IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; Visto il programma nazionale di sostegno relativo all'annualita' 2011, trasmesso alla Commissione europea con nota 25 giugno 2010, prot. n. 6453; Vista la modifica al citato programma, concernente le integrazioni apportate alla scheda della distillazione di crisi, per estendere l'intervento ai vini a denominazione di origine protetta ed indicazione geografica protetta; Vista la nota 20 gennaio 2011, prot. n. 544, con la quale e' stata notificata alla Commissione europea la modifica predetta; Visto l'articolo 103-duodecies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, concernente l'entrata in applicazione della predetta modifica; Vista la ripartizione della dotazione finanziaria OCM Vino relativa all'anno 2011, disposta con decreto direttoriale 26 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2010; Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 2011 n. 546, recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti CE n. 491/09 del Consiglio e n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda la misura della distillazione di crisi per la campagna 2010/2011; Visto l'articolo 3, comma 5, del citato provvedimento, che demanda ad un successivo decreto ministeriale la dichiarazione dello stato di crisi e la individuazione del prezzo minimo di acquisto; Vista la nota 24 febbraio 2011, integrata in data 24 marzo 2011, con la quale la Regione Piemonte attesta la situazione di crisi per i vini a denominazione di origine protetta «Piemonte Barbera», «Monferrato Dolcetto» e «Piemonte Brachetto» e fornisce, per ciascuno di essi, il prezzo medio di mercato come risultante dai bollettini ufficiali delle Camere di Commercio nell'ultimo semestre. Decreta: Art. 1 1. E' attivata la distillazione di crisi per i vini a denominazione di origine protetta della Regione Piemonte: «Piemonte Barbera», «Monferrato Dolcetto» e «Piemonte Brachetto». 2. L'attivazione della misura e' vincolata all'emanazione, da parte della Regione Piemonte, del provvedimento di riduzione, per la campagna vitivinicola 2011/2012, di almeno il 20% delle rese previste per detti vini dai disciplinari di produzione.