IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010  n.  17,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e  che
modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori»; 
  Visto  il  Regolamento  (CE)  9  luglio  2008,  n.  764/2008,   del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure  relative
all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a  prodotti
legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga  la
decisione n. 3052/95/CE, in particolare l'art. 5; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,
n. 37, «Regolamento recante la disciplina dei  procedimenti  relativi
alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della  legge
15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
gennaio 2008, n. 37  recante  «Regolamento  concernente  l'attuazione
dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della  legge  n.  248
del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni  in  materia
di attivita' di installazione degli impianti all'interno di edifici»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  22  ottobre  2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  256
del 3 novembre 2007, recante «Approvazione della  regola  tecnica  di
prevenzione incendi per la  installazione  di  motori  a  combustione
interna accoppiati a macchina  generatrice  elettrica  o  a  macchina
operatrice a servizio di  attivita'  civili,  industriali,  agricole,
artigianali, commerciali e di servizi.»; 
  Rilevata la necessita' di aggiornare le disposizioni  di  sicurezza
antincendio per  l'installazione  di  motori  a  combustione  interna
accoppiati a macchina  generatrice  elettrica  o  ad  altra  macchina
operatrice a servizio di  attivita'  civili,  industriali,  agricole,
artigianali, commerciali e di servizi; 
  Ritenuto necessario emanare specifiche  disposizioni  di  sicurezza
antincendi anche  per  le  unita'  di  cogenerazione  a  servizio  di
attivita' civili, industriali, agricole, artigianali,  commerciali  e
di servizi; 
  Acquisito   il   parere   favorevole    del    Comitato    centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva  n.
98/34/CE, come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto individua i criteri di  sicurezza  contro  i
rischi  d'incendio  e  di  esplosione  riguardanti  le  installazioni
terrestri fisse e mobili di motori a combustione interna accoppiati a
macchine  generatrici  di  energia  elettrica  o  ad  altre  macchine
operatrici,  di  seguito  denominati   gruppi,   e   di   unita'   di
cogenerazione e si applica ad installazioni  di  nuova  realizzazione
aventi potenza nominale complessiva, come definita dalla  lettera  q)
del paragrafo 1.1 del Capo I, del Titolo I dell'allegato al  presente
decreto, non superiore a 10000 kW a  servizio  di  attivita'  civili,
industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. 
  2. Per le installazioni di gruppi  e  di  unita'  di  cogenerazione
aventi potenza nominale complessiva maggiore di 50 kW e fino a  10000
kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I e II dell'allegato
al presente decreto. Per le installazioni di gruppi e  di  unita'  di
cogenerazione aventi potenza nominale complessiva maggiore di 25 kW e
non superiore a 50 kW si applicano le disposizioni di cui ai Titoli I
e III dell'allegato. Per le installazioni di gruppi e  di  unita'  di
cogenerazione aventi potenza nominale complessiva fino  a  25  kW  si
applicano le disposizioni di cui al Titolo IV dell'allegato. 
  3. Le presenti disposizioni non si applicano  ad  installazioni  di
gruppi e unita' di cogenerazione inseriti in processi  di  produzione
industriale, impianti antincendio, stazioni  e  centrali  elettriche,
dighe e ripetitori radio ed installazioni impiegate al  movimento  di
qualsiasi struttura. Per l'installazione in tali ambiti o per potenza
nominale complessiva superiori a 10000 kW, le  presenti  disposizioni
costituiscono utili criteri di riferimento.