IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato 
 
  Visto il D.P.R. dell'8 aprile 1998 n. 169 concernente le norme  per
il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale  dei
giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonche' per
il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3,  comma  78,  della
legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto legislativo 23  dicembre  1998,  n.  504,  recante
norme per il riordino dell'imposta unica sui  concorsi  pronostici  e
sulle scommesse, a norma dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  3
agosto 1998, n. 288; 
  Visto il decreto n. 2006/16109 del 12 maggio 2006  di  approvazione
della convenzione tipo per l'affidamento dei  servizi  relativi  alla
raccolta delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse
dei cavalli; 
  Vista   la   convenzione   di   concessione   n.   1317   per    la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota  fissa
sulle corse dei cavalli da parte della societa'  Finplay  S.r.l.  nei
locali siti in Pieve Emanuele, (Milano), in Via Liguria n. 20/22; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, lettera d), delle citate  convenzioni
il quale stabilisce  che  l'Amministrazione  procede  alla  decadenza
della concessione, salvo il diritto al  risarcimento  di  ogni  danno
patito e patendo ed alla refusione delle spese  anche  "nel  caso  di
mancato versamento delle somme dovute nei tempi e  con  le  modalita'
stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal  regolamento
di gioco, nonche' dalle disposizioni previste in materia di scommesse
a quota fissa"; 
  Vista le note  con  cui  l'Ufficio  Regionale  A.A.M.S.  Lombardia,
sezione distaccata di Brescia, ha richiesto alla predetta societa' il
pagamento delle somme  dovute,  comunicando,  in  caso  di  ulteriore
inadempimento, l'avvio del procedimento di escussione della  cauzione
prestata; 
  Considerato che il concessionario  in  questione,  a  fronte  della
medesima comunicazione, non ha versato gli importi a debito richiesti
ai fini della regolarizzazione della posizione  contabile  e  non  ha
fornito alcuna giustificazione; 
  Viste le note  con  cui  l'Ufficio  Regionale  A.A.M.S.  Lombardia,
sezione  distaccata  di  Brescia,  ha  avviato  il  procedimento   di
escussione della  cauzione  prestata  presso  l'Istituto  di  credito
garante al fine di recuperare sia  gli  importi  relativi  ai  minimi
garantiti e sia gli importi dovuti a titolo di imposta; 
  Considerato  che  il  concessionario  in  data  5  maggio  2011  ha
comunicato formalmente di non essere piu' in grado di  esercitare  la
raccolta di scommesse ippiche rinunciando alla concessione stessa; 
 
                              Dispone: 
 
  Per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini  della  tutela
dell'interesse erariale, la decadenza: 
    della   convenzione   di   concessione    n.    1317    per    la
commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota  fissa
sulle corse dei cavalli stipulata con la societa' Finplay s.r.l., con
sede legale in Viale  Daniele  Ranzoni,  15  (Milano),  operante  nel
comune  di  Pieve  Emanuele  (Milano),  con  immediato  distacco  del
collegamento con il Totalizzatore nazionale. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente  Tribunale  amministrativo  regionale,  entro  il  termine
di sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 30 giugno 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri