IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
7 aprile 2011 recante  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un  efficace
contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari  nel
territorio nazionale; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti  all'Unione  europea»,  l'art.  17  dell'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011  e
le ordinanze n. 3933, n. 3934 e n. 3935; 
  Considerato che  lo  stato  d'emergenza  derivato  dall'eccezionale
afflusso di cittadini extracomunitari dal Nord Africa si e' acuito  a
causa del conflitto in corso nel territorio libico e della evoluzione
degli assetti politico sociali degli altri  Paesi  della  fascia  del
Maghreb; 
  Ritenuto  che   si   siano   aggravate   le   condizioni   per   la
predisposizione delle misure adeguate all'accoglienza dei migranti la
cui  dislocazione,  nell'attesa  della  corretta  definizione   delle
condizioni  giuridiche  soggettive  coinvolge   l'intero   territorio
nazionale; 
  Visto  l'accordo  tra  il  Ministro  del'interno  della  Repubblica
italiana ed il Ministro dell'interno della Repubblica tunisina del  5
aprile 2011; 
  Visto l'accordo stipulato il 6  aprile  2011  tra  il  Governo,  le
Regioni italiane, l'ANCI e l'UPI con il quale e' stato, tra  l'altro,
affidato al Sistema di protezione civile nazionale il  compito  della
pianificazione delle attivita'  necessarie  alla  dislocazione  nelle
singole regioni dei cittadini extracomunitari  in  modo  equilibrato,
nonche'  l'utilizzazione  del  Fondo  di  protezione  civile  per  il
reperimento    delle    risorse    occorrenti,    previo     adeguato
rifinanziamento,  e  l'utilizzo  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri per la determinazione  degli  obiettivi  degli
strumenti derogatori occorrenti; 
  Viste le note n. 14520/126 del 9 marzo 2011, n. 1000 del  29  marzo
2011 e n. 14520/126, del 4 e 6 aprile 2011 del Ministero dell'interno
- Gabinetto del Ministro; 
  Viste le note del 24  marzo  2011  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del
Ministero della  difesa  e  del  1°  e  4  aprile  2011  dell'Ufficio
legislativo del medesimo Dicastero; 
  Vista la nota del 13 aprile 2011 del Comandante generale del  Corpo
delle capitanerie di porto - Guardia costiera; 
  Viste le richieste di chiarimenti formulate con note del  18  e  21
aprile 2011 dal Dipartimento della ragioneria  generale  dello  Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Viste le note del 31 maggio  2011  dell'Ufficio  di  Gabinetto  del
Ministero dell'interno e del 3 giugno e 7  luglio  2011  dell'Ufficio
legislativo del Ministero della difesa, con cui sono stati forniti  i
chiarimenti richiesti dal Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane  n.
77579/RU adottata in data 28 giugno 2011 ai sensi dell'art. 5,  comma
5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Considerato   che   per   gli   ulteriori   interventi    correlati
all'emergenza per le voci  di  spesa  pure  in  premessa  richiamate,
determinati, alla data del presente  provvedimento,  complessivamente
in euro 728.459.864,32 fino al 31  dicembre  2011,  si  provvede  con
successive  ordinanze  nei  limiti  delle  risorse   progressivamente
derivanti  dalle   maggiori   entrate   conseguenti   alla   predetta
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle  dogane  n.  77579/RU
adottata in data 28 giugno 2011, che vengono  pertanto  destinate  in
via prioritaria alla predetta finalita'; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al personale delle Forze di  polizia  e  dei  Vigili  del  fuoco
concretamente impiegato per lo svolgimento  di  attivita'  di  ordine
pubblico  o  di  soccorso  pubblico,  sono  corrisposte  le  speciali
indennita',  compreso  il  trattamento  di  missione,  previste   dai
rispettivi  ordinamenti.  Al  predetto  personale,  impiegato   negli
interventi emergenziali, e' autorizzata la corresponsione di compensi
per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente  prestato  nel
limite massimo di 150 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti
dalla normativa vigente. Per il personale con qualifica  dirigenziale
appartenente al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  e'  autorizzata
la corresponsione di una indennita' mensile, commisurata ai giorni di
effettivo impiego, fino al 20% della retribuzione annua di  posizione
e/o di rischio prevista dall'ordinamento di settore.  In  favore  del
personale  in  servizio  presso  i  Centri  di  assistenza  e  pronto
intervento,   impiegato    nell'emergenza,    e'    autorizzata    la
corresponsione di compensi per  lavoro  straordinario  effettivamente
prestato nel limite massimo di 100 ore mensili  pro-capite,  oltre  i
limiti previsti dalla normativa vigente. 
  2. Al fine di assicurare gli  interventi  connessi  al  superamento
dell'emergenza,  e'   autorizzata   la   spesa   per   la   gestione,
l'approvvigionamento  e  la  manutenzione  delle  attrezzature,   dei
carburanti e dei mezzi del  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza,
delle altre Forze di Polizia e del Dipartimento dei Vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, nonche'  per  gli  oneri
necessari  per  il  vettovagliamento,  per  l'alloggiamento,  per  il
funzionamento dei sistemi di telecomunicazioni  e  per  le  dotazioni
individuali del personale e per i richiami del  personale  volontario
del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 
  3.  Al  personale  dell'Amministrazione  civile   dell'Interno   in
servizio presso  gli  uffici  centrali  e  periferici  del  Ministero
dell'interno,  e  a  quello  del  Settore  amministrativo  tecnico  e
informatico in servizio presso il Dipartimento dei Vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, previamente  autorizzato
e concretamente  impiegato,  con  apposito  ordine  di  servizio,  in
attivita' connesse con l'emergenza possono essere corrisposte fino  a
70 ore di lavoro straordinario effettivamente reso,  oltre  i  limiti
previsti dalla normativa vigente. Al personale dirigente in  servizio
presso gli Uffici centrali e periferici del  Ministero  dell'interno,
appartenente    alla    carriera    prefettizia    e    all'Area    I
dell'Amministrazione civile dell'Interno, previamente  autorizzato  e
concretamente impiegato,  con  apposito  ordine  di  servizio,  nelle
attivita' necessarie alla gestione del contesto emergenziale in atto,
e' altresi' autorizzata la corresponsione di una indennita'  mensile,
commisurata ai  giorni  di  effettivo  impiego,  fino  al  20%  della
retribuzione annua di posizione. 
  4. I compensi di cui  al  presente  articolo  sono  corrisposti  in
deroga a quanto disposto dall'art.  9  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si attuano nel  limite  di
euro 81.200.000,00 cui  si  provvede  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 5, comma 1.