IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del  Consiglio,  del  22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico  OCM),  come  modificato  dal  regolamento  (CE)  491/2009  del
Consiglio, del 25 maggio 2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 555/2008  della  Commissione,  del  28
giugno 2008, recante modalita' di applicazione del  regolamento  (CE)
n. 479/2008 del  Consiglio  relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  relativo  alla
«Tutela  delle  denominazioni  di   origine   e   delle   indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15  della  legge  7
luglio 2009, n. 88»; 
  Visto il programma nazionale di  sostegno  relativo  all'annualita'
2011, trasmesso alla Commissione europea con  nota  25  giugno  2010,
prot. n. 6453; 
  Vista la modifica al citato programma, concernente le  integrazioni
apportate alla scheda della distillazione  di  crisi,  per  estendere
l'intervento  ai  vini  a  denominazione  di  origine   protetta   ed
indicazione geografica protetta; 
  Vista la nota 20 gennaio 2011, prot. n. 544, con la quale e'  stata
notificata alla Commissione europea la modifica predetta; 
  Visto l'articolo 103-duodecies, paragrafo 2, del  regolamento  (CE)
n. 1234/2007 del Consiglio,  concernente  l'entrata  in  applicazione
della predetta modifica; 
  Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa
all'anno 2011, disposta con  decreto  direttoriale  26  luglio  2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010; 
  Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2011 n.  546,  recante
disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 491/09 del
Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura
della distillazione di crisi per la campagna 2010/2011; 
  Visto l'articolo 3, comma 5, del citato provvedimento, che  demanda
ad un successivo decreto ministeriale la dichiarazione dello stato di
crisi e la individuazione del prezzo minimo di acquisto; 
  Vista la nota 24 febbraio 2011, integrata in data  24  marzo  2011,
con la quale la Regione Piemonte attesta la situazione di crisi per i
vini  a  denominazione  di  origine  protetta   «Piemonte   Barbera»,
«Monferrato Dolcetto» e «Piemonte Brachetto» e fornisce, per ciascuno
di essi, il prezzo medio di mercato come  risultante  dai  bollettini
ufficiali delle Camere di Commercio nell'ultimo semestre. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' attivata la distillazione di crisi per i vini a denominazione
di origine  protetta  della  Regione  Piemonte:  «Piemonte  Barbera»,
«Monferrato Dolcetto» e «Piemonte Brachetto». 
  2. L'attivazione della misura e' vincolata all'emanazione, da parte
della Regione  Piemonte,  del  provvedimento  di  riduzione,  per  la
campagna vitivinicola 2011/2012, di almeno il 20% delle rese previste
per detti vini dai disciplinari di produzione.