IL MINISTRO 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219  recante  «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati», ed in particolare: 
      l'articolo 6, comma 1, lettera a), che prevede che, con  uno  o
piu' accordi tra Governo, regioni e province autonome  sanciti  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano venga promossa  la  uniforme
erogazione  dei  livelli  essenziali  di  assistenza  in  materia  di
attivita'  trasfusionali,  anche  attraverso  la  qualificazione  dei
servizi trasfusionali, confermando la natura  di  struttura  pubblica
dei presidi e delle strutture addetti alle  attivita'  trasfusionali,
l'omogeneizzazione e  standardizzazione  della  organizzazione  delle
stesse nonche' delle unita' di raccolta, delle frigoemoteche e  delle
banche degli emocomponenti di gruppo raro e per  le  emergenze  e  di
cellule  staminali,  e  che  vengano   definiti,   e   periodicamente
aggiornati sulla  base  di  ulteriori  accordi,  i  requisiti  minimi
organizzativi,   strutturali   e    tecnologici    delle    strutture
trasfusionali per gli ambiti territoriali coincidenti almeno  con  le
aziende unita' sanitarie locali (ASL); 
      l'articolo 19, comma  1,  che  prevede  che,  con  accordo  tra
Governo,  regioni  e  province  autonome  sancito  dalla   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti  i  requisiti  minimi
organizzativi,   strutturali   e    tecnologici    delle    strutture
trasfusionali e che tali requisiti siano periodicamente aggiornati in
relazione all'evoluzione delle esigenze organizzative ed al progresso
scientifico e tecnologico del settore; 
      l'articolo 11, comma 2, lettera t), che prevede che  a  livello
regionale venga effettuato il  controllo  ispettivo  delle  strutture
trasfusionali in relazione alle normative  e  procedure  definite  in
ambito regionale e alle iniziative e ai programmi di cui all'articolo
6; 
      l'articolo 12, comma 4, che prevede, alle lettere m) e t),  che
il Centro nazionale sangue svolge  attivita'  di  formazione  per  le
materie di propria competenza e promuove programmi di fon-nazione per
l'esercizio dell'attivita' di vigilanza, controllo  e  accreditamento
delle strutture trasfusionali; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE  che  stabilisce  norme   di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti», ed in particolare: 
      l'articolo 3, comma 1,  che  prevede  che  il  Ministero  della
salute, il Centro nazionale sangue, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, e il
Ministero  della  difesa  per  il  servizio  trasfusionale   di   cui
all'articolo 24, comma I , della legge 21 ottobre 2005, n. 219,  sono
le autorita' responsabili  del  rispetto  dei  requisiti  di  cui  al
medesimo decreto legislativo 261 del 2007; 
      gli  articoli  4  e  5,  che  regolamentano,   rispettivamente,
l'autorizzazione ed accreditamento dei servizi trasfusionali e  delle
unita' di raccolta del  sangue  e  degli  emocomponenti  (di  seguito
denominate unita' di raccolta) da  parte  delle  regioni  e  province
autonome e le ispezioni  e  misure  di  controllo  organizzate  dalle
medesime presso i servizi trasfusionali e le unita' di raccolta; 
      l'articolo 21, che prevede che l'attivita'  di  formazione  nel
settore ispettivo, anche allo scopo  di  promuovere  l'armonizzazione
dei criteri ispettivi, per l'attuazione e  verifica  del  sistema  di
qualita' dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta  e  per
l'emovigilanza, sia garantita dalle strutture a cio'  preposte  dalla
normativa vigente, con l'impiego esclusivo delle risorse finanziarie,
umane e strumentali gia' disponibili a  legislazione  vigente,  senza
maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  207,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  208,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo  6  novembre  2007,  n.  191,  recante
«Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione di norme  di
qualita' e di sicurezza per la  donazione,  l'approvvigionamento,  il
controllo, la lavorazione,  la  conservazione,  lo  stoccaggio  e  la
distribuzione  di  tessuti  e  cellule  umani»,  ed  in   particolare
l'articolo 7, comma 5,  che  prevede  che  con  accordo  in  sede  di
Conferenza pennanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano  sono  stabiliti,  anche  in
conformita' alle  indicazioni  fornite  dagli  organismi  europei,  i
criteri relativi allo svolgimento delle ispezioni e delle  misure  di
controllo e quelli inerenti alla formazione  ed  alla  qualificazione
del personale interessato, al fine di raggiungere livelli omogenei di
competenza e rendimento; 
  Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  16,  recante
«Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che  attuano  la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per
la donazione,  l'approvvigionamento  e  il  controllo  di  tessuti  e
cellule umani, nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilita', la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi  e
determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e  cellule
umani»; 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome  di
Trento e Bolzano sui documenti recanti: 
      A) Requisiti strutturali, tecnologici  e  organizzativi  minimi
per l'esercizio delle attivita' sanitarie dei servizi trasfusionali e
delle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti,  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 1, lettera a) e  dell'articolo  19,  comma  1,
della legge 21 ottobre 2005, n. 219; 
      B) Modello per le visite di verifica dei servizi  trasfusionali
e delle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261;
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo  Stato
e le regioni e province autonome di  Trento  e  Bolzano  16  dicembre
2010, che prevede, fra l'altro, l'istituzione da parte del  Ministero
della salute di un  elenco  nazionale  di  valutatori  specificamente
qualificati per il sistema trasfusionale finalizzato allo svolgimento
di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e  le  unita  di
raccolta,  nonche'   i   criteri   generali   per   la   gestione   e
l'aggiornamento del medesimo elenco da  parte  del  Centro  nazionale
sangue; 
  Vista la legge 26 febbraio  2011,  n  10  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e  di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie», ed in particolare  l'articolo  2,  comma  1-  sexies,
lettera a) che prevede che il  Ministro  della  salute,  con  proprio
decreto, istituisca l'elenco nazionale dei valutatori per il  sistema
trasfusionale, affidandone la tenuta al Centro nazionale sangue,  per
lo svolgimento dei  compiti  previsti  dall'articolo  5  del  decreto
legislativo 20 dicembre 2007, n 261; 
  Acquisto il parere del Centro Nazionale Sangue  espresso  con  nota
prot. n. 39, datata 13 gennaio 2011; 
  Acquisto il parere della Conferenza Permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 5 maggio
2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Istituzione dell'elenco  nazionale  dei  valutatori  per  il  sistema
                            trasfusionale 
 
  1. E' istituito l'elenco nazionale dei valutatori  per  il  sistema
trasfusionale  finalizzato  allo  svolgimento  dei  compiti  previsti
dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n 261. 
  2. L'elenco di cui al comma  1  e'  gestito  dal  Centro  nazionale
sangue che ne cura la formazione e  il  continuo  aggiornamento,  con
cadenza almeno annuale. 
  3. Il Centro nazionale sangue provvede alla  formazione  del  primo
elenco nazionale entro 30  giorni  dalla  conclusione  dei  corsi  di
formazione previsti dall'Allegato B dell'Accordo sancito in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano in data 16 dicembre 2010.