IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  Gazzetta  Ufficiale  n.  145  del  23
giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in
materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti,   in
particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Vista la domanda presentata in  data  5  luglio  2010  dall'impresa
Agriphar S.A., con sede legale in Ougree  (Belgio),  Rue  de  Renory,
26/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio
del  prodotto  fitosanitario  denominato  «Dicophar»   contenete   le
sostanze attive 2,4 Deltametrina, Dicamba, MCPA,  MCPP-P,  uguale  al
prodotto di riferimento denominato Dicotex registrato al n. 12756 con
decreto direttoriale in data 27 novembre 2009 dell'impresa medesima; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che il prodotto e' uguale al citato  prodotto
di riferimento Dicotex registrato al n. 12756; 
  Rilevato pertanto che non e' richiesto il parere della  commissione
consultiva per i  prodotti  fitosanitari,  di  cui  all'art.  20  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visti i decreti ministeriali  di  recepimento  delle  direttive  di
iscrizione delle sostanze attive componenti: 
    decreto ministeriale del  9  agosto  2002  di  recepimento  della
direttiva 2001/103/CE relativa all'iscrizione della  sostanza  attiva
2,4 Deltametrina; 
    decreto ministeriale del 5 novembre  2008  di  recepimento  della
direttiva 2008/69/CE relativa all'iscrizione  della  sostanza  attiva
Dicamba; 
    decreto ministeriale  del  7  marzo  2006  di  recepimento  della
direttiva 2005/57/CE relativa all'iscrizione  della  sostanza  attiva
MCPA; 
    decreto ministeriale del 26 novembre 2003  di  recepimento  della
direttiva 2003/70/CE relativa all'iscrizione  della  sostanza  attiva
MCPP-P; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   l'impresa   ha
ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 dei sopra
citati decreti di recepimento, per ciascuna delle s.a. componenti; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'Allegato III da presentarsi  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato
decreto ministeriale del 5 novembre 2008 entro il 31  dicembre  2011,
pena la revoca della sua autorizzazione; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2018, data di scadenza  della  sostanza  attiva  Dicamba  in
Allegato I, fatti comunque salvi gli adempimenti  e  gli  adeguamenti
sopraccitati  in  applicazione   dei   principi   uniformi   di   cui
all'Allegato VI del  decreto  legislativo  n.  194/1995,  nonche'  le
eventuali ulteriori disposizioni comunitarie relative alle altre s.a.
componenti per il prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2018, l'impresa Agriphar S.A., con sede legale  in  Ougree  (Belgio),
Rue de Renory, 26/1, e' autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato DICOPHAR con la composizione e alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di Allegato
III entro  il  31  dicembre  2011  e  i  conseguenti  adeguamenti  in
applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto
legislativo  n.  194/1995  con  le  modalita'  definite  dal  decreto
ministeriale del 5 novembre 2008 di recepimento della sostanza attiva
Dicamba. 
  E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto  fitosanitario  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 100 - 250 - 500; L 1
- 5- 10 - 20 - 25. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero: Chimac s.a. - Rue  de  Renory,  26/2  B  -  4102
Ougree- Belgio. 
  Il prodotto  e'  preparato  presso  lo  stabilimento  dell'impresa:
Terranalisi S.r.l. - via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento - FE. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15034. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 25 febbraio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello