  esclusiva  e  che  il  prezzo  di
acquisto da parte degli operatori  attivi  su  piattaforme  emergenti
debba essere commisurato al loro effettivo utilizzo, e di ampliare il
piu'  possibile  l'applicabilita'  di  tale  impianto,   introducendo
meccanismi analoghi di tutela del copyright per i diritti audiovisivi
diversi da quelli sportivi (cinema, serie TV, ecc.)  disciplinati  da
tale  decreto.  Il  secondo,  di  contro,  ritiene  che  l'intervento
dell'Autorita' non  debba  limitarsi  alla  mediazione,  ma  spingere
fattivamente l'industry ad un'apertura concorrenziale della  cessione
dei diritti di  distribuzione  dei  contenuti.  Considera,  altresi',
necessaria una rivalutazione delle revenues. In via  propositiva,  un
soggetto ritiene  che,  con  riferimento  al  mercato  dei  contenuti
digitali  per  la  telefonia  mobile,  sia  obbligatorio   aggiungere
l'ostacolo rappresentato dal limite di prezzo imposto  dal  Piano  di
numerazione  nel  settore  delle  comunicazioni   (PNN).   Un   altro
suggerisce il ricorso a tariffe differenziate nei  service  contracts
di accesso internet, a seconda  della  volonta'  del  consumatore  di
accedere in tempi brevi ai contenuti Premium. 
  Alcuni partecipanti non concordano con la proposta  dell'Autorita'.
Un soggetto, in particolare, ritiene  che  interventi  in  tal  senso
dell'Autorita' fuoriescano dall'ambito di  applicazione  del  decreto
Romani, mentre altri non  ritengono  utile  la  proposta,  preferendo
soluzioni di natura precettiva; per altro verso, qualcuno ritiene che
essa inciderebbe negativamente sull'autonomia contrattuale e  qualcun
altro sottolinea che vincoli all'interoperabilita' possono nascere da
tentativi di altri operatori, piu' a valle nella filiera commerciale,
di  imporre  formati  proprietari  al  fine  di  creare  o  sfruttare
posizioni dominanti. Un soggetto e'  dell'idea  che,  adottando  tale
tipologia  di  intervento,  apparirebbe  poi  sproporzionato  imporre
procedure obbligatorie  e  vincolanti  soltanto  in  capo  ad  alcune
categorie di operatori. Un altro, dal suo canto, vede  nell'eventuale
tavolo tecnico il luogo ideale volto all'individuazione di  possibili
nuove opportunita'. Una soggetto e' di  posizione  contraria  poiche'
ritiene  che  il  compito  dell'Autorita'  sia  soltanto  quello   di
controllo,  di  indirizzo  del  mercato  e,  solo  in   presenza   di
difformita' precise, di sanzione. 
  Osservazioni dell'Autorita': L'Autorita' condivide  le  riflessioni
contenute all'interno della comunicazione della  Commissione  europea
«Sui contenuti creativi on line nel mercato unico» (COM/2007/836) con
particolare riferimento all'assunto secondo cui il trasferimento  dei
servizi di contenuti creativi verso un ambiente on line  comporta  un
cambiamento sistemico. Per poter trarre il massimo beneficio da  tali
cambiamenti, secondo la Commissione europea, occorre  conseguire  tre
obiettivi: «la garanzia che i contenuti europei contribuiscano  nella
misura del possibile alla competitivita'  europea  e  favoriscano  la
disponibilita' e la diffusione dell'ampia diversita' della  creazione
di  contenuti  europei  e  del  patrimonio  linguistico  e  culturale
dell'Europa;  aggiornare  o  chiarire   le   eventuali   disposizioni
giuridiche che ostacolano  inutilmente  la  diffusione  on  line  dei
contenuti  creativi  on  line  nell'UE,  riconoscendo  nel   contempo
l'importanza dei diritti d'autore per la creazione;  incoraggiare  il
ruolo  attivo  degli  utilizzatori  nella  selezione,  diffusione   e
creazione di contenuti». 
  In tale ottica, l'Autorita' reputa molto importante l'attuazione di
azioni di sviluppo e incentivazione dell'offerta  legale  all'interno
del mercato italiano dei contenuti digitali, sulla scia degli  esempi
di Gran Bretagna, Spagna e Olanda, che sia volta a favorire  migliori
condizioni di fruizione per i consumatori,  un  equo  compenso  e  la
tutela degli autori su internet. 
  La Commissione europea riconosce un ruolo centrale alle istituzioni
pubbliche nel promuovere i mercati dei contenuti digitali. Nella  sua
comunicazione «Un'Agenda digitale europea» (COM/2010/245),  al  punto
2.1.1. «Aprire l'accesso ai contenuti»,  Questa  sottolinea  altresi'
come i consumatori si aspettino di poter  accedere  ai  contenuti  on
line con la stessa facilita' con cui accedono  ai  contenuti  non  in
linea. Occorre, pertanto, promuovere «la  distribuzione  digitale  di
contenuti culturali, giornalistici e creativi, meno  costosa  e  piu'
rapida», la quale consente agli autori e ai fornitori di contenuti di
raggiungere un pubblico nuovo e piu' ampio.  Allo  stesso  tempo  «la
disponibilita' di un'offerta on line  legale,  ampia  e  interessante
costituirebbe anche una risposta efficace alla pirateria». 
  L'ultimo rapporto dell'International Intellectual Property Alliance
(IIPA) descrive il mercato  italiano  come  un  bacino  di  circa  30
milioni di potenziali clienti,  dove  tuttavia  l'offerta  legale  di
contenuti on line e' ostacolata dall'attuale situazione di  contesto.
Il rapporto, peraltro, evidenzia un aumento delle forme di  pirateria
che utilizzano reti mobili per la  fruizione  illecita  di  musica  e
videogiochi:  questo   dato   sembra   peraltro   trovare   riscontro
nell'analisi condotta da Nextplora (indagine  Mobile-Next  2011)  che
riguarda le modalita' di navigazione  degli  utenti  di  smartphones,
condotta su un campione di cinquemila clienti  di  telefonia  mobile.
Dallo  studio  emerge  che  l'ultimo  biennio  ha  segnato  un  forte
incremento del download di applicazioni, giochi, loghi e  musica  via
cellulare, che oggi rappresenta una modalita'  di  fruizione  diffusa
tra 5,2 milioni di utenti. In particolare, il  cellulare  rappresenta
la seconda modalita' di ascolto della  musica  (42%)  dopo  la  radio
(67%), ed ha pertanto superato i lettori di CD e DVD (41%)  e  quelli
MP3 (35%).  Nel  caso  dei  videogiochi,  invece,  prevalgono  ancora
computer e web (42%). 
  Anche alla luce di quanto e' emerso nel corso della  consultazione,
le linee di azione volte  a  promuovere  una  maggiore  apertura  del
mercato come presentate nel documento sottoposto a consultazione  non
sembrano compatibili  con  un'azione  impositiva  ex  ante  da  parte
dell'Autorita' in questo specifico ambito, circoscritta dal perimetro
dell'art. 5, comma 1, lettera f), del Testo unico,  che  impone  alle
emittenti, anche radiofoniche digitali, e ai fornitori di servizi  di
media a richiesta, «in caso di cessione dei diritti  di  sfruttamento
di programmi,  di  osservare  pratiche  non  discriminatorie  tra  le
diverse piattaforme distributive, alle condizioni di  mercato,  fermi
restando il rispetto dei diritti di esclusiva, le norme  in  tema  di
diritto d'autore e la libera negoziazione tra le parti». Le linee  di
azione proposte nel documento posto a consultazione  sono,  pertanto,
volte a favorire lo sviluppo  del  mercato  dei  contenuti  digitali,
promuovendo l'eliminazione di ostacoli che  ne  frenano  la  naturale
evoluzione,  stimolando  gli  operatori  a  proporre  un'offerta   di
contenuti legali piu' ricca e competitiva, in un'ottica a  vantaggio,
altresi', del cittadino/utente. Tali azioni potranno utilmente essere
esplicate nell'ambito del tavolo tecnico  con  la  partecipazione  di
tutti gli attori interessati. 
  Nel corso delle audizioni svolte durante la consultazione pubblica,
non e' mancato un proficuo confronto con gli stakeholder, da cui sono
emersi numerosi spunti degni di ulteriore  riflessione:  tra  questi,
una misura particolarmente efficace ed utile appare  quella  relativa
alla possibilita' di  prevedere  e  pubblicizzare  adeguatamente  una
«white list», ovvero una sorta di certificazione di qualita' dei siti
che offrono contenuti audiovisivi legali. In  tal  modo  si  potrebbe
offrire un valido contributo alla divulgazione dei siti  che  offrono
contenuti nel rispetto della normativa sul diritto d'autore, rendendo
preferibile la trasmissione legittima dei  materiali  a  scapito  dei
siti  pirata,  promuovendo  azioni   di   incentivazioni   quali   la
possibilita' per i siti certificati di trasmettere contenuti in HD  o
avere accesso a contenuti Premium. 
  Per  quanto  riguarda  la  questione  dell'interoperabilita'  delle
piattaforme rispetto ai sistemi di pagamento,  alla  luce  di  quanto
evidenziato   da   molti   operatori   in   ordine   alla   difficile
implementabilita'  di  meccanismi  di  tal   tipo,   soprattutto   in
considerazione della  pendenza  del  processo  di  recepimento  della
direttiva  comunitaria  sui  servizi  di  pagamento  2007/64/CE   che
individua le categorie di prestatori  di  servizi  di  pagamento  che
possono legittimamente operare in tutta l'Unione europea e  introduce
un nuovo tipo di intermediario  (l'istituto  di  pagamento)  con  uno
statuto giuridico coordinato a livello comunitario, si  terra'  conto
degli approfondimenti in corso presso la Banca d'Italia; 
    3. Le finestre di distribuzione (cfr. punto 3.3.3 dell'allegato B
alla delibera n. 668/10/CONS). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Sulla rimodulazione delle finestre: Le  posizioni  degli  operatori
intervenuti si dividono in favorevoli a una  revisione  generale  del
sistema  delle  «windows»,  parzialmente   favorevoli,   contrari   e
neutrali, ovvero soggetti che non hanno fornito  alcuna  risposta  ai
quesiti. 
  Diversi  soggetti  si  dichiarano  favorevoli  ad  un  ripensamento
complessivo del sistema  delle  finestre  di  distribuzione  e  delle
licenze di sfruttamento  dei  diritti  in  esclusiva,  ritenendo  che
l'eccessiva durata delle finestre sia una  delle  principali  ragioni
che inducono a commettere atti di pirateria digitale. 
  Numerosi soggetti condividono l'auspicio di una rimodulazione delle
finestre,  tuttavia  avanzano  alcune  osservazioni  di  merito.   In
particolare, alcuni raccomandano che siano rispettate  le  condizioni
di libera negoziazione tra le parti interessate e che si  tengano  in
considerazione le specifiche  esigenze  e  interessi  dei  differenti
comparti della filiera dell'industria  audiovisiva.  Altri  ritengono
opportuno incentivare forme di licenze di  tipo  creative  commons  e
realizzare piattaforme di distribuzione on line idonee  a  consentire
l'acquisizione di tutti i  diritti  necessari  alle  piu'  ricorrenti
forme di utilizzo dei contenuti. Un soggetto  e'  favorevole  solo  a
condizione che siano osservate adeguate tutele  nei  confronti  degli
esercenti  cinematografici,  quali  una  contestuale  e   sostanziale
riduzione  dei  canoni  di  noleggio   praticati   dai   distributori
cinematografici  per  l'utilizzo  theatrical  delle   proprie   opere
audiovisive  e  l'imposizione  di  compensi  condivisi  tra  tutti  i
soggetti parte della filiera di distribuzione dei contenuti  digitali
per le attivita' di promozione di  opere  filmiche  svolte  da  parte
degli esercenti cinematografici. Un altro, se  da  un  lato  accoglie
favorevolmente un ripensamento del sistema delle windows,  dall'altro
non condivide ne' ritiene giuridicamente praticabile alcun intervento
sul contenuto delle licenze di sfruttamento dei diritti in esclusiva.
Un  intervenuto,  pur   ritenendo   condivisibile   un   ripensamento
complessivo del sistema delle  finestre,  e  auspicando  la  messa  a
disposizione  del  pubblico   attraverso   internet   dei   contenuti
audiovisivi contestualmente  alla  loro  messa  in  circolazione  nei
circuiti  tradizionali   a   condizioni   competitive,   non   reputa
sufficiente un eventuale intervento di mediazione o di moral  suasion
dell'Autorita',  e  lamenta  la  mancanza  di  proposte   di   misure
prescrittive in materia di concorrenza e tutela dei  consumatori  nel
mercato  delle  comunicazioni  elettroniche.  Un   soggetto   approva
l'iniziativa proposta  dall'Autorita',  purche'  venga  garantito  il
rispetto di tempistiche  massime  per  la  messa  a  disposizione  su
piattaforme emergenti dei contenuti Premium, mentre per un altro, per
arginare il fenomeno della pirateria  ma  nel  rispetto  di  tutti  i
canali di  sfruttamento,  sarebbe  auspicabile  una  riduzione  delle
finestre di distribuzione tra cinema e  home  video  oppure  un  loro
abbattimento per tutti i canali distributivi. 
  Tra i soggetti contrari all'orientamento dell'Autorita' alcuni  non
ritengono praticabile ne' risolutivo un intervento regolatorio  sulle
finestre di distribuzione, in quanto cio' costituirebbe una ingerenza
impropria da parte dell'Autorita' sull'autonomia  contrattuale  delle
parti e  sulla  liberta'  delle  dinamiche  di  mercato.  Analoga  la
posizione di un soggetto in particolare, che sottolinea  l'importanza
della facolta' dei titolari di diritti d'autore di decidere  tempi  e
modalita' di sfruttamento delle proprie opere. 
  Altri soggetti intervenuti non si  pronunciano  oppure  manifestano
una posizione di  neutralita'  rispetto  alla  tematica  oggetto  del
quesito. 
  Sullo scarto temporale tra i canali distributivi: Diversi  soggetti
sono pienamente favorevoli ad una riduzione  dello  scarto  temporale
tra  i  canali  di  distribuzione  e  concordano  nell'attribuire  al
ritardato rilascio su internet di opere dell'ingegno la  causa  della
diffusione non legale di contenuti. Un soggetto ritiene che  non  sia
da escludere, nella piu'  ampia  liberta'  contrattuale  delle  parti
interessate, un intervento da parte  dell'Autorita'  per  contribuire
positivamente alla definizione degli accordi necessari. Cio' andrebbe
valutato caso per caso e lo propone  come  argomento  per  il  tavolo
tecnico. 
  Una parte dei soggetti intervenuti e' parzialmente favorevole:  uno
tra questi propone l'adozione di pratiche commerciali  e  modelli  di
business virtuosi e comunque idonei ad aumentare l'offerta legale  di
contenuti  on  line;  un  altro,  pur  reputando  utile  l'intervento
proposto dall'Autorita', non confida nell'accoglimento da  parte  dei
detentori  dei  diritti  di  sfruttamento  delle  opere  nei   canali
tradizionali, senza misure realmente  incisive  ben  diverse  da  una
semplice  moral  suasion;  Altri  ancora  raccomandano  che   vengano
salvaguardate le dinamiche di mercato. 
  Diversi soggetti manifestano un'assoluta chiusura all'ipotesi di un
intervento di mediazione dell'Autorita' per la riduzione dello scarto
temporale tra canali tradizionali e innovativi  in  quanto,  oltre  a
dubitare  dell'efficacia  di  un  siffatto   intervento   contro   la
pirateria,  vi  ravvisano  altresi'  una  indebita  limitazione  alla
liberta' negoziale degli operatori. 
  Altri soggetti intervenuti non si  pronunciano  oppure  manifestano
una posizione di  neutralita'  rispetto  alla  tematica  oggetto  del
quesito. 
  Osservazioni dell'Autorita': Appare quanto mai opportuno  ribadire,
in questa sede, quanto  gia'  espresso  nel  documento  sottoposto  a
consultazione pubblica, e cioe' che  il  contributo  che  l'Autorita'
intende offrire  all'industria  sul  tema  specifico  non  ha  natura
regolamentare, ma si esplichera'  in  un'attivita'  di  promozione  e
mediazione tra  gli  interessi  contrapposti,  affinche'  i  soggetti
interessati,  ove  ne  condividano   la   necessita',   avviino   una
riflessione condivisa, finalizzata a rivedere  le  tempistiche  delle
cosiddette finestre di distribuzione. 
  L'Autorita' e' infatti ancora persuasa che il fattore  «tempo»,  se
non gestito correttamente, rappresenti uno dei  principali  incentivi
alla pirateria multimediale:  se  un  contenuto  audiovisivo  non  e'
legalmente disponibile per mesi, l'appassionato  che  vuole  disporre
subito di una copia e'  incentivato  a  procurarsi  la  medesima  sui
canali illegali. Viceversa, se lo scarto temporale e' ridotto, ed  e'
presente quindi un'offerta legale, tale  incentivo  e'  sensibilmente
ridotto. 
  Collocato  in  tale  ottica,  sotto   forma   di   moral   suasion,
l'intervento dell'Autorita' appare in linea con il  quadro  normativo
vigente,  che  ha  rimesso   la   definizione   delle   finestre   di
distribuzione alla libera contrattazione tra le parti.  Esso  infatti
non e' destinato ad incidere sulla liberta'  negoziale  delle  parti.
L'Autorita' ritiene pertanto di poter  legittimamente  confermare  la
posizione  espressa  nel  documento  sottoposto  a  consultazione  di
operare da organo propulsore di una riflessione di tutti  i  soggetti
coinvolti, con l'obiettivo di ridurre  significativamente  lo  scarto
temporale di uscita delle opere cinematografiche tra i diversi canali
di distribuzione tradizionali (sale cinematografiche,  home  video  e
pay tv) e quelli sorti piu' di recente  con  la  tecnologia  digitale
(servizi on demand), cosi' da rendere i secondi realmente competitivi
rispetto ai canali  non  autorizzati,  senza  intaccare  comunque  la
liberta' negoziale ne' le strategie commerciali delle  imprese  della
catena di valore. 
  In particolare, l'Autorita' intende sottoporre all'attenzione degli
stakeholder la possibilita' di mettere a disposizione su internet, in
tempi rapidi, la  versione  dell'opera  cinematografica  in  qualita'
standard, in modo da disincentivare l'accesso a siti  che  consentano
illecitamente la versione in streaming  o  il  download  dei  file  e
riservare, ad esempio, le versioni in alta definizione (HD) e  quella
in tecnologia blu-ray (contraddistinte da un altro target di mercato,
costituito principalmente da  appassionati  dotati  di  una  maggiore
disponibilita' economica) al mercato dell'home video che fruirebbe  a
sua volta di una finestra con uno scarto temporale piu' breve. Agendo
in tal modo, i canali di distribuzione gia'  esistenti  e  quelli  di
nuova generazione potrebbero adeguatamente integrarsi, assumendo  una
valenza alternativa e non sostitutiva. 
  Non si puo' non considerare, peraltro, il rilevante contributo  che
potrebbe essere offerto al  riguardo  dalla  diffusione  della  banda
larga in Italia. Come sottolineato  di  recente  in  occasione  della
relazione annuale  dell'Autorita'  presentata  al  Parlamento  il  14
giugno 2011, il nostro Paese,  oltre  ad  essere  ai  primi  posti  a
livello mondiale per la pirateria, occupa anche gli ultimi posti  del
ranking dei  Paesi  europei  sul  fronte  dell'accesso  ad  internet.
Secondo i dati del Digital Agenda  Scoreboard  2011  (il  report  sui
progressi fatti dai paesi membri nel raggiungimento  degli  obiettivi
dell'Agenda digitale), la Commissione europea rileva che l'Italia  ha
investito bene sul mercato della banda larga mobile, con una crescita
che si attesta al 10,2% a fronte di un 7,3% europeo,  essendo  tra  i
primi paesi per la penetrazione delle  reti  ultra-veloci,  ma  resta
indietro per la diffusione della banda larga fissa. Nel nostro Paese,
solo il 59% delle famiglie ha una connessione a  internet,  l'83%  di
queste e' a banda larga, mentre la percentuale degli utenti  italiani
che usa regolarmente internet, e' tra le piu' basse in Europa, con il
48%.  Non  a  caso  l'Agenda  digitale  europea  (COM/2010/245),  «si
prefigge di tracciare la strada per sfruttare al meglio il potenziale
sociale ed economico delle  TLC,  in  particolare  di  internet,  che
costituisce il supporto essenziale delle  attivita'  socioeconomiche,
che si  tratti  di  creare  relazioni  d'affari,  lavorare,  giocare,
comunicare o esprimersi liberamente.». 
  Nei Paesi dove la banda larga e' piu' sviluppata, come l'Olanda, la
Germania e il Regno Unito, e il tasso  di  alfabetizzazione  digitale
esteso, l'uso consapevole di internet  e  una  maggiore  presenza  di
offerta legale influiscono  in  maniera  sostanziale  sul  decremento
della pirateria on line. Secondo uno studio effettuato  sul  traffico
mondiale,  di  cui  e'  data   evidenza   nell'indagine   conoscitiva
dell'Autorita' del febbraio 2010, anche il fenomeno del  peer-to-peer
appare in diminuzione (dal 40% al 19% dell'intero traffico  dal  2007
al 2009), al crescere del numero di abbonamenti a banda larga. 
  La diffusione della banda larga puo' fungere pertanto da propulsore
allo sviluppo del mercato legale dei contenuti  digitali  audiovisivi
e, favorendo l'accessibilita' di contenuti anche  Premium,  agire  da
deterrente nei confronti della pirateria il cui  tasso  decresce  nei
Paesi dove la larga banda e' piu' sviluppata. 
  L'Autorita'  ritiene  che  anche   tale   tematica   possa   essere
efficacemente affrontata nel corso del tavolo tecnico  che  s'intende
avviare, in modo da addivenire a soluzioni  ragionate  con  tutte  le
parti interessate e il piu' possibile condivise; 
    4. Attivita' informativa e di «educazione alla  legalita'»  (cfr.
punto 3.4 dell'allegato B alla delibera n. 668/10/CONS). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Sulla campagna di informazione ed educazione: Con riferimento  alle
ipotesi  di  articolazione  di  una  campagna  di   informazione   ed
educazione, i partecipanti hanno ritenuto, in via generale, pregevole
l'iniziativa e si sono resi disponibili a collaborare. 
  Alcuni soggetti  suggeriscono  il  ricorso  a  spot  educativi  non
soltanto  dai  toni  repressivi  e  intimidatori,  ma  che  veicolino
messaggi positivi e accattivanti soprattutto per un pubblico giovane.
Un altro suggerisce di inserire le campagne nell'ambito dei programmi
piu' seguiti dai ragazzi e di farle promuovere da personaggi da  loro
amati, quali ad esempio i protagonisti  dei  talent  show,  un  altro
ancora sottolinea l'importanza di una strategia di comunicazione  ben
definita  e   orientata.   Qualcuno   propone   anche   l'uso   della
cartellonistica nei centri commerciali e  megastore,  mentre  qualcun
altro ritiene utile che la comunicazione dia  altresi'  una  corretta
informazione dei rischi tecnici e sanzionatori. Considerando  il  web
quale  medium  piu'  efficace,  inoltre,  alcuni  pongono   l'accento
sull'importanza di un diretto coinvolgimento degli ISP, o di favorire
il raggiungimento di intese fra  gli  ISP  al  fine  di  stabilire  i
contenuti dei messaggi. Qualcuno, altresi', suggerisce  di  estendere
alle suddette campagne di informazione il  trattamento  riservato  ai
messaggi di utilita' sociale ai sensi  dell'art.  3  della  legge  n.
150/2000 e di disporre sul sito dell'Autorita'  la  pubblicazione  di
una lista aggiornata dei siti internet che offrono contenuti  legali.
Dello stesso avviso sono altri partecipanti alla  consultazione,  che
propongono di indicare chiaramente la normativa  di  riferimento,  le
iniziative di prevenzione  e  di  accertamento  delle  violazioni  in
materia di diritto d'autore realizzate nel Paese e  in  tutta  l'area
comunitaria,  e  infine  i  rischi  generati  dalla  pirateria;   una
promozione delle forme sperimentali di consumo legale;  una  campagna
informativa mirata sui  principali  mezzi  di  comunicazione,  intesa
principalmente a sensibilizzare l'utenza sul tema del rispetto  della
legalita' e della valorizzazione della creativita'. 
  Per quanto riguarda i costi delle campagne,  taluni  auspicano  che
essi siano interamente  a  carico  delle  finanze  pubbliche.  Alcuni
ritengono che le campagne debbano essere  condotte  esclusivamente  o
prevalentemente sulle reti di comunicazione  elettronica  interessate
dalla pirateria digitale ed in particolare su internet. Di questi, un
soggetto in particolare  suggerisce  di  prospettare  ai  destinatari
della campagna stessa non solo i rischi legati  ad  usi  illeciti  ma
anche, in via promozionale, concrete soluzioni come il  ricorso  alle
offerte di contenuti legali on line. Un  altro,  altresi',  evidenzia
l'opportunita' che le campagne siano discusse  e  messe  appunto  dai
principali  attori  del  mercato  in  questione,  ovvero   gli   ISP,
aggregatori di contenuti e i fornitori di contenuti. 
  Ampliandone   l'oggetto,   alcuni   suggeriscono   di   focalizzare
l'attenzione anche su temi quali la sicurezza del consumatore,  oltre
che sulla funzionalita' del software e dell'hardware utilizzato e sul
globale impatto  economico  negativo  della  pirateria,  evidenziando
anche i casi  di  fishing.  Qualcuno  sottolinea  l'importanza  della
collocazione  temporale  della  campagna,  sia  al  fine   di   poter
progettare le modalita' di  intervento  nell'ambito  dei  lavori  del
tavolo tecnico, sia per poterne valutare gli effetti.  Qualcun  altro
propone di coinvolgere anche le associazioni di tutela degli utenti e
quelle specificamente rivolte alla salvaguardia dei minori, oltre che
di  evidenziare  l'importante  distinzione   tra   le   campagne   di
«consapevolezza» e le strategie per ottenere dei  «cambiamenti  nelle
attitudini». 
  In un'ottica di collaborazione  con  l'Autorita',  un  soggetto  si
dichiara disposto a valutare la possibilita' di sviluppare  forme  di
comunicazione verso l'utenza  con  riferimenti  piu'  specifici  alle
attivita' che  si  intende  contrastare  e/o  vietare  e  a  recepire
proposte  di  tipo  pedagogico  che  l'Autorita'  stessa   intendera'
presentare, mentre un altro chiede di fornire un preventivo parere in
sede di tavolo tecnico. 
  Sui contratti di hosting e  caching:  Sul  tema  dei  contratti  di
hosting e caching, la maggior parte dei soggetti intervenuti concorda
con  l'ipotesi  formulata   dall'Autorita'.   Di   questi,   qualcuno
sottolinea la necessita' di una maggiore  responsabilizzazione  degli
ISP,  qualcun  altro  ritiene  tuttavia  che  il  testo   di   questa
informativa, che deve essere naturalmente  standardizzato  per  tutti
gli operatori, debba essere il frutto di un accordo unanime  tra  gli
attori del mercato, da raggiungersi in  seno  ad  un  tavolo  tecnico
permanente. 
  Alcuni  soggetti  sottolineano   l'importanza   di   una   maggiore
responsabilizzazione  degli  ISP,  mentre  qualcuno   suggerisce   di
evidenziare il reato che l'utente compie  nell'accedere  a  fruizioni
illegali. Un soggetto suggerisce di chiarire anche qual e' il ruolo e
quali sono i poteri dell'Autorita', possibilmente anche fornendo agli
utenti un elenco di associazioni rappresentative dei diritti d'autore
sulle varie opere digitali che possono transitare  tramite  internet,
in modo che l'utente abbia conoscenza  certa  di  almeno  alcuni  dei
soggetti  titolati  allo  svolgimento  di  attivita'  di  enforcement
nell'ambito del diritto d'autore. Lo stesso rileva infine che sarebbe
opportuno anche considerare di rendere le informazioni  in  questione
disponibili e fruibili dall'utente in altri modi e/o luoghi valutando
l'inserimento di banner o link particolarmente visibili. 
  Pur  condividendo  la  proposta  dell'Autorita',  alcuni   soggetti
sottolineano che generalmente gia' tutti (o  quasi)  i  contratti  in
essere prevedono espressamente il divieto  per  l'utente  di  violare
diritti  di  terzi.  Tra  questi,   secondo   qualcuno,   l'ulteriore
integrazione  delle  condizioni  generali  di  contratto  attualmente
vigenti, a cui il cliente finale non  presta  molta  attenzione,  non
stimolerebbe una maggiore presa di coscienza. 
  Taluni   soggetti   non   ritengono   condivisibile   la   proposta
dell'Autorita'.  Un  soggetto  in   particolare,   data   la   natura
essenzialmente  all'ingrosso  (B2B)  di  questo  tipo  di  contratti,
ritiene preferibile prevedere l'inserimento di eventuali campagne  di
informazione/formazione nelle carte  dei  servizi,  onde  evitare  di
incorrere nelle previsioni di cui al comma 4 dell'art. 70 del  Codice
delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003) il
quale prevede la possibilita' per l'utente di recedere dal  contratto
senza penali nel caso di modifiche alle condizioni contrattuali. Allo
stesso modo, un secondo soggetto sottolinea la difficolta' pratica di
modificare i  contratti  in  essere  con  nuove  clausole  e  propone
l'eventualita' che le indicazioni possano essere  fornite  attraverso
opportune informative da inserire nelle  sezioni  dedicate  dei  siti
internet. Un terzo  suggerisce  la  possibile  adozione  di  appositi
numeri di emergenza  (hot  line),  che  permettano  ai  cittadini  di
segnalare contenuti illegali e di informare gli organismi in grado di
intervenire (ad esempio, il  provider  del  servizio  internet  o  la
Polizia postale). 
  Qualcuno  non  ritiene  condivisibile  la  proposta  in  quanto   i
contratti rappresentano la  cristallizzazione  dei  diritti  e  degli
obblighi delle parti, non uno strumento di  educazione  sui  temi  in
oggetto, e non producono effetti sugli utenti  finali.  Dello  stesso
avviso e' un altro soggetto che ritiene, altresi', l'inserimento come
un'implicita assunzione di responsabilita' da parte dell'ISP. 
  Con riferimento alle modalita' di pagamento e  degli  m-payment  un
soggetto auspica un chiarimento circa il  preciso  significato  della
frase «modalita' di pagamento per fruire dei contenuti  legali  anche
mediante forme di m-payment». Un altro soggetto pur  condividendo  in
generale  l'opportunita'  di  individuare  forme  di  pagamento  come
m-payment,  fa  notare  che  la  disponibilita'  di  piattaforme   di
m-payment  potrebbe  essere  utilizzata  da  operatori  integrati  di
servizi fissi e mobili per concentrare l'offerta di  contenuti  sulle
proprie piattaforme  di  hosting  e  caching.  Suggerisce  quindi  di
prevedere che tutti i fornitori di contenuti e tutti gli operatori di
piattaforme di caching ed hosting possano accedere a condizioni  eque
e non discriminatorie alle piattaforme di m-payment  degli  operatori
integrati nei servizi fissi e mobili. Coglie infine  l'occasione  per
segnalare all'Autorita' l'opportunita'  di  avviare  una  analisi  di
mercato sugli impatti che le modalita' di  m-payment  generano  sulle
piattaforme distributive e di pagamento dei contenuti audiovisivi. Un
rispondente  alla  consultazione,   considerando   la   gia'   scarsa
propensione in Italia ai pagamenti  con  carte  di  credito  e  altri
metodi elettronici, ritiene importante  anche  un'azione  propositiva
dell'Autorita'  per  favorire  l'adozione  di  modelli  di  pagamento
innovativi. Lo  stesso  sottolinea,  in  aggiunta,  che  i  pagamenti
possono basarsi su abbonamenti o tariffe flat incluse nel servizio di
connessione  dell'operatore  che  offre  il  servizio  di   messa   a
disposizione di contenuti legali, o,  come  proposto  dall'Autorita',
basati  su   m-payment.   Inoltre   suggerisce,   in   considerazione
dell'esiguita'  dei  pagamenti  stessi,  la  possibilita'   per   gli
operatori di comunicazioni elettroniche e di utenze ADSL/banda  larga
di far pagare in bolletta ai propri utenti o clienti la fruizione  di
musica legale. 
  Alcuni   soggetti   sono   essenzialmente   d'accordo   sull'azione
propositiva dell'Autorita' per  favorire  l'adozione  di  modelli  di
pagamento innovativi che semplifichino l'acquisizione  dei  contenuti
sulle piattaforme legali da parte dei consumatori. Di questi qualcuno
ritiene piu' opportuno fare riferimento a «tutte le  possibili  forme
di pagamento», senza indicarne una specifica. 
  Un soggetto, in  particolare,  giudica  superfluo  e  limitante  il
proposto riferimento agli m-payment, poiche'  quella  elettronica  e'
ormai la forma di pagamento piu' utilizzata dagli utenti; suggerisce,
pertanto, al pari di un altro soggetto, di ricorrere  all'espressione
«qualsiasi forma  di  pagamento  ammessa  dalla  normativa  vigente».
Qualcuno ritiene che queste debbano essere comunicate ai  consumatori
nel corso delle campagne promozionali dei servizi legali  organizzate
dagli operatori del mercato. Un  altro  non  lo  ritiene  necessario,
essendo i contenuti digitali gia' fatturabili all'interno  del  conto
telefonico e/o traffico prepagato, ai sensi del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 11, in  attuazione  della  direttiva  2007/64/CE,
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. 
  Piu' articolata la posizione di un soggetto  che,  con  riferimento
alle  forme  di  pagamento,  ritiene  opportuna  l'individuazione  di
modalita' semplici e all'avanguardia, a condizione che le piattaforme
in cui tali pagamenti avvengono siano interoperabili  e  che  non  si
costituiscano posizioni di gate-keeping da parte di soggetti  che  le
gestiscono nei confronti dei fornitori di contenuti, con  conseguenti
effetti negativi sulla dinamica del prezzo. 
  Alcuni  soggetti  sono  in  disaccordo  con  la  proposta  avanzata
dall'Autorita'. Tra questi  qualcuno  ritiene  che  i  costi  per  la
fruizione legale dei contenuti non andrebbero attribuiti agli utenti. 
  A riguardo, qualcun altro chiede che anche per cio' che concerne le
forme  di  pagamento,  venga  lasciata  la  massima   liberta'   alla
collettivita',   affinche'   la   liberta'   del   mercato    conduca
automaticamente alla creazione di nuove forme di pagamento. 
  Mail informativa: La gran parte dei soggetti  intervenuti  concorda
con l'ipotesi di una mail informativa prospettata dall'Autorita'. Tra
questi un  soggetto  solleva  dubbi  circa  la  praticabilita'  della
soluzione e propone di richiedere agli hosting provider di  impiegare
il massimo impegno per la conservazione di informazioni aggiornate  e
accurate riguardo ai propri utenti. Un altro consiglia  di  segnalare
al titolare della connessione anche la necessita' di proteggere  tali
sistemi da utilizzi impropri e  non  consentiti.  Un  altro,  ancora,
suggerisce che la procedura in esame debba riguardare i casi di primo
accesso ad internet da parte degli utenti che abbiano sottoscritto un
nuovo contratto e non gli accessi successivi, alcuni considerano piu'
efficace  un  invio  periodico  o  anche  collegato  a  eventuali   e
comprovati accertamenti di violazioni che gli ISP sono  in  grado  di
verificare agevolmente e di disciplinare anche  in  via  contrattuale
con i propri clienti. Un soggetto altresi', propone  un  accordo  con
gli ISP per l'invio di avvisi informativi nel caso in cui  si  rilevi
l'accesso a contenuti illegali da parte degli utenti. Mentre  per  un
soggetto, e'  importante  una  responsabilizzazione  dell'utente,  un
altro  si  richiama  nuovamente  alla  necessita'  di  definire   una
strategia comunicativa orientata non soltanto  alla  trasmissione  di
messaggi repressivi, ma anche alla promozione dell'offerta legale. 
  Un soggetto  reputa  difficile  valutarne  l'utilita'  specifica  e
ritiene  probabile  che  un  uso  moderato  di  questo  mezzo   possa
contribuire a richiamare l'attenzione dell'utenza sulla  materia.  Un
altro suggerisce di prendere in considerazione  anche  l'eventualita'
in   cui   l'effettivo   utente   sia    diverso    dall'intestatario
dell'abbonamento di connessione. Un partecipante ritiene  auspicabile
che eventuali comunicazioni  siano  discusse  e  concertate  tra  gli
attori del mercato coinvolti nelle campagne informative,  nell'ambito
del tavolo tecnico. 
  All'interno  dei  soggetti  contrari  alla   disposizione,   taluni
avvalorano la propria posizione con motivazioni a supporto. Qualcuno,
a titolo esemplificativo, ritiene che  l'Autorita'  si  ponga  ad  un
livello di controllo dell'accesso  alla  rete  che  esula  dalle  sue
competenze. Un  partecipante  ritiene  sufficiente  la  realizzazione
della campagna di educazione alla legalita' e rappresenta il  rischio
che tale azione possa risultare fuorviante per il cliente, il  quale,
ricevendo una simile comunicazione dal  proprio  operatore,  potrebbe
essere indotto a ritenere  che  quest'ultimo  eserciti  un  ruolo  di
controllo e verifica sulle sue potenziali attivita' illecite on line.
Un altro, infine,  considera  piu'  efficaci  i  messaggi  recapitati
tramite  il  software  di  navigazione  utilizzato  dall'utente  (per
esempio i «pop-up»). 
  Osservazioni dell'Autorita':  L'Autorita'  ritiene  che  promuovere
l'educazione  alla  legalita'  possa  contribuire   a   favorire   la
diffusione  di  un  utilizzo  informato  e  consapevole  della   rete
internet. Utilizzo che si rende  piu'  necessario  a  fronte  di  una
fruizione di  contenuti  on  line  sempre  piu'  addentro  alla  vita
quotidiana dei cittadini. 
  Le nuove modalita' di consumo di contenuti, promosse dalla  nascita
di ambienti  digitali  in  grado  di  accogliere  qualunque  tipo  di
contenuto  accessibile  su  una  molteplicita'  di  dispositivi,  dal
cosiddetto processo di  «rimediazione»  dei  mezzi  di  comunicazione
tradizionali e elettronici,  ovvero  il  processo  di  concorrenza  e
integrazione tra vecchi e  nuovi  media,  concorrono  al  cambiamento
delle nuove forme  di  comunicazione  avallate  dalla  rete  che  non
cambiano solo il modo con cui gli individui e i gruppi si  rapportano
tra  di  loro;  ma  anche  il  modo  di  rapportarsi  con  le   cose,
rivoluzionando  volumi  e  standard  di  fruizione   della   Societa'
dell'informazione. 
  La Commissione europea, gia' nel 2007, nella sua Comunicazione  «Un
approccio  europeo   all'alfabetizzazione   mediatica   nell'ambiente
digitale»   (COM/2007/833),   sottolinea   come    l'alfabetizzazione
mediatica costituisca  una  competenza  fondamentale  all'interno  di
suddetta societa' e  riconosce  tra  le  caratteristiche  sostanziali
della  stessa  «l'essere  consapevoli  dei  problemi  di   copyright,
essenziali  per  una  "cultura  della  legalita'",  specie   per   le
generazioni piu' giovani nella loro duplice veste  di  consumatori  e
produttori  di   contenuti».   Con   particolare   riferimento   alla
alfabetizzazione mediatica on  line,  inoltre,  sottolinea  come  sia
indispensabile «sviluppare le competenze in materia di  produzione  e
la creativita' digitale e incoraggiare la consapevolezza dei problemi
connessi al copyright» oltreche' «fare opera di sensibilizzazione sul
modus operandi dei motori di ricerca ed imparare ad utilizzare meglio
i motori stessi». 
  La percentuale di utenti che fruiscono di contenuti audiovisivi  e'
in costante aumento, ed e' altrettanto in crescita  il  numero  degli
utenti che utilizzano la rete per accedere  a  contenuti  coperti  da
copyright  senza  il  consenso  dell'autore  e  senza  essere  sempre
consapevoli di adottare  comportamenti  in  violazione  delle  regole
poste a presidio dello stesso. Tra questi i giovani rappresentano  la
fascia di popolazione che utilizza in misura  piu'  intensa  la  rete
(specialmente  nel  campo  dell'intrattenimento),  che  ha   maggiore
dimestichezza con il mezzo  e,  sovente,  una  minore  disponibilita'
economica.  Di  conseguenza,  e'  probabile  che  essi  mostrino  una
maggiore propensione al  consumo  di  prodotti  digitali  distribuiti
attraverso i canali illegali. 
  Considerando, inoltre, che il mercato italiano, secondo i dati  del
citato Digital Agenda Scoreboard  del  2011,  e'  sostanzialmente  in
linea con la media europea anche  per  quanto  riguarda  il  costante
aumento e utilizzo di contenuti on line «user-generated»  disponibili
sul  web,  la  quota  di  utenti  italiani  che  caricano   contenuti
audiovisivi on line e'  prossima  alla  media  europea  (30%)  quando
l'attivita' riguarda la creazione  di  video,  mentre  e'  nettamente
superiore quando i contenuti user-generated  riguardano  i  contenuti
testuali, ad esempio i cosiddetti post. Questo  dato  trova  peraltro
riscontro nell'ampia diffusione  di  social  network,  dove  l'Italia
risulta tra i principali mercati europei, anche per  gli  accessi  da
rete mobile. D'altra parte, l'incremento di banda disponibile  grazie
agli investimenti in banda larga, e il trend positivo nell'espansione
degli utenti internet,  lasciano  presumere  che  l'importanza  degli
user-generated content sia destinata a crescere. Cio'  significa  che
tende ad aumentare il numero  di  soggetti  che  possono  mettere  in
circolazione illegalmente materiali  protetti  anche  in  assenza  di
finalita' lucrative. 
  La tendenza diffusa  all'utilizzo  della  rete,  inoltre,  promuove
l'affermarsi di scenari prima inediti in cui gli smartphone, i tablet
e le chiavette amplificano l'interazione e lo scambio fra  individui,
ma consumano banda e postulano una connessione always on, un internet
ubiquitario.  Tutto  cio'  implica  non  solo  volumi   di   traffico
esponenzialmente crescenti ma anche esigenze di velocita', qualita' e
affidabilita' senza precedenti e postula, quindi, una  disponibilita'
di banda su una scala mal confrontabile con il fabbisogno considerato
negli anni addietro. 
  Cio' premesso e inteso che l'efficacia delle  campagne  informative
e'  potenziata  da  una  proposta  comunicativa   diversificata,   di
qualita', di semplice accesso e  comprensione,  e  attrattiva  per  i
consumatori, la stessa appare  massimizzata,  a  conferma  di  quanto
specificato nel documento sottoposto a  consultazione  pubblica,  nel
momento  in  cui  i  messaggi  sono  diffusi  su  diversi  mezzi   di
comunicazione  (canali  televisivi,  emittenti  radiofoniche,  stampa
specializzata  e,  naturalmente,  siti  internet).  Al  contempo,  la
probabilita'  che  il  messaggio  sia  effettivamente  compreso   dai
consumatori e' maggiore quando e' ripetuto su piu' canali, ma univoco
nelle  forme  verbali  prescelte.  Ne   deriva   che   un'azione   di
coordinamento, soprattutto nella predisposizione dei contenuti, nella
scelta dei mezzi di comunicazione orientata al target, e nel rispetto
delle specificita'  dei  singoli  soggetti  interessati,  agevoli  il
successo della campagna informativa. 
  Con riferimento alle campagne di  informazione  ed  educazione,  in
accoglimento dell'unanime consenso manifestato dai partecipanti  alla
consultazione sull'efficacia delle  misure  volte  a  informare,  con
modalita' piu' chiare e precise, gli utenti circa  la  portata  della
normativa a tutela del diritto d'autore e dei rischi  generati  dalla
pirateria, appare opportuno  demandare  all'apposito  tavolo  tecnico
l'individuazione delle misure idonee a tale proposito, anche  con  il
coinvolgimento  delle  istituzioni  deputate.  In   questi   termini,
un'efficace azione di informazione degli utenti volta  a  chiarire  i
confini dei diritti concernenti uno specifico prodotto digitale  e  a
renderli piu' consapevoli  dei  costi  sociali  della  pirateria  (in
termini  di  deterioramento  della  qualita'  oppure   di   capacita'
innovativa del  settore)  puo'  costituire  un  valido  argomento  di
confronto all'interno del gia' menzionato tavolo tecnico. Nelle  more
delle opzioni di scelta del messaggio comunicativo da diffondere,  e'
considerato quale ulteriore beneficio  all'efficacia  delle  campagne
informative non tanto il sentimento di criminalizzazione del  singolo
utente, quanto piuttosto l'enfatizzazione di temi  positivi  quali  i
vantaggi in termini di sistema e di sviluppo che  il  rispetto  della
normativa sul diritto d'autore consente. 
  Con riferimento  alla  proposta  avanzata  da  taluni  soggetti  di
estendere alle  suddette  campagne  di  informazione  il  trattamento
riservato ai messaggi di utilita' sociale ai sensi dell'art. 3  della
legge n. 150/2000,  si  ritiene  che  tale  estensione  possa  essere
connessa altresi' alle modalita'  di  organizzazione  delle  campagne
istituzionali, secondo quanto disposto dall'art. 13, comma  2,  della
medesima  legge,  recante   previsioni   circa   «l'obiettivo   della
comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto dei messaggi, i
destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione» oltreche' «la
strategia di diffusione con previsione delle modalita'  e  dei  mezzi
ritenuti piu' idonei al raggiungimento della massima efficacia  della
comunicazione». Tali prescrizioni, pur riferendosi alla realizzazione
dei piani di comunicazione propri  delle  amministrazioni  pubbliche,
potrebbero risultare adattabili ai piani  di  comunicazione  a  valle
delle campagne di educazione alla legalita'. Le  caratteristiche  dei
piani sono altresi' meglio specificate nella Direttiva di  attuazione
sulle attivita' di informazione e comunicazione delle Amministrazioni
pubbliche, emanata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica il 7 giugno del 2002, cosiddetta
direttiva Frattini, in cui, al punto 3 si evidenzia come il programma
debba contenere: «la definizione degli obiettivi  e  della  strategia
della  comunicazione  integrata  (azioni  di  comunicazione  interna,
esterna, on-line, pubblicitaria, ecc.); la descrizione delle  singole
azioni    con    l'indicazione    dei    tempi    di    realizzazione
(calendarizzazione per fasi); la scelta dei mezzi di diffusione e  il
budget;  la  pianificazione  delle  attivita'   di   monitoraggio   e
valutazione dell'efficacia delle azioni (sia in itinere  al  progetto
sia ex post)». In ogni caso,  tali  opzioni  saranno  oggetto  di  un
confronto all'interno dei lavori del tavolo tecnico. 
  La  definizione  di  ulteriori  articolazioni   all'interno   della
contrattualistica dei provider non puo' che essere concertata tra  le
parti,  cosi'  come  l'individuazione  degli  strumenti   informativi
all'utente in materia di uso lecito di internet. Pertanto si  ritiene
di inserire tali aspetti tra i temi  prioritari  per  il  costituendo
tavolo tecnico; 
    5. Provvedimenti a tutela del diritto d'autore  (cfr.  punto  3.5
dell'allegato B alla delibera n. 668/10/CONS). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Sulla rimozione selettiva dei contenuti illegali: Nell'ambito della
consultazione  pubblica  e'  stata  riscontrata   una   considerevole
diversita'   di   opinioni   in   merito   alla   proposta   avanzata
dall'Autorita'  in  materia  di  rimozione  selettiva  di   contenuti
illegali  a  tutela  del  diritto  d'autore.   Le   posizioni   degli
stakeholder  che  hanno  prestato  il  loro  contributo   presentano,
infatti, considerevoli divergenze, riconducibili alla distanza  degli
interessi di cui sono portatori. 
  Analizzando le diverse posizioni, il giudizio di alcuni  in  merito
all'efficacia della procedura appare generalmente favorevole, sebbene
siano  emerse  precise   istanze   di   integrazione   e   correzione
dell'intervento proposto. Altri  si  sono  dimostrati  favorevoli  in
linea  di  principio  all'introduzione  di  sistemi  alternativi   di
prevenzione e repressione, basati su sanzioni graduali, ragionevoli e
proporzionate, nei confronti  dei  soggetti  che  pongono  in  essere
violazioni  della  normativa  sul  diritto   d'autore   nelle   forme
considerate dal documento sottoposto  a  consultazione  pubblica.  La
procedura  di  enforcement  delineata  dall'Autorita'   incontra   il
generale apprezzamento  da  parte  di  alcuni  partecipanti.  D'altro
canto, la valutazione da parte di altri  del  modello  procedimentale
del notice and  take-down  e'  complessivamente  sfavorevole,  mentre
alcuni rispondenti hanno  manifestato  perplessita',  pur  apportando
numerosi  spunti  di  riflessione.  Unanimemente   negativa   e'   la
valutazione data da alcuni in merito alla procedura di segnalazione e
rimozione. 
  L'analisi delle indicazioni  pervenute  da  parte  alcuni  soggetti
favorevoli  all'implementazione  della   procedura   di   enforcement
evidenzia  una  richiesta  pressoche'  uniforme  di  riduzione  della
tempistica ipotizzata dall'Autorita'. Il termine di 48 ore  entro  il
quale il gestore del sito e' tenuto a rimuovere i  contenuti  diffusi
in violazione della  normativa  sul  diritto  di  autore  e'  infatti
considerato eccessivo da  diversi  soggetti,  i  quali  assumono  una
posizione radicale, alcuni sollecitando la  rimozione  immediata  dei
contenuti, altri evidenziando il notevole danno economico che  deriva
dalla permanenza in rete anche di una sola copia illegale di un film,
scaricabile e riproducibile migliaia di  volte.  A  questo  proposito
alcuni soggetti qualificano congruo un termine di 24 ore. 
  E' da evidenziare l'indicazione pervenuta da alcuni soggetti,  che,
allo scopo di  realizzare  una  contrazione  dei  tempi  procedurali,
suggeriscono di prevedere  la  contemporaneita'  della  richiesta  di
rimozione al gestore e all'Autorita'. Un soggetto invita  l'Autorita'
ad implementare  misure  disincentivanti  per  tentativi  dilatori  e
segnalazioni pretestuose. 
  Si registra  la  posizione  contrastante  di  un  soggetto  che  ha
manifestato perplessita' specifiche  in  relazione  alle  tempistiche
procedimentali individuate, ritenendole manifestamente non  idonee  a
garantire il rispetto del  principio  del  contraddittorio,  anche  a
causa della presumibilmente elevata quantita' di notificazioni di cui
potrebbe essere destinatario il gestore del sito.  Allo  stesso  modo
diversi  soggetti  lamentano  l'eccessiva  ristrettezza   dei   tempi
procedimentali, che  comprometterebbe  il  corretto  instaurarsi  del
contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa. 
  Per quanto riguarda la verifica in contraddittorio fra le parti, un
soggetto suggerisce di individuare soluzioni  diversificate  in  base
alla complessita' del caso, sollevando la necessita'  di  ridurre  il
temine di cinque giorni «nel caso in cui le violazioni  siano  invece
particolarmente conclamate, come in caso di recidiva». 
  Voci  concordi  auspicano  altresi'  la  contrazione  dei   termini
procedurali  della  fase  successiva  all'ordine  di  rimozione   del
materiale  trasmesso  in  violazione  della  normativa  sul   diritto
d'autore. Molti soggetti ritengono che,  in  caso  di  inottemperanza
all'ordine  di  rimozione,  l'Autorita'   debba   immediatamente   ed
automaticamente   predisporre   un   intervento   sanzionatorio.   In
particolare  alcuni  suggeriscono  espressamente  che  all'ordine  di
rimozione si accompagni l'avvertenza che l'inottemperanza comportera'
l'applicazione immediata delle sanzioni. 
  Dal punto di vista pratico, taluni soggetti segnalano che l'ingente
quantita' di segnalazioni giornaliere di violazione del copyright  di
cui l'Autorita' verrebbe investita non sarebbe  gestibile  nei  tempi
brevi ipotizzati e che richiederebbe di conseguenza una dotazione  di
risorse umane esperte nella materia, con un  notevole  incremento  di
costi. 
  Ulteriori  indicazioni  emergono  in  merito  alla  necessita'   di
estendere la procedura di segnalazione  e  rimozione  anche  ai  siti
internet che «linkano» a materiale illegale  presente  altrove,  allo
scopo di renderne possibile la tempestiva rimozione. Si incontrano su
posizioni analoghe diversi soggetti, di cui uno propone di  estendere
la disciplina  a  qualsiasi  sito  distributivo,  inclusi  quelli  di
indicizzazione, un altro che espressamente auspica  soluzioni  idonee
al caso in cui  i  server  cui  i  link  rinviano  potrebbero  essere
all'estero, altri ancora, che a loro volta evidenziano  la  rilevanza
del ruolo dei social network, in considerazione del fatto  che  molti
link  di  collegamento  a  materiale  illegale  vengono  regolarmente
pubblicati sulle pagine individuali  degli  stessi.  In  accordo  con
quanto  appena  esposto,  un   soggetto   suggerisce   di   segnalare
all'hosting provider e  non  al  gestore  o  operatore  del  sito  la
rimozione del materiale illegale memorizzato nel server. 
  La rilevanza del ruolo dei social network viene sottolineata  anche
da un soggetto che sollecita l'adozione di misure  specifiche  per  i
motori di ricerca oltre che per i social network,  in  considerazione
del ruolo che entrambi svolgono  per  la  veicolazione  di  contenuti
protetti utilizzati illecitamente. 
  Rispetto al ruolo del gestore  del  sito  nella  valutazione  della
fondatezza delle richieste del titolare dei diritti, alcuni  soggetti
hanno manifestato perplessita' nei confronti dell'attivita'  di  tipo
valutativo «paragiudiziale», come definita da un soggetto. Secondo un
altro  soggetto,  non  e'  possibile  imporre  al  gestore  del  sito
un'attivita' di valutazione che sarebbe, al contrario, di  competenza
di un organo giudicante. Da parte di alcuni soggetti, di  contro,  si
auspica che l'Autorita' stabilisca ex ante i requisiti  minimi  delle
notifiche, eventualmente  attraverso  la  predisposizione  di  «linee
guida». Un soggetto sollecita  invece  la  creazione  di  una  «banca
dati/casistiche» che consenta  una  piu'  agevole  individuazione  di
violazioni e reiterazioni degli illeciti. 
  Altrettanto uniformemente  si  ripropone  l'esigenza  di  una  piu'
accurata definizione dei  ruoli  soggettivi  coinvolti  (distinti  da
alcuni partecipanti in hosting  provider,  content  provider,  access
provider), rispetto alla quale diversi  soggetti  ritengono  che  sia
necessario procedere  al  piu'  presto,  per  consentire  una  chiara
individuazione  delle  responsabilita'  dei  soggetti  coinvolti,  in
particolare rispetto al mere conduit. 
  Per cio' che concerne la fase sanzionatoria, ad opinione di  alcuni
soggetti e' necessario fornire precisazioni in merito  a  tempistica,
modalita'  e  procedura,  mentre  solo  un  soggetto  suggerisce   di
prevedere  per  la  recidiva  ulteriori  sanzioni,  oltre  a   quelle
economiche, in linea con quanto gia' disposto dal decreto legislativo
n.  70/2003  sul  commercio  elettronico.  Sempre  in   merito   alla
repressione della recidiva, un soggetto suggerisce di  introdurre  un
meccanismo di inibizione forzata, da  parte  del  gestore  del  sito,
dell'accesso per quegli utenti che caricano  ripetutamente  contenuti
illegali. Viene altresi' proposto di inibire l'accesso al sito se  e'
lo stesso gestore che effettua l'upload dei contenuti illegali  e  la
predisposizione per  i  siti  di  banner  informativi  relativi  alla
normativa vigente in materia di diritto d'autore, da  realizzarsi  da
parte dell'Autorita' medesima. Diversi  soggetti  ritengono  poi  che
l'inottemperanza all'ordine di rimozione impartito dall'Autorita' sia
l'unica ipotesi nella quale sia  possibile  comminare  sanzioni  agli
operatori. 
  Ulteriori perplessita' condivise da un soggetto e, in parte, da  un
altro, riguardano l'eventuale impugnazione degli ordini di  rimozione
dell'Autorita' dinanzi  alla  giustizia  amministrativa,  nonche'  la
esatta e puntuale qualifica dell'ordine di  rimozione  (provvedimenti
di  natura  sommaria  e  cautelare  o  provvedimenti   sommari,   non
reclamabili e dotati di efficacia a tempo  determinato),  anche  allo
scopo di  valutare  il  diritto  al  risarcimento  per  il  danno  da
rimozione  ingiustificata.  In  merito   altri   soggetti   ritengono
necessario introdurre disposizioni di esonero  della  responsabilita'
in capo all'operatore che proceda alla rimozione di un contenuto  nel
caso  in  cui  i  presupposti  della  rimozione  stessa  si  rivelino
insussistenti. 
  Un'ulteriore obiezione mossa da un  soggetto  e'  costituita  dalla
considerazione che l'ordine di rimozione dell'Autorita'  possa  avere
ad  oggetto  contenuti  aventi  portata  informativa  o   costituenti
esercizio del diritto di cronaca, oggetto di tutela costituzionale  e
come tali non regolamentabili nelle modalita' proposte.  Al  riguardo
un altro soggetto segnala l'opportunita' di prevedere delle eccezioni
e delle limitazioni al  copyright  a  scopo  informativo,  didattico,
educativo, conoscitivo ecc simile alla nozione statunitense di  «fair
use». Secondo un  soggetto  occorre  individuare  strumenti  utili  a
dirimere gli eventuali conflitti tra copyright e diritto di  cronaca.
Analogamente  un  soggetto  propone  l'individuazione  di  un  regime
differenziato per i contenuti destinati a studio e ricerca. 
  Come corollario ad  interventi  di  tipo  repressivo,  un  soggetto
propone misure premiali  per  i  comportamenti  virtuosi  di  siti  e
provider che ottemperino  puntualmente  alle  fondate  richieste  dei
titolari dei diritti e misure disincentivanti  per  siti  scarsamente
collaborativi,   coordinate   con   l'istituzione   un   sistema   di
certificazione dei siti distributivi secondo un modello  simile  agli
standard ISO, con conseguenti possibili agevolazioni fiscali o misure
economiche di sostegno. 
  Un soggetto suggerisce  la  predisposizione  di  misure  preventive
idonee  a  identificare   anticipatamente   i   contenuti   illegali,
impedendone il caricamento, soprattutto nel caso in cui esso  avvenga
su uno o piu' siti  internet  fisicamente  stabiliti  in  Italia.  Si
otterrebbero, cosi', risultati  ulteriori  rispetto  alla  rimozione,
impedendo a priori la circolazione dei contenuti illegali. 
  Da un soggetto giunge la proposta di riservare  l'uso  del  modello
procedimentale di notifica e rimozione nei confronti di soggetti  che
svolgono una funzione meramente tecnica, operando cioe' in  posizione
di «indifferenza» rispetto  ai  contenuti.  Per  i  casi  in  cui  si
realizzi un lucro diretto derivante dallo sfruttamento dei  contenuti
illegali (la raccolta pubblicitaria o accesso dietro  corrispettivo),
anche caricati da terzi, suggerisce invece il ricorso a strumenti  di
tutela che  prescindano  dalla  preventiva  notifica  della  presunta
infrazione, attivabili anche d'ufficio da parte dell'Autorita'. 
  Un altro soggetto condivide l'iniziativa e  la  auspica,  anche  in
considerazione del fatto che l'Italia e' presente nella «Watch  list»
della Special 301 (documento elaborato  dallo  US  Trade  Office  per
valutare l'efficacia della tutela della proprieta' intellettuale  nei
vari  paesi  del  mondo)  proprio  a  causa  dell'impossibilita'   di
implementare una procedura di enforcement. 
  Un soggetto  rileva  la  necessita'  di  un  coordinamento  fra  la
normativa penale che disciplina i reati in materia di copyright (e la
competenza  dell'Autorita'  giudiziaria  ordinaria)  e   l'intervento
dell'Autorita'  amministrativa  attuato   attraverso   la   rimozione
selettiva. 
  Un  altro   soggetto   solleva   la   necessita'   di   individuare
preventivamente una valida e definita  modalita'  di  intervento  sui
siti non presenti sul territorio nazionale che violano  la  normativa
sul  diritto  d'autore.  Secondo  questo  partecipante,  infatti,  un
intervento che prenda in considerazione  solo  i  siti  stabiliti  in
Italia e'  del  tutto  privo  di  efficacia.  Si  evidenzia  altresi'
l'obiezione preliminare  mossa  da  un  altro  soggetto  intervenuto,
basata sull'esperienza di  Paesi  esteri,  volta  ad  evidenziare  la
parzialita' dell'efficacia della procedura di notifica e rimozione. 
  Alcuni soggetti hanno  eccepito  una  valutazione  di  incompetenza
dell'Autorita', in quanto ad  essa  si  riconoscono  meri  poteri  di
vigilanza e non anche  ordinatori,  accertativi  o  sanzionatori  nei
confronti degli operatori coinvolti. Viene  ribadito,  peraltro,  che
l'Autorita' dispone del potere di emanare disposizioni  regolamentari
volte ad assicurare esclusivamente che  i  fornitori  di  servizi  di
media audiovisivi operino nel rispetto dei  diritti  d'autore  e  dei
diritti connessi, in forza dell'art. 32-bis del Testo  unico.  Questa
posizione  e'  condivisa  da  alcuni  soggetti,  di  cui  uno  rileva
l'opportunita'  di  un  intervento  normativo   di   rango   primario
finalizzato  anche  ad  una  piu'   puntuale   individuazione   delle
competenze e dei  poteri  dell'Autorita'  sulla  materia.  Sul  punto
alcuni ipotizzano un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato
e un tentativo di espropriazione dei poteri della magistratura. 
  Alquanto  radicata  l'opinione  che  la  procedura  di  notice  and
take-down sia incompatibile con la normativa italiana, sovranazionale
ed europea, condivisa da alcuni soggetti, mentre uno  in  particolare
la reputa del tutto sproporzionata rispetto allo scopo. Un  soggetto,
inoltre, esprime ulteriori dubbi derivanti dall'incompatibilita'  con
gli accordi TRIPS di  una  procedura  di  rimozione  suscettibile  di
applicazione indiscriminata in relazione  a  qualsivoglia  genere  di
contenuto audiovisivo, ivi inclusi quelli aventi portata  informativa
e/o  costituenti  esercizio  di  diritto  di  cronaca  e/o   inserite
nell'ambito di testate telematiche regolarmente registrate. 
  Sull'inibizione dell'accesso ai  siti  illegali:  Dall'analisi  dei
contributi  pervenuti  dai  soggetti  coinvolti  nella  consultazione
pubblica, appare evidente l'attenzione per  la  misura  che  comporta
l'inibizione  all'accesso  ai  siti  che  utilizzano   contenuti   in
violazione di  legge  mediante  il  blocco  del  nome  di  dominio  o
dell'indirizzo IP. La predisposizione di black list e'  stata  invece
frequentemente ritenuta inefficace e di difficile implementazione. 
  Su questa posizione concordano diversi  soggetti  di  cui  uno,  in
particolare,  auspica  il  blocco  amministrativo   per   quei   siti
scarsamente collaborativi con i titolari dei diritti e i produttori o
con server all'estero e che traggono  profitto  dall'uso  illegittimo
dei  contenuti;  altri  soggetti,   oltre   a   concordare   chiedono
l'applicazione in maniera congiunta del blocco  dell'indirizzo  IP  e
del nome di dominio, sistema che e' stato  molto  efficace  nel  caso
Piratebay; diversi soggetti suggeriscono l'estensione della misura di
inibizione anche ai siti che forniscono unicamente link ad  ulteriori
contravventori. 
  Di diverso avviso sono altri soggetti, che riconoscono la validita'
di  entrambe  le  misure,  da  usare  in  maniera  complementare.  In
particolare un soggetto suggerisce un uso congiunto degli interventi,
sollecita  alcuni  chiarimenti  dal  punto  di   vista   procedurale,
chiarendo che e' necessario prevedere questo tipo di  intervento  non
solo nei confronti di siti posti all'estero che  svolgano  unicamente
attivita' illecite, ma anche nei confronti di  tutti  quei  siti  che
siano primariamente o  prevalentemente  dediti  allo  svolgimento  di
attivita' illecite. 
  Secondo il  parere  di  altri  soggetti,  invece,  la  misura  piu'
adeguata sembra essere quella  della  predisposizione  di  una  black
list,  meno  invasiva  del  blocco  dell'indirizzo  IP  o  del   DNS,
riservando a quest'ultima  un  ruolo  residuale  per  le  ipotesi  di
maggiore gravita'. 
  In  contrasto  con  le  proposte  dell'Autorita'  in   materia   di
inibizione dell'accesso  ai  siti  si  pongono  alcuni  soggetti  che
ritengono entrambe le misure non implementabili  per  ragioni  legate
alla presunta incompatibilita' delle stesse con la normativa  europea
per cio' che concerne il ruolo del mere conduit.  In  particolare  un
soggetto sostiene che la procedura di predisposizione di  black  list
realizzata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non e'
suscettibile di applicazione analogica. Alcuni  soggetti  ribadiscono
che l'unica modalita' giuridicamente accettabile di blocco  dei  siti
dovrebbe  necessariamente   prevedere   l'intervento   dell'Autorita'
giudiziaria. 
  Un soggetto ha invece sottolineato come ogni intervento che preveda
un ruolo attivo dell'ISP nel meccanismo di controllo e rimozione  del
contenuto debba essere considerato come extrema ratio,  ribadendo  la
necessita' di decisa affermazione del principio di  irresponsabilita'
dell'ISP per gli atti di terzi perpetrati attraverso  le  risorse  di
rete. La societa' evidenzia l'opportunita' di  realizzare  un  rinvio
automatico  al  sito  dell'Autorita'  quando  un  utente   tenta   di
collegarsi ad un sito bloccato  per  violazione  del  copyright  allo
scopo di spiegare le ragioni dell'inaccessibilita'. 
  Un soggetto afferma invece che le forme  di  blocco  previste  sono
aggirabili troppo facilmente con strumenti a  disposizione  di  tutti
gli utenti. 
  Sulle  ulteriori  misure  di  contrasto  alla   pirateria:   Alcuni
operatori  insistono  sull'opportunita'  di  predisporre  misure   di
enforcement  che  abbiano  come  destinatari  i  singoli  utenti  che
utilizzano contenuti  in  violazione  delle  norme  che  tutelano  il
diritto d'autore. In particolare  un  soggetto  sollecita  interventi
legislativi che consentano di coordinare la normativa in  materia  di
protezione dei  dati  personali  con  la  necessita'  di  contrastare
fenomeni come il peer-to-peer, cosi' come altri soggetti che chiedono
l'individuazione di nuove procedure  ad  hoc  per  il  contrasto  del
medesimo fenomeno. E' opinione  comune  di  alcuni  soggetti  che,  a
seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina come articolata
nei  lineamenti   di   provvedimento   dell'Autorita',   aumenteranno
esponenzialmente  anche  le  violazioni  connesse   all'utilizzo   di
strumenti analoghi a quello in esame. 
  Altri soggetti propongono  invece  misure  di  tipo  «costruttivo»,
finalizzate alla realizzazione  della  riduzione  dei  costi  per  la
fruizione legale delle opere,  come  suggerito  da  un  soggetto,  da
realizzarsi secondo un altro soggetto  mediante  l'incentivazione  di
nuovi schemi di licenza, oppure finalizzate  al  miglioramento  della
qualita' delle opere  disponibili  attraverso  canali  legali.  Altri
soggetti ritengono che cio' costituirebbe un  disincentivo  implicito
all'utilizzo   di   versioni   illegali   delle    opere    medesime,
qualitativamente  inferiori.  Secondo  un  soggetto   e'   necessario
incentivare accordi  fra  produttori  e  distributori  finalizzati  a
rendere disponibili  con  maggiore  velocita'  contenuti  di  elevata
qualita'. Anche  l'ampliamento  dell'offerta  legale  e'  oggetto  di
interesse da parte di alcuni soggetti, che propongono  una  riduzione
delle barriere di tipo contrattuale. 
  Un soggetto ritiene utile promuovere un intervento legislativo  che
limiti gli hold-back dei diritti cinematografici per i  nuovi  media,
favorendo cosi' la diffusione legale delle opere  stesse  a  migliori
condizioni, mentre molteplici suggerimenti riguardano  l'introduzione
di nuovi «strumenti», anche tecnologici, che favoriscano l'azione  di
contrasto da parte dell'Autorita'. Secondo un altro sarebbe utile  la
predisposizione di  una  sezione  specializzata  del  Registro  degli
operatori di comunicazione che costituisca una white list di siti che
rendono  fruibili  legalmente   contenuti   protetti,   creando   una
piattaforma on line riservata ai detentori dei diritti  che  faciliti
l'utilizzo degli strumenti di  enforcement  e  renda  tracciabili  le
segnalazioni. 
  Un soggetto suggerisce l'implementazione di  strumenti  tecnologici
di «filtraggio preventivo» dei contenuti sul modello del  Content  ID
utilizzato da Google, mentre secondo un altro soggetto sarebbe utile,
previo intervento del Garante per la protezione dei  dati  personali,
consentire il ricorso a software che permettano allo stesso detentore
del copyright di rilevare l'indirizzo IP dell'utente che fruisce  dei
contenuti in violazione del diritto d'autore. Un soggetto  rileva  la
necessita' di creare forme di conciliazione  obbligatoria  con  tempi
concordati per dirimere le controversie fra titolari  dei  diritti  e
utilizzatori dei contenuti. 
  Secondo un altro soggetto sarebbe  utile  porre  in  essere  misure
idonee a favorire la collaborazione tra titolari dei diritti  ed  ISP
nell'attivita' di repressione degli illeciti. Sul punto suggerisce di
consentire ai titolari di diritti l'utilizzo di software e tecnologie
in grado di rilevare  gli  indirizzi  IP  degli  utenti  che  abbiano
commesso violazioni. 
  Giunge  da  un  soggetto  l'istanza  finalizzata  a  realizzare  un
coinvolgimento del responsabile delle transazioni  finanziarie  e  il
servizio internet utilizzato per le  inserzioni  pubblicitarie,  come
proposto nel disegno di legge statunitense S. 3.804 «Combating Online
Infringement and Counterfeits act» - Atto per la lotta agli  illeciti
on line e alla contraffazione» (ora S. 968 «Preventing real  on  line
threats to economic creativy and theft of intellectual property act -
Protect IP Act» presentato il 12 maggio 2011) al fine di sospendere i
profitti illeciti dei siti illegali e quindi la loro  sostenibilita',
mentre un altro soggetto sollecita la responsabilizzazione degli  ISP
ed il consolidamento del concetto di gestore del sito «consapevole». 
  Un  soggetto  suggerisce,  inoltre,   un   sistema   di   notifiche
informative  indirizzate   all'utente   che   utilizzi   illegalmente
contenuti protetti da copyright posto in essere da  parte  sia  degli
ISP che dell'Autorita'. 
  Osservazioni  dell'Autorita':  Con  riferimento  alle  perplessita'
manifestate in ordine alla predisposizione di  una  «black  list»  di
siti internet che  mettano  a  disposizione  contenuti  protetti,  si
rappresenta  che  una  misura  simile  e'  gia'  attuata   da   parte
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato  con  riferimento
ai siti di gioco non autorizzati, in  attuazione  delle  disposizioni
contenute nell'art. 1 della legge finanziaria 2006, con lo  scopo  di
contrastare le truffe on line connesse al gioco d'azzardo. 
  Con riferimento all'attivita' istruttoria svolta dall'Autorita'  si
fa presente  che,  nei  casi  di  siti  internet,  anche  con  server
collocati all'estero, la verifica dell'attivita'  degli  stessi  come
intesa unicamente a favorire lo scambio non autorizzato di  materiale
protetto da copyright,  e  quindi  strutturalmente  illegale,  o  che
rinviano a siti esterni di hosting mediante appositi  link,  potrebbe
essere effettuata anche attraverso l'identificazione di una serie  di
figure  sintomatiche,  quali  ad  esempio  la  lingua  dei  contenuti
caricati sul sito o dei banner pubblicitari da esso ospitati o  anche
l'individuazione  di  quelle  attivita'  finalizzate   a   migliorare
sensibilmente la visibilita'  del  sito  stesso.  Per  migliorare  la
propria visibilita' all'interno dei motori di ricerca  e  quindi  per
incrementare il volume di traffico  che  un  sito  web  riceve  dagli
stessi,  infatti,  i  siti  web  si  possono  avvalere   di   servizi
specializzati tra cui si annoverano le tecniche  SEO  (Search  Engine
Optimization), ricomprese all'interno di una strategia piu' complessa
del  marketing  dei  motori  di  ricerca,  il  SEM   (Search   Engine
Marketing). Poiche' la grande maggioranza degli  utenti  di  internet
utilizza i motori di ricerca come strumenti per reperire informazioni
e dati e una quota enorme di  traffico  web  transita  attraverso  le
ricerche effettuate da tali motori, il posizionamento nei  motori  di
ricerca rappresenta uno dei principali fattori  di  successo  per  un
sito web, poiche' aumenta la visibilita' dello stesso.  Tali  servizi
ottimizzano tutti gli elementi che compongono un sito  web  (dominio,
layout,  grafica,  contenuti,  tecnologie  di   interazione)   e   si
riferiscono alle attivita' di promozione, divulgazione,  condivisione
e socializzazione all'interno del web. 
  A titolo esemplificativo, una delle tecniche di SEO piu' diffusa, e
ricompresa nella categoria delle SEO OffPage, e' la  link  popularity
ovvero la  presenza  su  altri  siti  di  link  diretti  al  sito  in
questione.  La  link  popularity  si   ottiene   attraverso   diversi
espedienti tra i quali la  pratica  del  back-link,  ovvero  il  link
presente su un sito esterno e che rimanda ad una  determinata  pagina
web interna al sito  web  che  si  vuole  ottimizzare.  Affinche'  il
back-link funzioni, e' importante che l'anchor text (che  indica  con
il testo l'oggetto principale della pagina linkata)  di  questi  link
sia una parola chiave contenuta nella pagina di  destinazione  e  che
diversi back-link provenienti da diversi siti ma puntanti alla stessa
pagina abbiano lo stesso anchor  text.  La  link  popularity  aumenta
anche grazie alla esposizione dei back-link all'interno delle diverse
modalita' di divulgazione di informazioni e  contenuti  presenti  nel
web e nel web 2.0. In particolare, attraverso questi ultimi, oltre ad
aumentare la popolarita' dei back-link e' possibile anche  monitorare
quali  sono  gli  interessi  del  momento  per  orientare  al  meglio
l'offerta sul proprio sito. 
  Con riguardo  alle  obiezioni  sollevate  in  merito  all'eventuale
ordine di rimozione selettiva emanato dall'Autorita', si  rileva  che
questo non e' sottoposto  ad  esecuzione  forzata,  ma,  in  caso  di
inottemperanza, da' luogo unicamente  all'avvio  di  un  procedimento
amministrativo di tipo sanzionatorio con tutte le  garanzie  previste
dalla legge  n.  689/1981,  che  culminera',  qualora  la  violazione
dell'ordine impartito e non eseguito venga riscontrata ed  accertata,
all'irrogazione della sanzione  pecuniaria,  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 31, della legge n. 249/1997, istitutiva dell'Autorita'. 
  Ove sussistano le condizioni per disporre la rimozione selettiva di
contenuti diffusi in violazione  del  diritto  d'autore,  l'Autorita'
ritiene opportuno prevedere una prima fase dinanzi  al  fornitore  di
servizi, al quale presentare una segnalazione in cui il soggetto  che
si reputi leso evidenzia le proprie ragioni, al fine di  ottenere  la
rimozione del contenuto. Al fine di consentire il massimo livello  di
contraddittorio, si ritiene altresi' di  prevedere  la  possibilita',
per il soggetto che aveva caricato il contenuto rimosso, di opporsi a
tale misura qualora la ritenga ingiustificata. Nel  caso  in  cui  le
procedure dinanzi al fornitore di servizi non vadano a buon fine,  il
soggetto interessato potra' investire della questione l'Autorita', il
cui intervento e' previsto solo a condizione che sia  stata  esperita
la prima fase  della  procedura,  la  quale  si  pone  pertanto  come
condizione di procedibilita'.  Nell'ambito  di  questa  seconda  fase
della procedura, si reputa opportuno delineare alcuni passaggi  volti
a contenere il piu' possibile  l'intervento  autoritativo/impositivo,
cercando,  invece,  la  collaborazione  dei  soggetti  coinvolti;  in
quest'ottica e' prevista la facolta' di adeguamento spontaneo per  il
soggetto responsabile della violazione. Solo quando la questione  non
si  risolva  in  tal  modo,  viene  investito  l'organo  di   vertice
dell'Autorita',  il  quale  puo'  adottare  un  ordine  di  rimozione
selettiva di contenuti illegali. 
  Naturalmente sono fatti salvi i casi in cui l'Autorita'  acquisisca
la notizia di una fattispecie che integri gli estremi  di  un  reato,
nel qual caso essa  e'  tenuta  ad  inoltrare  la  segnalazione  alla
Guardia  di  finanza  o  alla  Polizia  postale  per  il  seguito  di
competenza. 
  La proposta  di  inserire  l'istituto  denominato  counter  notice,
ovvero  una  «contronotifica»  che  l'uploader  puo'  effettuare  nei
confronti del fornitore di servizi che abbia rimosso un contenuto  da
lui caricato, a seguito della procedura di notice and  take  down  e'
stata recepita nello schema di regolamento, in quanto si ritiene  che
essa si raccordi con un corretto  bilanciamento  degli  interessi  in
gioco  e  fosse  contenuta  in  nuce  nel  documento   sottoposto   a
consultazione. 
  In ordine alla richiesta di prevedere un  sistema  di  «fair  use»,
occorre tenere conto che esso impone di verificare la sussistenza dei
seguenti requisiti: 1) l'oggetto dell'uso e la natura di  questo,  in
particolare se commerciale ovvero didattico e senza scopo  lucrativo,
2) la natura dell'opera protetta,  3)  la  quantita'  e  l'importanza
della parte  utilizzata  in  relazione  all'opera  protetta  nel  suo
insieme e 4) le conseguenze derivanti dall'uso sul mercato potenziale
o sul valore dell'opera protetta. Gli articoli 65 e 70 della legge n.
633/1941 gia' prevedono un sistema di eccezioni al  diritto  d'autore
che dovranno orientare l'Autorita' nella sua attivita' istruttoria  e
che va letto anche alla luce delle norme in materia  di  liberta'  di
esercizio del diritto di  cronaca,  commento  e  discussione.  Tenuto
conto che l'Autorita' e' competente ai sensi dell'art. 32-quater  del
Testo unico in ordine ai brevi estratti di attualita',  come  attuato
dal regolamento dell'Autorita' adottato con delibera n.  667/10/CONS,
e dell'art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 in  ordine
alla  cronaca  sportiva,  come  attuato  dai   regolamenti   adottati
dall'Autorita' con delibere nn. 405/09/CONS e  406/09/CONS,  da  tale
quadro normativo emerge  una  sostanziale  sovrapponibilita'  tra  la
nozione di liberta' di cronaca e «fair use»  ai  fini  dell'esercizio
delle competenze  dell'Autorita',  essendo  previsti:  1)  il  limite
connesso al fine esclusivamente informativo, 2) il limite del diritto
esclusivo dell'opera protetta, 3) i limiti quanto a durata  minima  e
embargo orario rispetto all'opera  protetta  e  4)  il  limite  della
salvaguardia del valore dell'opera protetta. Al fine  di  corroborare
tale assunto, si reputa opportuno inserire  un  espresso  riferimento
agli articoli 65 e 70 della legge sul  diritto  d'autore  all'interno
dello schema di regolamento. 
  Per quanto concerne la presunta incompatibilita'  con  gli  accordi
TRIPS, si evidenzia come questi stabiliscano un  triplice  vaglio  al
superamento del quale la conformita' delle eccezioni e limitazioni al
diritto d'autore e'  sottoposta.  Le  eccezioni  e  limitazioni  alla
tutela del diritto d'autore: 1) devono trovare  infatti  applicazione
solo in determinati casi speciali, 2) non devono porsi  in  contrasto
con il normale sfruttamento  dell'opera  e  3)  non  devono  arrecare
ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti (cosiddetti  three
step test). La legge n. 633/1941 prevede, all'art. 65 e all'art.  70,
la possibilita' di porre alcune eccezioni  alla  tutela  del  diritto
d'autore, giustificate da ragioni precise,  compatibilmente  con  gli
interessi dei titolari dei diritti. 
  La procedura prevista dall'Autorita' si pone perfettamente in linea
con quanto disposto dalla citata normativa perche',  se  da  un  lato
mira  a  garantire  adeguata  protezione  ai  titolari  dei  diritti,
dall'altro  si  preoccupa  di  salvaguardare   posizioni   giuridiche
meritevoli di tutela. In esso si prevedono infatti  alcune  eccezioni
alla tutela dei contenuti protetti, conformemente all'Accordo TRIPS e
alla legge sul diritto d'autore, proprio per garantire esigenze della
collettivita', quali l'informazione e la liberta' di discussione,  di
commento, cronaca e critica; 
    6. Le licenze collettive estese (punto 3.6 dell'allegato  B  alla
delibera n. 668/10/CONS). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Sul possibile ricorso ad accordi volontari: La regolamentazione  di
accordi collettivi di licenza, con la connessa  portata  obbligatoria
nei confronti anche dei soggetti  non  direttamente  coinvolti  nella
contrattazione degli stessi, ha ottenuto  un  riscontro  positivo  da
parte di  alcuni  soggetti,  che  pongono  comunque  un  problema  di
rappresentativita' per gli enti di gestione dei  diritti,  mentre  un
altro soggetto sottolinea che l'operazione non deve  essere  limitata
alla fruizione di contenuti in streaming. 
  Anche un altro soggetto ritiene adeguato lo  strumento  individuato
dall'Autorita' per intervenire nella  materia  a  livello  nazionale,
suggerendo    comunque    una    riflessione    piu'     approfondita
sull'utilizzabilita'   dello   schema   concettuale   delle   licenze
collettive estese per creare alcuni obblighi in capo agli ISP. 
  Un soggetto ritiene che gli accordi  volontariamente  conclusi  fra
gli  organismi  rappresentativi  dei  titolari  dei  diritti  e   gli
utilizzatori siano adeguati per garantire  il  soddisfacimento  della
richiesta di offerta legale e a garantire l'accesso alla  cultura  ed
all'informazione,   soprattutto   se   coordinata   con   misure   di
enforcement, segnalando tuttavia che lo  stesso  ente,  per  il  caso
specifico delle emittenti radio, utilizza il  sistema  delle  blanket
licenses, vincolanti per le sole opere in titolarita' degli associati
ad un determinato ente, e non quello delle licenze collettive estese.
Per alcuni soggetti, invece, il modello risulta  applicabile  a  quei
contenuti per i quali  non  sia  agevole  risalire  ai  titolari  dei
relativi diritti, come le opere orfane. 
  Alcuni  manifestano  la  loro  contrarieta'  al  modello   proposto
dall'Autorita' per una serie di ragioni. Fra le motivazioni condivise
quella avanzata da diversi soggetti, secondo i quali la realizzazione
di  accordi  collettivi  di  licenza  comporterebbe  un'inaccettabile
limitazione della liberta' per i titolari dei diritti di  partecipare
volontariamente alla negoziazione di eventuali  licenze  individuali,
nonche' una posizione privilegiata per le major e per i  titolari  di
diritti su opere di maggior successo, escludendo di fatto i  titolari
di diritti su produzioni nuove o indipendenti, come sostenuto  da  un
soggetto. Secondo un altro soggetto,  la  soluzione  proposta  e'  da
evitare in quanto, limitando la liberta'  contrattuale,  costringe  i
titolari dei diritti a donare una  porzione  del  valore  delle  loro
opere ad altre  entita'  commerciali  sul  mercato,  con  conseguente
forfetizzazione obbligata del valore stesso. 
  Un certo numero di soggetti, motiva il  diniego  espresso  rispetto
alla proposta dell'Autorita' con la scarsa  chiarezza  della  stessa,
mentre un altro soggetto obietta la difficolta' di verificare se  gli
utenti che abbiano acquistato un account senza licenza rispettino  le
condizioni contrattuali pattuite,  in  considerazione  del  principio
sancito dall'art. 15 della Costituzione e precisato dall'art. 123 del
Codice per  la  protezione  dei  dati  personali.  A  tal  proposito,
giudicando non opportuna l'imposizione di un «filtro» da  apporre  al
canale  web  di  comunicazione  libero,  un  soggetto  suggerisce  di
approntare appositi canali di comunicazione, evidenziando in tal modo
le carenze infrastrutturali che rendono una tale scelta di  difficile
attuazione. 
  Alcuni soggetti  evidenziano  come  non  sia  possibile  affrontare
unitariamente la problematica delle licenze collettive estese a causa
delle diverse modalita' di consumo per i diversi prodotti,  rilevando
come per il settore  dei  contenuti  audiovisivi  e  dei  videogiochi
questo tipo  di  accordi  sia  inappropriato,  anche  a  causa  della
molteplicita'  della  natura   dei   diritti   di   utilizzazione   e
sfruttamento che ineriscono in via generale ai contenuti audiovisivi,
nonche' dell'assenza di enti di gestione collettiva e di  riscossione
dei compensi dovuti. In  accordo  con  quanto  appena  riportato,  un
soggetto ritiene che il ricorso agli accordi collettivi realizzerebbe
una grave disparita' di trattamento a  danno  proprio  degli  artisti
musicali, ai quali non e' riconosciuto un diritto  irrinunciabile  ad
un equo compenso per qualsiasi tipo di sfruttamento delle loro opere,
come invece accade per le opere cinematografiche e assimilate. 
  Un altro soggetto argomenta nel dettaglio alcune opinioni  relative
allo strumento proposto. Secondo l'associazione la realizzazione  del
modello prospettato  dall'Autorita'  comporta  l'imposizione  di  una
«tassa di scopo»  per  gli  ISP,  estranea  all'ambito  regolamentare
dell'Autorita'. Un intervento di tal genere, destinato a regolare gli
usi non commerciali delle opere protette on line, e non invece quelli
commerciali, risulterebbe del tutto nuovo per l'ordinamento  italiano
e non potrebbe prescindere da una riforma piu' generale  del  diritto
d'autore. Su tale punto,  pertanto,  un  soggetto  manifesta  la  sua
contrarieta' sottolineando come  in  realta'  il  ricorso  a  licenze
collettive, pur non risolvendo il problema della pirateria, penalizza
gli utenti di internet che  non  commettono  violazioni  del  diritto
d'autore.  Nel  merito,  vengono  evidenziate  criticita'  quali   la
rilevanza marginale dell'intervento, in quanto tali licenze non  solo
non proteggerebbero l'utente finale  da  eventuali  azioni  penali  o
risarcitorie,  ma  i  maggiori  produttori  mondiali  dei   contenuti
audiovisivi non sarebbero interessati ad aderirvi; inoltre,  un  tale
strumento rischierebbe di promuovere gli illeciti, poiche' gli utenti
non professionali difficilmente sarebbero a  conoscenza  dell'opt-out
delle «major», l'imposizione di un corrispettivo aggiuntivo a  carico
degli utenti attribuirebbe  a  questi  il  diritto  di  recedere  dal
contratto con l'ISP e  gli  ISP  che  non  abbiano  partecipato  agli
accordi conclusi sarebbero privati della  possibilita'  di  negoziare
accordi di licenza individuali. 
  Un  altro  soggetto  concorda  per  quanto   riguarda   l'iniquita'
dell'attribuzione di un costo collegato ad ogni contratto di  accesso
alla rete, posto anche a carico di chi non ha  mai  fatto  ricorso  a
contenuti in  violazione  della  normativa  vigente.  Secondo  alcuni
soggetti, detto costo fisso, che formalmente remunera il file sharing
legale, genererebbe  peraltro  un  ulteriore  assottigliamento  delle
risorse che gli utenti destinano ad altre modalita'  di  acquisto  di
contenuti digitali, con conseguente penalizzazione dello sviluppo  di
piattaforme legali e «dequalificazione» del valore stesso delle opere
creative, come evidenziato da altri  soggetti.  Quest'ultima  afferma
che allo scambio di file fra privati andrebbe comunque attribuito  un
valore «economico» di scarsa rilevanza, con conseguente  adozione  di
tariffe «adeguate» all'uso non commerciale che prescindono dal valore
economico del business collegato agli  stessi  software  che  rendono
possibile il file sharing. Ancora secondo un soggetto, il pregiudizio
che gli accordi collettivi di licenza arrecherebbero al  mercato  dei
servizi legali produrrebbe, come ulteriore conseguenza, un decremento
degli investimenti degli operatori disponibili a sostenere modelli di
business  legale,  con  conseguente   impoverimento   delle   risorse
finanziarie indispensabili per la produzione e lo sviluppo  di  nuovi
contenuti culturali. 
  Concordano  poi   in   merito   alle   difficolta'   gestionali   e
amministrative che deriverebbero dall'adozione di accordi  collettivi
di licenza alcuni soggetti, in particolar  modo  con  riferimento  al
problema della determinazione della parte  di  compenso  spettante  a
ciascuna categoria di aventi diritto. 
  Alcuni soggetti sono nettamente contrari alla  proposta  sostenendo
che si realizzerebbe un sistema anarchico  piu'  che  libero,  mentre
altri suggeriscono di adottare misure che favoriscano la concorrenza. 
  Ulteriori obiezioni sono state mosse da un soggetto  che  evidenzia
la  difficolta'  di  individuare  gli  enti  da   coinvolgere   nella
contrattazione, perplessita' evidenziata anche da un altro  soggetto,
nonche'  la  necessita'  di  concordare  nuovamente   le   condizioni
economiche per il pagamento dei diritti d'autore sui contenuti, visto
che  attualmente  i  criteri  in  uso  non  si  conciliano   con   la
sostenibilita' del business. Viene  rilevata  peraltro  l'assenza  di
norme specifiche dedicate  ai  nuovi  modelli  di  distribuzione  dei
contenuti che prevedano modalita' di accesso agli  stessi  attraverso
abbonamenti,  secondo   formule   forfettarie,   attraverso   crediti
spendibili in modo frazionato  o,  ancora,  a  fronte  di  scambi  di
servizi/attivita' con gli utenti. 
  Secondo alcuni soggetti non e'  possibile  imporre  limitazioni  di
diritti  costituzionalmente  garantiti  ricorrendo   ad   una   fonte
normativa regolamentare, mentre un  soggetto,  giudica  superfluo  un
intervento inteso a regolare  il  modello  delle  licenze  collettive
estese, in quanto,  a  titolo  esemplificativo,  la  normativa  e  il
contratto di  servizio  gia'  prevedono  per  la  concessionaria  del
servizio pubblico radiotelevisivo, obblighi  specifici  in  relazione
alla diffusione della propria offerta. La  medesima  perplessita'  in
merito alla fonte normativa  utilizzata  e'  condivisa  da  un  altro
soggetto. 
  Sul  percorso  procedurale  alla  base  degli   eventuali   accordi
volontari: In merito alla procedura  individuata  dall'Autorita'  per
l'implementazione delle licenze collettive estese, numerosi  soggetti
esprimono un giudizio positivo. Un soggetto  apprezza  in  particolar
modo l'ipotesi di istituzione di  un  fondo  a  carico  degli  ISP  a
sostegno dell'industria dei contenuti. 
  Anche per  offrire  un  contributo  in  termini  di  contenuti,  un
soggetto ha richiamato le modalita' tecniche di gestione definite nel
progetto Arrow, ricordando che le  tecnologie  per  la  gestione  dei
diritti in fase di implementazione sono state interamente  sviluppate
in Italia, grazie alla collaborazione tra diversi soggetti e  che  il
progetto citato e'  stato  indicato  come  modello  di  gestione  dei
diritti per le biblioteche  digitali  europee  da  risoluzioni  della
Commissione e del Parlamento europeo. 
  Alcuni soggetti  sottolineano  come  un  intervento  in  tal  senso
costituirebbe una inaccettabile compressione della liberta' negoziale
delle parti e degli operatori  non  giustificata  dalle  esigenze  di
tutela del copyright, mentre un altro obietta che  la  determinazione
di un pagamento a' forfait e' in conflitto con la facolta' di  libera
fruizione della rete. 
  Fra le  posizioni  dissenzienti  e'  da  registrare  quella  di  un
soggetto, secondo cui il modello proposto non corrisponde de facto  a
quello delle licenze collettive estese, ma  a  quello  delle  licenze
obbligatorie, pertanto l'ammissibilita' dello stesso  e'  subordinato
ai limiti  entro  i  quali  le  medesime  licenze  obbligatorie  sono
consentite dalle convenzioni internazionali. Un altro soggetto,  piu'
semplicemente, sollecita un  maggior  coinvolgimento  degli  ISP  nel
rimuovere i contenuti illegali. 
  Piu' articolata la posizione di un altro  soggetto  che,  assumendo
preventivamente  l'incompatibilita'  degli  accordi   collettivi   di
licenza con la normativa vigente in materia  di  diritto  d'autore  a
livello internazionale e comunitario, contesta la possibilita' di opt
out riconosciuta al singolo titolare di diritti  anche  in  relazione
all'esclusione  di  una  sola  modalita'  di  utilizzo  ed  evidenzia
l'eccessiva  indeterminatezza   del   concetto   di   «utilizzo   non
commerciale». 
  Tra  i  soggetti  che  sono  sostanzialmente   contrari,   uno   in
particolare segnala le proprie perplessita' essenzialmente in  merito
al  coinvolgimento  di  alcuni  specifici  soggetti   che   avrebbero
dimostrato scarsa capacita' di gestione  di  situazioni  analoghe  in
passato. Anche un altro soggetto evidenzia  dei  dubbi  sul  percorso
procedurale,  eccessivamente  formale,   mentre   ritiene   opportuno
lasciare spazio all'iniziativa alla libera autonomia delle parti. 
  Un soggetto ricorda che l'attivita'  degli  ISP  deve  limitarsi  a
fornire la connettivita' agli utenti, escludendo ogni altro eventuale
intervento. 
  Osservazioni  dell'Autorita':  In  via  di  premessa  generale,   i
benefici  legati  agli  accordi  collettivi  di  licenza   riguardano
l'ampliamento del repertorio di opere protette fruibili legalmente  e
possono avere un impatto positivo sullo sviluppo dell'offerta  legale
in conseguenza dell'acquisizione di  un'autorizzazione  preventiva  e
generalizzata circa taluni utilizzi on line di  una  gamma  ampia  di
contenuti.  L'estensione  degli  effetti  degli  accordi  di  licenze
collettive dovrebbe altresi' favorire  un  equilibrato  bilanciamento
del diritto fondamentale degli autori alla tutela dei loro  interessi
morali e materiali con quello degli utenti all'accesso alla cultura e
all'informazione attraverso reti di comunicazione elettronica. 
  Anche la Commissione  europea  riconosce,  all'interno  della  gia'
citata Comunicazione «Sui contenuti  creativi  on  line  nel  mercato
unico» tra le problematiche che ostacolano lo  sviluppo  del  mercato
dei contenuti on line, e  che  richiedono  un  intervento  a  livello
dell'UE, l'adozione di  licenze  multiterritoriali  per  i  contenuti
creativi, e nella citata Comunicazione «Un'Agenda digitale  europea»,
propone soluzioni piu'  agevoli,  piu'  uniformi  e  tecnologicamente
neutre per le  licenze  transfrontaliere  e  paneuropee  nel  settore
audiovisivo  al  fine  di  stimolare  la  creativita'  e  aiutare   i
produttori e i distributori di contenuti, a vantaggio  dei  cittadini
europei. 
  L'esperienza di applicazione dello strumento proposto,  soprattutto
nei  paesi  scandinavi,  dimostra  che  si  tratta  di   un   sistema
particolarmente  indicato  nel  settore  librario  e   che   presenta
potenzialita' in merito all'esigenza di favorire  lo  sviluppo  delle
biblioteche digitali. D'altra parte, anche su tale considerazione  si
fondano gli argomenti contrari. In particolare,  si  segnala  che  le
licenze collettive presentano efficacia differenziata in  rapporto  a
diversi settori (biblioteche vs.  cinema)  e  modalita'  di  utilizzo
(file sharing vs streaming). 
  Esigenze  di  approfondimento  emergono  anche   in   merito   alla
valutazione della  linea  di  azione  riguardante  l'introduzione  di
offerte di accesso a  internet  mediante  la  formula  del  contratto
«munito di licenza». In particolare,  la  consultazione  pubblica  ha
evidenziato  rischi  legati  alla  regolamentazione   diretta   delle
condizioni generali di offerta per i contratti di accesso a internet,
in   quanto   un   meccanismo   come   quello   ipotizzato   potrebbe
impropriamente tradursi nell'imposizione, secondo alcuni soggetti, di
una tassa di scopo. A fronte di benefici legati alla possibilita'  di
introdurre forme innovative di remunerazione degli utilizzi di  opere
protette in internet, nonche' elementi di trasparenza e  cooperazione
tra gli attori della catena del valore, soprattutto a  vantaggio  dei
consumatori e dello sviluppo dell'offerta legale, il  problema  posto
riguarda l'esigenza di approfondire i  rischi  di  alterazione  delle
dinamiche di prezzo nel mercato retail dei servizi a banda larga. 
  L'azione proposta ha costituito oggetto  di  posizioni  discordanti
tra gli attori del mercato. Dal momento che il meccanismo  ipotizzato
nelle linee di provvedimento si fonda sull'adesione volontaria  degli
attori della catena del valore agli accordi collettivi sugli utilizzi
di contenuti digitali protetti, ne  consegue  che  l'efficacia  dello
strumento proposto e' fortemente condizionata al  grado  di  adesione
volontaria di siffatti soggetti. Inoltre, la rilevanza e peculiarita'
dei  rischi  evidenziati  nella  fase   di   consultazione   pubblica
suggeriscono  l'opportunita'  di  approfondimento  in  relazione   al
potenziale impatto delle azioni proposte  e  di  eventuali  soluzioni
alternative che possono essere  adottate  dagli  attori  del  mercato
attraverso  l'autoregolamentazione.  Al  riguardo,  un'attivita'   di
approfondimento appare utile anche al fine di esaminare  l'evoluzione
tecnologica del settore e l'impatto  sulla  neutralita'  della  rete,
tenendo conto delle tendenze  attuali  e  dei  possibili  scenari  di
mercato. 
  Stante la divergenza delle posizioni tra le categorie  di  soggetti
interessati, diviene centrale, con riferimento  anche  alla  tematica
degli accordi collettivi di licenza,  il  ruolo  del  tavolo  tecnico
proposto dall'Autorita' nella delibera n.  668/10/CONS,  in  modo  da
favorire un confronto tra i partecipanti e, attraverso  un  ruolo  di
mediazione dell'Autorita', avanzare proposte che tengano conto di  un
equo bilanciamento degli interessi in gioco; 
    7. Attivita' di risoluzione delle controversie  (cfr.  punto  3.7
dell'allegato B alla delibera n. 668/10/CONS). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  Alcuni soggetti accolgono con favore lo svolgimento di un ruolo  di
risoluzione delle controversie da parte  dell'Autorita',  ritenendolo
uno strumento utile ad evitare cause giudiziarie  sia  tra  operatori
che tra operatori e  utenti,  in  coerenza  con  le  competenze  gia'
attribuite all'Autorita' dalla sua legge istitutiva. 
  Altri soggetti si dichiarano favorevoli purche' vengano  rispettate
precise  condizioni.  Alcuni  tra  questi,  pur  ritenendo  pregevole
un'iniziativa di risoluzione delle eventuali  controversie  da  parte
dell'Autorita', sottolineano  la  necessita'  che  le  parti  possano
avvalersene in via non obbligatoria,  bensi'  su  base  volontaria  e
facoltativa. Alcuni soggetti sono parzialmente favorevoli, ravvisando
l'utilita' di un intervento di mediazione di  natura  amministrativa,
purche'   questo   non   pretenda   di   sostituirsi   alla    tutela
giurisdizionale dei diritti spettante alla Magistratura ordinaria. Un
soggetto propone di impostare il ruolo dell'Autorita' in tale  ambito
come un ruolo di istanza di secondo grado adibile dal soggetto che si
ritiene danneggiato ingiustamente dalla rimozione del contenuto/sito,
mentre altri propongono di approfondire la tematica in sede di tavolo
tecnico. Un intervenuto si attesta su una posizione  di  neutralita',
non ritenendo che nell'attuale contesto del settore editoriale vi sia
la necessita' di un mediatore nel dialogo con gli utenti. 
  Altri  soggetti  rispondenti  si  dichiarano  fermamente  contrari,
convinti che l'adozione di un siffatto ruolo di mediazione  da  parte
dell'Autorita' contrasti  con  i  poteri  dell'Autorita'  giudiziaria
ordinaria, unica competente alla tutela giurisdizionale dei diritti e
alla risoluzione delle controversie. 
  Osservazioni  dell'Autorita':  Al  riguardo,  si  rappresenta   che
l'Autorita'  ha  ritenuto  di  non  predisporre   nello   schema   di
regolamento posto in consultazione  procedure  di  risoluzione  delle
controversie in quanto nelle materie in cui  tale  strumento  sarebbe
stato impiegato, ad esempio relativamente a  tariffe,  condizioni  di
concessione  delle  licenze,  affidamento   dei   diritti   on   line
finalizzato alla loro gestione e al ritiro dei diritti  on  line,  e'
apparsa sufficiente l'istituzione di un tavolo tecnico. In  tal  modo
si consente  comunque  l'intervento  dell'Autorita'  di  supporto  ai
privati  nell'esercizio  dell'autonomia  contrattuale.  Inoltre,   le
diverse fasi del procedimento delineato nello schema  di  Regolamento
consentono gia' un ampio contraddittorio tra le parti sia nella  fase
dinanzi  al  prestatore   di   servizi,   sia   in   quella   dinanzi
all'Autorita', permettendo, cosi', di risolvere  i  conflitti  in  un
momento precedente a quello della soltanto eventuale sanzione; 
    8. Istituzione presso l'Autorita'  di  un  tavolo  tecnico  (cfr.
punto 3.8 dell'allegato B alla delibera n. 668/10/CONS). 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti. 
  La maggior parte dei soggetti intervenuti  si  dichiara  favorevole
all'iniziativa e si candida a prendervi parte. 
  Tra i soggetti che hanno sottolineato l'utilita' della creazione di
un tavolo tecnico,  alcuni  raccomandano  di  garantire  un  adeguato
coordinamento con  gli  altri  organismi  attualmente  esistenti  che
esaminano le tematiche relative al copyright, ovvero quelli istituiti
presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali  (di  seguito
MIBAC) e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Un soggetto
manifesta la necessita' di garantire che l'attivazione dei lavori  di
un eventuale tavolo tecnico non pregiudichi  in  alcun  modo  l'avvio
rapido ed effettivo di una regolamentazione in materia  di  contrasto
alla pirateria on line. Mentre un soggetto  auspica  la  presenza  di
stakeholder del web  aperto,  un  altro  richiama  la  necessita'  di
rappresentare equamente nella sua  composizione  i  diversi  soggetti
portatori di interessi e  un  altro  ancora  e'  favorevole,  purche'
vengano rispettati i limiti, le competenze e gli ambiti sanciti dalla
normativa comunitaria e nazionale e attribuiti all'Autorita'. 
  Al contrario, diversi soggetti ritengono che  l'istituzione  di  un
tavolo tecnico possa comportare il rischio di sovrapposizioni con  il
Comitato consultivo permanente per il diritto  d'autore  (di  seguito
CCPDA) attivato presso il MIBAC, istituito dall'art. 190 della  legge
n. 633/1941. I citati soggetti lamentano  che  il  frazionarsi  delle
sedi di confronto non consentirebbe di focalizzare le problematiche e
allontanerebbe la possibilita' di pervenire a soluzioni condivise. Un
soggetto rispondente, al riguardo, si candida alla partecipazione  al
tavolo  tecnico  esclusivamente  nella  misura  in  cui  questo   sia
paritario e diverso dal  Comitato  sul  diritto  d'autore  presso  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.   Altri   propongono,   in
alternativa, di costituire in seno al citato  CCPDA  una  commissione
speciale composta da tecnici Agcom, che  con  le  proprie  competenze
potrebbero  apportare  un  significativo  contributo  ai  lavori  del
Comitato, declinandoli  con  maggiore  efficacia  e  specificita'  in
ambito digitale. Un soggetto propone l'estensione delle tematiche del
tavolo anche ai contenuti mobili. 
  Osservazioni dell'Autorita': Sul punto, in considerazione del fatto
che il documento posto in consultazione si limitava  a  citare  quale
possibile argomento del tavolo tecnico le  problematiche  applicative
del diritto  d'autore  sulle  reti  di  comunicazione  elettronica  e
l'efficace implementazione delle misure  previste,  nel  corso  delle
audizioni e' stata colta l'occasione per acquisire ulteriori dettagli
in ordine alle tematiche di  maggiore  interesse.  In  esito  a  tali
interlocuzioni, sono stati individuati  i  seguenti  possibili  temi,
fermo restando il carattere del tutto aperto dell'elenco al quale  si
e' pervenuti. 
  I temi rispetto ai quali e'  emersa  una  sostanziale  condivisione
nella volonta' di adesione al tavolo sono: 
  modulistica per le segnalazioni (elementi anagrafici minimi,  oneri
probatori, lunghezza massima del testo, ecc.); 
  profili tecnici relativi all'enforcement del regolamento; 
  promozione dell'offerta legale (ad esempio attraverso white list); 
  uniformita' delle clausole contrattuali degli ISP in ordine all'uso
lecito di internet; 
  educazione  alla  legalita'  (individuazione  delle  modalita'   di
intervento riguardanti  le  possibili  attivita'  di  informazione  e
formazione destinate ai  consumatori  sui  temi  della  fruizione  di
contenuti in rete). 
  Non e' invece apparsa unanime la volonta' di discutere dei seguenti
temi, pur  avendo  tutti  i  soggetti  intervenuti  rappresentato  la
volonta' di partecipare al tavolo qualora venisse istituito: 
  possibile riduzione delle finestre di distribuzione; 
  accesso ai contenuti Premium (ad esempio incoraggiando la riduzione
della durata delle esclusive  o  della  loro  portata  rispetto  alle
piattaforme trasmissive); 
  licenze collettive estese; 
  Ritenuto opportuno, stanti la particolare rilevanza e  complessita'
tecnica della materia oggetto di regolamentazione  e  la  conseguente
necessita' di approfondire adeguatamente gli  aspetti  relativi  alla
protezione  del  diritto  d'autore  connessi  ai  servizi  di   media
audiovisivi, di sottoporre ad  ulteriore  consultazione  pubblica  lo
schema di regolamento i materia di tutela del diritto d'autore  sulle
reti di comunicazione elettronica. 
  A tale scopo, lo schema di regolamento che si pone in consultazione
si propone, da un lato, di favorire lo sviluppo dell'offerta  legale,
dall'altro di disciplinare l'attivita' di accertamento, prevenzione e
cessazione delle forme di violazione del diritto d'autore nei settori
di competenza dell'Autorita'. Sono escluse dall'ambito  dell'emananda
disciplina le applicazioni con le quali gli utenti possono  scambiare
contenuti  direttamente  con  altri   utenti   attraverso   reti   di
comunicazione elettronica. 
  Nell'esercizio delle attivita' previste dallo schema di regolamento
l'Autorita' opera nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  liberta'  di
espressione  del  pensiero,  di  cronaca,  di  commento,  critica   e
discussione, ispirandosi ai principi fondamentali sanciti  dal  testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e alle eccezioni
previste dalla legge sul diritto d'autore. 
  Al fine di promuovere l'offerta legale, l'Autorita'  ritiene  utile
coinvolgere tutti gli  stakeholder  attraverso  l'istituzione  di  un
tavolo tecnico, le cui  modalita'  di  funzionamento  sono  delineate
nell'ambito  dell'articolato;  ad  esso  e'  altresi'  demandata   la
definizione di alcuni aspetti  operativi  del  procedimento  posto  a
tutela del diritto d'autore. 
  Inoltre,  sotto  il  profilo   procedimentale,   appare   opportuno
prevedere una prima fase  in  cui  il  titolare  del  diritto  potra'
richiedere direttamente al  gestore  del  sito  o  al  fornitore  del
servizio  di  media  audiovisivo  o  radiofonico  la  rimozione   del
contenuto protetto, fatte salve le garanzie di contraddittorio con il
cosiddetto uploader. Solo a seguito di tale  fase  preliminare  sara'
possibile invocare l'intervento dell'Autorita', che potra'  attivarsi
su  segnalazione  del  titolare  del  diritto  in  caso  di   mancata
rimozione, o dell'uploader che  lamenti,  per  contro,  l'illegittima
rimozione del contenuto. 
  La  direzione  competente,  ove  ne  ravvisi  gli  estremi,  potra'
invitare il gestore del sito o il fornitore  del  servizio  di  media
audiovisivo o radiofonico all'adeguamento  spontaneo  alla  normativa
rilevante che si assume violata.  Nell'ipotesi  in  cui  tale  invito
dovesse rimanere inevaso, la  direzione  investira'  della  questione
l'organo collegiale competente che, al termine di un procedimento che
fa salve le garanzie di contraddittorio tra le parti, potra' ordinare
la rimozione dei contenuti illegali. Nel caso di soggetti localizzati
all'estero, previo  richiamo,  potra'  richiedere  la  rimozione  dei
contenuti illegali destinati al pubblico italiano in violazione delle
norme sul diritto d'autore. Nel caso in cui  il  sito  non  ottemperi
alla richiesta, il caso verra'  segnalato  alla  magistratura  per  i
provvedimenti di competenza. 
  Al fine di fugare qualsiasi dubbio  sulla  proporzionalita'  e  sui
limiti  dei  provvedimenti  dell'Autorita'   e   sul   rapporto   tra
l'intervento amministrativo  e  i  preminenti  poteri  dell'Autorita'
giudiziaria, non si e' ritenuto  di  includere  negli  interventi  di
propria competenza la misura dell'inibizione  dell'accesso  ai  siti,
sia italiani che  esteri.  Inoltre,  resta  inteso  che,  qualora  il
soggetto decida di adire la via giudiziaria, l'Autorita' non dara' al
procedimento alcun seguito; 
  Vista la delibera n. 453/03/CONS  del  23  dicembre  2003,  recante
«Regolamento  concernente  la  procedura  di  consultazione  di   cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.   259»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  28
gennaio 2004, n. 22; 
  Ritenuto congruo il termine di sessanta giorni  entro  il  quale  i
soggetti interessati possono comunicare le proprie osservazioni; 
  Vista la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e
multimediali, d'intesa con il Servizio giuridico; 
  Udita la relazione dei commissari Sebastiano  Sortino  e  Gianluigi
Magri, relatori ai sensi dell'art.  29  del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' sottoposto a consultazione pubblica lo schema di  regolamento
in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione
elettronica, di cui all'allegato A alla  presente  delibera,  di  cui
forma parte integrante e sostanziale, recante «Schema di  regolamento
in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione
elettronica». 
  2. Le modalita' di consultazione  sono  riportate  nell'allegato  B
alla presente delibera. 
  3.  Le  comunicazioni  di  risposta  alla  consultazione   pubblica
dovranno pervenire entro sessanta giorni dalla data di  pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica
italiana. 
  La presente delibera e' pubblicata integralmente sul sito  internet
dell'Autorita' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 luglio 2011 
 
                            Il presidente 
                              Calabro' 
 
 
                        I commissari relatori 
                           Sortino - Magri