IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 124 del testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato
con  Regio  decreto  27  luglio   1934,   n.   1265,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento per il servizio  farmaceutico,  approvato  con
Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706 e successive modificazioni; 
  Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione  e
pubblicazione della Farmacopea Ufficiale; 
  Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla  ratifica  ed
esecuzione della Convenzione  europea  per  la  elaborazione  di  una
Farmacopea Europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  sulla  istituzione  del
Servizio sanitario nazionale e successive modificazioni; 
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 333  relativa  alla  ratifica  ed
esecuzione del protocollo alla convenzione sull'elaborazione  di  una
Farmacopea Europea, fatto a Strasburgo il 16 novembre 1989; 
  Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128  relativa  alle  disposizioni
per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti   dalla   appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea (legge comunitaria  1995-1997)  ed
in particolare l'art. 26 che  dispone  che  gli  aggiornamenti  ed  i
supplementi delle edizioni della Farmacopea europea entrano in vigore
nel territorio nazionale a decorrere dalla data stabilita con decreto
del Ministero della sanita', da pubblicare nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, in conformita' alle decisioni adottate dal
Consiglio d'Europa; 
  Vista la risoluzione AP-CPH (11)5 adottata in data 28  maggio  2011
dal Consiglio d'Europa  European  Committee  on  Pharmaceuticals  and
Pharmaceutical Care (CD-P-PH), con la quale e' stata decisa l'entrata
in vigore dal 1° luglio 2011 del capitolo 5.2.8.  Minimizzazione  del
rischio di trasmettere gli  agenti  delle  encefalopatie  spongiformi
animali attraverso i prodotti medicinali per uso umano e  veterinario
della Farmacopea Europea; 
  Ritenuto di dover  disporre  l'entrata  in  vigore  nel  territorio
nazionale dei  testi  adottati  dalla  richiamata  risoluzione,  come
previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. I testi nelle lingue inglese  e  francese  del  capitolo  5.2.8.
Minimizzazione  del  rischio  di   trasmettere   gli   agenti   delle
encefalopatie spongiformi animali attraverso  i  prodotti  medicinali
per uso  umano  e  veterinario  della  Farmacopea  Europea,  elencato
nell'allegato al presente decreto, entrano in vigore  nel  territorio
nazionale,  come  facenti  parte  della  Farmacopea  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, dal 1° luglio 2011. 
  2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati  al  comma  1
non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo  comma,
lettera b), del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli stessi testi, ai sensi dell'art.
26 della legge 24 aprile 1998, n. 128 sono posti  a  disposizione  di
qualunque interessato  per  consultazione  e  chiarimenti  presso  il
Segretariato della Commissione  permanente  per  la  revisione  e  la
pubblicazione della Farmacopea Ufficiale di cui alla legge 9 novembre
1961 n. 1242. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 luglio 2011 
 
                                                   Il Ministro: Fazio