LA COMMISSIONE 
 
  Su proposta del Commissario delegato per  il  settore,  avv.  prof.
Nunzio Pinelli, 
 
                              Premesso 
 
  Che la ATB S.p.A. di Bergamo e' un'azienda che svolge attivita'  di
trasporto pubblico nella provincia di Bergamo; 
  Che, in data 16 aprile 2007,  la  ATB  S.p.A.  di  Bergamo  con  la
R.S.U., le Segreterie territoriali di  Bergamo  delle  Organizzazioni
sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL e la  Segreteria  provinciale
dell'Organizzazione sindacale  FAST  CONFSAL  hanno  sottoscritto  un
accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili  da  garantire  in
caso  di  sciopero  del  personale   dipendente   dall'azienda,   che
sostituisce  il  precedente  accordo  concluso  il  21  agosto   2066
(valutato idoneo con  delibera  del  25  gennaio  2007,  delibera  n.
07/38); 
  Che in data 19 aprile 2007, prot. n. 208 A.R.U./pa,  il  testo  del
predetto accordo e' stato inviato alla Commissione di garanzia per la
valutazione di idoneita'; 
  Che, in data 20 giugno 2007, prot. n. 278/RU,  e  26  giugno  2007,
prot. n. 344/RU, il testo di tale accordo  e'  stato  trasmesso  alle
Associazioni degli utenti e dei consumatori  per  l'acquisizione  del
relativo parere ai sensi dell'art.13,  comma  1,  lettera  a),  della
legge n. 146 del 1990 e succ. modd.; 
  Che, decorso il  termine  di  30  giorni,  nessuna  delle  predette
Associazioni ha espresso il proprio  avviso  in  ordine  al  predetto
accordo; 
 
                             Considerato 
 
  Che lo sciopero  nel  settore  del  trasporto  pubblico  locale  e'
attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e  succ.  modd.,
nonche'  da  una  Regolamentazione  provvisoria   delle   prestazioni
indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n.
02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  del
23 marzo 2002, n. 70; 
  Che la predetta  Regolamentazione  provvisoria  rinvia  ad  accordi
collettivi aziendali o territoriali, per  la  definizione  di  alcuni
suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: 
    dettagliata descrizione del tipo e dell'area  territoriale  nella
quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10,  lettera
A); 
    individuazione delle fasce orarie durante le  quali  deve  essere
garantito il servizio completo (art.11, lettera B), 
    nonche' delle seguenti modalita' operative necessarie al fine  di
emanare i regolamenti di servizio (art. 16); 
    i servizi esclusi dall'ambito di  applicazione  della  disciplina
dell'esercizio del diritto  di  sciopero  (noleggio,  sosta,  servizi
amministrativi..); 
    procedure da adottare all'inizio dello sciopero  e  alla  ripresa
del servizio; 
    procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta  la
durata delle fasce; 
    criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi  a  lunga
percorrenza; 
    garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza  e
la protezione degli utenti, dei  lavoratori,  degli  impianti  e  dei
mezzi; 
    eventuali  procedure  da  adottare  per  forme   alternative   di
agitazioni sindacali; 
    in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari  al
trasporto di prodotti energetici di  risorse  naturali,  di  beni  di
prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili,  nonche'  per
la continuita' delle attivita' produttive; 
    individuazione  delle  aziende  che  per  tipo,  orari  e  tratte
programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello
erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; 
    individuazione  dei  servizi  da  garantire  in  occasione  dello
sciopero di cui all'art. 15. 
  Che  l'art.  10,  lettera  A),  stabilisce,  anche,  che  «in   via
sperimentale l'area del  bacino  di  utenza  coincidera'  con  l'area
territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo
sciopero»; 
  Che l'accordo raggiunto tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali
in data 16 aprile 2007 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e succ.
modd.,  nonche'  alla  Regolamentazione  provvisoria  in  ordine   ai
requisiti necessari indicati nel  punto  2  del  «Considerato»  nella
parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve
essere assicurato il servizio completo, nonche' a quelli sulle  altre
modalita' operative da assicurare in occasione di scioperi; 
 
                              Rilevato 
 
  Che le fasce orarie durante  le  quali  deve  essere  garantito  il
servizio completo individuate  nell'accordo  oggetto  della  presente
valutazione sono: dalle ore 6.15 alle ore 9.15 e dalle ore 12.30 alle
ore 15.30; 
 
                              Precisato 
 
  Che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2  della
legge n. 146 del 1990  e  succ.  modd.,  ma  non  disciplinati  negli
accordi in  esame,  restano  in  vigore  le  regole  contenute  nella
menzionata Regolamentazione provvisoria del settore; 
 
                            Valuta idoneo 
 
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  n.  146  del
1990  e  succ.   modd.,   l'accordo   aziendale   sulle   prestazioni
indispensabili  da  garantire  in  caso  di  sciopero  del  personale
dipendente dalla azienda ATB S.p.A. di Bergamo, concluso in  data  16
aprile 2007 con la R.S.U.,  le  Segreterie  territoriali  di  Bergamo
delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL,  UILT  UIL  e  la
Segreteria provinciale dell'Organizzazione sindacale FAST CONFSAL; 
 
                               Dispone 
 
la comunicazione della presente delibera alla azienda ATB  S.p.A.  di
Bergamo, alla R.S.U. della ATB S.p.A.  di  Bergamo,  alle  Segreterie
territoriali di Bergamo delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT
CISL,  UILT  UIL,  alla  Segreteria  provinciale  dell'Organizzazione
sindacale FAST CONFSAL e, per opportuna conoscenza,  al  Prefetto  di
Bergamo, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione; 
 
                           Dispone inoltre 
 
la pubblicazione della presente  delibera  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 giugno 2011 
 
                                           Il Presidente: Pitruzzella