In  sostituzione  di  quanto   riportato   nella   modifica   del
disciplinare di produzione della  denominazione  Valle  d'Aosta  Lard
d'Arnad/Vallee  d'Aoste  Lard  d'Arnad  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2011, all'art. 4,  comma  3,  anziche'
«Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori
di legno (doils) dopo non oltre 48 ore  dall'avvenuta  macellazione»,
leggi «Il lardo deve  essere  tagliato  e  collocato  negli  appositi
contenitori di legno  (doils)  dopo  non  oltre  48  ore  dal  giorno
successivo alla macellazione».