IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/06 che
stabilisce che le denominazioni che alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n.
1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento  (CE)  n.
2400/96,  sono   automaticamente   iscritte   nel   «registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  622  del  15  luglio  2010  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle comunita' europee - legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Considerato che «Agroqualita' S.p.A.» ha predisposto  il  piano  di
controllo per la indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»
conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si  e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 27 giugno 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «Agroqualita' S.p.A.» con sede in Roma,  via
Cesare Pavese n. 305, e' autorizzato  ad  espletare  le  funzioni  di
controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del  regolamento  (CE)  n.
510/2006 per la indicazione geografica protetta «Pesca di  Leonforte»
registrata in ambito Unione europea con regolamento (UE) n.  622  del
15 luglio 2010.