A tutti i Ministeri 
                                A tutte le Amministrazioni autonome 
                                A  tutti  gli  Uffici  centrali   del
                                Bilancio e presso i Ministeri 
                                Al   Dipartimento   del   Tesoro    -
                                Direzione V - Ufficio IV 
                                All'Ufficio di  Ragioneria  presso  i
                                Monopoli di Stato 
                                E p.c. 
                                Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                Ministri 
                                Alla Corte dei conti 
                                All'Istituto nazionale di statistica 
                                Alle Rragionerie  territoriali  dello
                                Stato 
 
 
1. - Il quadro di riferimento  e  gli  obiettivi  della  politica  di
bilancio. 
 
  Lo scenario internazionale, dopo la crisi economico  e  finanziaria
che  ha  colpito  le   economie   di   tutti   i   principali   paesi
industrializzati, mostra segnali  di  ripresa.  Nel  corso  del  2010
l'economia mondiale ha registrato tassi di crescita pari al  4,8  per
cento; un ulteriore incremento del 4 per cento e' previsto per l'anno
in corso. Resistono tuttavia elementi di rischio che  necessitano  di
essere monitorati.  ancora  incerto  il  grado  di  diffusione  e  di
strutturalita' della ripresa nel settore privato e rimane da valutare
in  quale  misura  il  graduale  rientro  dalle  politiche  espansive
condotte per contrastare  la  fase  recessiva  possa  portare  ad  un
indebolimento della congiuntura. 
  In questa cornice,  l'economia  italiana  ha  mostrato  segnali  di
ripresa nel corso del 2010. Il tasso di crescita  del  Pil  e'  stato
pari all'1,3 per cento, in linea con i risultati di Francia  e  Regno
Unito. La previsione di crescita per il 2011 si attesta  all'1,1  per
cento, mentre un graduale miglioramento e' previsto per gli  esercizi
successivi. La variazione dovrebbe aumentare fino a  raggiungere  nel
2014 1'1,6 per cento in termini reali. 
  Dal lato della finanza  pubblica,  e'  proseguito  il  processo  di
consolidamento  dei  conti  pubblici.  L'indebitamento  netto   delle
amministrazioni pubbliche ha registrato nel  2010  una  riduzione  di
otto decimi rispetto al risultato del 2009, con un  miglioramento  di
0,4 punti rispetto alle ultime previsioni. Per il 2011 e' prevista, a
legislazione vigente, una ulteriore riduzione al 3,9 per cento. 
  Il percorso di risanamento  strutturale  dovra'  quindi  proseguire
anche nei prossimi esercizi. 
  In linea con queste esigenze e  con  gli  accordi  assunti  con  le
Autorita' europee il Documento di economia  e  finanza  2012-2014  ha
fissato l'obiettivo del pareggio di bilancio per  il  2014,  con  una
correzione netta annua pari a 1,2 punti percentuali del Pila nel 2013
e ulteriori 1,1 punti percentuali nel 2014. 
  Per raggiungere questo obiettivo e' stato recentemente adottato dal
Governo il decreto legge n. 98 del 2011 (Disposizioni urgenti per  la
stabilizzazione finanziaria)  ed  e'  di  prossima  presentazione  al
Parlamento una legge delega riguardante una complessiva  riforma  del
sistema fiscale e assistenziale. 
  Il disegno di legge  di  bilancio  a  legislazione  vigente,  quale
componente essenziale  della  manovra  di  finanza  pubblica  per  il
triennio 2012-2014,  dovra'  pertanto  essere  improntato  al  rigore
finanziario e predisposto in coerenza con gli interventi previsti nel
citato decreto legge. 
 
2. - La formazione delle previsioni a legislazione vigente. 
 
  2.1 La legge n. 196 del 2009 ha stabilito i principi  e  le  regole
che disciplinano gli strumenti di governo della finanza pubblica,  il
loro  contenuto  e  la  relativa  tempistica  di   presentazione   al
Parlamento, delineando in tal  modo  il  ciclo  della  programmazione
finanziaria e di bilancio del nostro Paese. La legge n. 39  del  2011
ha modificato detto quadro di riferimento allo scopo  di  consentirne
l'adeguamento al cosiddetto «Semestre  europeo»  con  riferimento  ai
documenti programmatici (Documento di economia e finanza  e  relativa
nota di aggiornamento) e  ai  tempi  della  loro  presentazione  alle
Camere (rispettivamente 10 aprile e 20 settembre di ciascun anno). 
  Le modifiche non hanno inciso ne' sul processo ne' sulla  struttura
del bilancio che rimane articolata in Missioni e Programmi  ai  sensi
degli articoli 21 e 25 della citata legge n. 196, sulle cui finalita'
si e' gia' detto  nella  precedente  circolare  sulle  previsioni  di
bilancio n. 28 del 2 luglio 2010, cui si rinvia. 
  Il disegno di legge del bilancio  annuale  di  previsione  continua
quindi ad essere formato sulla base del criterio  della  legislazione
vigente con riferimento al contenuto di ciascun Programma, tenendo in
evidenza le spese non rimodulabili e le spese rimodulabili. Per  tali
classificazioni  si  rinvia  ai  concetti  ed   alle   specificazioni
riportati  nell'art.  21  della  legge  di  contabilita'  e   finanza
pubblica. In proposito l'art. 10, comma 15, del citato  decreto-legge
n. 98 del  2011  (1)  ha  introdotto  una  norma  di  interpretazione
dell'art. 21, comma 6, sulla base della quale si  procedera'  ad  una
revisione della classificazione dei capitoli di spesa rimodulabili  e
non rimodulabili (si veda, in tal senso, la nota tecnica n. 1). 
 
    ------------- 
 
    (1) «Il secondo e terzo periodo dell'art. 21,  collida  6,  della
legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  si  interpretano  nel  senso  che
nell'ambito degli  oneri  inderogabili  rientrano  esclusivamente  le
spese cosiddette obbligatorie, ossia le spese relative  al  pagamento
di stipendi, assegni, pensioni e altre  spese  Disse,  le  spese  per
interessi passivi,  le  spese  derivanti  da  obblighi  comunitari  e
internazionali, le spese per ammortamento di  mutui,  nonche'  quelle
vincolate a particolari meccanismi o parametri, determinati da  leggi
che regolano la loro evoluzione.» 
 
  2.2 Il disegno di legge di bilancio viene presentato al  Parlamento
entro il 15 ottobre di ogni anno. Esso rappresenta lo  strumento  con
cui finalizzare l'allocazione delle risorse e assume un carattere non
meramente formale. Con la legge di bilancio, infatti, possono  essere
proposte rimodulazioni di spese previste da  leggi  vigenti  (fattori
legislativi), nonche' quantificata la quota parte degli  stanziamenti
di bilancio aventi  natura  obbligatoria  (spese  per  il  personale)
destinati  al  funzionamento  degli  Enti  pubblici  (in   precedenza
determinati dalla tabella C della legge finanziaria). 
  In coerenza con la funzione programmatoria  di  medio  periodo  del
bilancio,  le  Amministrazioni  dovranno  fornire  le  proposte   per
ciascuno dei tre esercizi considerati  nel  bilancio  di  previsione,
affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa. 
  La presente circolare, con i  suoi  allegati,  fornisce,  ai  sensi
dell'art. 23, comma 1, della legge n. 196,  indirizzi  e  chiarimenti
per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l'armo
2012 e per il triennio 2012-2014. 
  2.3 La legge n. 196 del 2009 ha previsto (art. 40)  una  delega  al
Governo per il completamento  della  revisione  della  struttura  del
bilancio secondo alcuni criteri direttivi che prevedono, tra l'altro,
la revisione  delle  missioni,  del  numero  e  della  struttura  dei
programmi,  l'individuazione  delle  azioni  come  articolazione  dei
programmi  e  unita'  elementari  del  bilancio  stesso.  Compiti  di
analisi, approfondimento in tal senso saranno  svolti  anche  con  il
supporto dei Nuclei di analisi e valutazione  della  spesa,  nel  cui
ambito avviene la  collaborazione  tra  le  amministrazioni  centrali
dello  Stato  e  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. I Nuclei hanno iniziato
la loro attivita' dotandosi di un programma di lavoro  triennale  che
prevede l'approfondimento di alcune tematiche comuni a tutti i gruppi
(debiti  fuori  bilancio,  consumi   intermedi,   individuazione   di
indicatori da associare  ai  programmi  di  spesa,  fabbisogni  delle
strutture   periferiche)   accompagnate   da   tematiche   specifiche
individuate secondo le necessita' dell'amministrazione di spesa. 
  In attesa dei risultati dell'attivita'  dei  Nuclei  di  analisi  e
valutazione   della   spesa,   per   le   previsioni   2012-2014   le
Amministrazioni centrali dello Stato faranno riferimento ai Programmi
attualmente esistenti. Potranno essere proposte  eventuali  modifiche
alle denominazioni dei  programmi  e  alle  relative  attivita',  che
andranno sottoposte all'Ispettorato generale del bilancio al fine  di
una loro puntuale valutazione. 
  2.4 Tenuto conto della situazione della finanza  pubblica  e  delle
risorse  disponibili,  nel  formulare  gli  schemi  degli  stati   di
previsione, ciascun Ministero dovra'  stabilire  le  priorita'  degli
obiettivi da  raggiungere,  quantificando,  anche  sulla  base  delle
proposte dei responsabili della gestione dei  Programmi,  le  risorse
necessarie per il loro raggiungimento. A  tal  fine  potranno  essere
avanzate,   rispetto   alla   legislazione   vigente,   proposte   di
rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi dell'art. 23 della legge
196. 
  Al riguardo, l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, dispone, con riferimento al triennio 2011-2013,  l'ampliamento
dei  margini  di  flessibilita'  previsti   dal   citato   art.   23,
consentendo, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi  di
finanza pubblica, di riallocare con il disegno di legge di  bilancio,
per  motivate  esigenze,  le  dotazioni   finanziarie   delle   spese
rimodulabili, tra  le  Missioni  di  ciascuno  stato  di  previsione,
restando precluso comunque l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  conto
capitale per finanziare spese correnti. 
  E' da ritenere che i suddetti piu' ampi  margini  di  flessibilita'
possano essere considerati, con  il  medesimo  disegno  di  legge  di
bilancio,  anche  con  riferimento  all'anno  2014,  atteso  che   il
provvedimento di stabilizzazione finanziaria (decreto-legge n. 98 del
2011) all'art. 10, comma 14, in via sperimentale, per gli anni  2012,
2013 e 2014, prevede la possibilita' di adottare,  con  provvedimento
amministrativo  e,  quindi,  in   corso   di   gestione,   variazioni
compensative tra le dotazioni finanziarie relative alle spese di  cui
all'art. 21, comma 5, lettera b), (rimodulabili di  fabbisogno  e  di
fattore legislativo) della  legge  n.  196,  nell'ambito  di  ciascun
Ministero, anche tra programmi diversi e nel limite del 20 per  cento
delle risorse finanziarie complessivamente stanziate. Ne consegue che
analoghe variazioni  compensative  possano  essere  proposte  con  il
disegno di legge di bilancio. 
  Per le  risorse  «non  rimodulabili»  le  Amministrazioni  potranno
formulare  le  proposte   di   previsione   indicando   gli   importi
rideterminati per effetto dei meccanismi o parametri che regolano  la
loro evoluzione. 
  Resta ferma la revisione delle  proposte  da  parte  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  per   la   verifica   della   loro
compatibilita' con gli obiettivi di finanza pubblica. 
  Si conferma la  necessita'  che  le  Amministrazioni  formulino  le
proposte articolandole  puntualmente  per  ciascuno  degli  anni  del
bilancio triennale 2012-2014, in coerenza con il  disposto  normativo
relativo al bilancio pluriennale previsto dall'art. 22 della legge n.
196. 
  Per  i  puntuali  ragguagli  sulle  procedure  da  seguire  per  la
formulazione delle proposte di previsione, si rimanda alle specifiche
indicazioni fornite nell'allegata Nota Tecnica n. 1. 
  2.5 Il bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  deve  essere
redatto per Missioni e Programmi, in  termini  di  competenza  e  «di
cassa» (art. 22 legge n. 196 del 2009). 
  Le previsioni in termini di cassa dovranno  rispecchiare  le  reali
necessita'  di  pagamento  delle  Amministrazioni  nel  corso   degli
esercizi di riferimento, tenendo conto della  concreta  capacita'  di
spesa delle  stesse,  e  della  necessita'  di  operare  il  graduale
smaltimento  dei  residui.  Cio'  anche   in   relazione   al   ruolo
programmatorio del bilancio di cassa introdotto  dal  novellato  art.
42,  della  legge   n.   196,   che   sara'   oggetto   della   nuova
sperimentazione, prevista dal medesimo art. 42, a decorrere dal  1  °
gennaio 2012. 
  Anche per la formulazione delle proposte  delle  autorizzazioni  di
cassa, si rinvia alle indicazioni di cui alla Nota Tecnica n. 1. 
  2.6 Per quanto riguarda le spese per il personale  si  rinvia  allo
specifico punto riportato nella Nota Tecnica n. 1. 
  2.7 Come tutti gli anni nell'ambito degli adempimenti richiesti per
la definizione del progetto di bilancio per  l'anno  2012  e  per  il
triennio  2012-2014,  meritano   particolare   attenzione   le   note
integrative, disciplinate dall'art. 21, comma 11,  lettera  a)  della
legge 196. 
  Nelle  note  integrative,  le   Amministrazioni   individuano   gli
obiettivi concretamente  perseguibili  sottostanti  ai  Programmi  di
spesa e i relativi  indicatori  di  risultato,  in  coerenza  con  le
risorse  a   disposizione   sui   Programmi   di   pertinenza.   Esse
costituiscono lo strumento di collegamento fra la  programmazione  di
bilancio e quella strategica. 
  Per  la  compilazione  delle  note  integrative  si   rinvia   alle
specifiche  indicazioni  contenute   nelle   linee   guida   di   cui
all'allegato A alla presente circolare. 
  Le note integrative, redatte su base triennale,  sono  elaborate  e
trasmesse  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per   via
informatica ed aggiornate a cura  di  ciascuna  Amministrazione  alle
scadenze e con le modalita' indicate nel richiamato allegato A. 
 
3. - Indicazioni per l'attuazione delle riduzioni  di  spesa  di  cui
all'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011. 
 
  3.1  Riguardo  alla  considerazione  della   legislazione   vigente
rilevano le disposizioni del decreto-legge n. 98 del 2011. L'art.  10
(commi da 1 a 5) di tale  provvedimento  dispone  che,  ai  fini  del
concorso al raggiungimento degli  obiettivi  programmati  di  finanza
pubblica, le  amministrazioni  centrali  dello  Stato  assicurano,  a
decorrere dall'anno 2012, una riduzione della  spesa  in  termini  di
saldo netto da finanziare ed  indebitamento  netto  per  gli  importi
indicati nell'apposito allegato al provvedimento stesso. 
  Dalle suddette riduzioni sono preselettivamente  esclusi  il  fondo
per  il  finanziamento  ordinario  delle  universita',   le   risorse
destinate alla ricerca, all'istruzione scolastica e al  finanziamento
del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche,
il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.
163, le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei
beni culturali e, limitatamente all'anno 2012, il fondo per  le  aree
sottoutilizzate. 
  I Ministri competenti devono proporre, in sede  di  predisposizione
del disegno di legge di stabilita' per  il  triennio  2012-2014,  gli
interventi correttivi necessari per la realizzazione degli  obiettivi
sopra richiamati, i quali potranno  essere  raggiunti  attraverso  la
riduzione  sia  delle  spese   rimodulabili   che   di   quelle   non
rimodulabili. In  quest'ultimo  caso  ovviamente  le  Amministrazioni
dovranno  proporre  disposizioni  normative  che,   incidendo   sugli
elementi  essenziali  che  determinano  la   spesa,   consentano   di
conseguirei risparmi stabiliti. 
  Tutte  le  proposte  di  interventi  correttivi   dovranno   essere
formalmente  e  debitamente  illustrate  in  un  apposito  ed   unico
documento da far pervenire al Ministero dell'economia e delle finanze
entro il 12 settembre,  per  il  tramite  dell'Ufficio  centrale  del
bilancio. 
  Il Ministro dell'economia e delle finanze verifichera' gli  effetti
finanziari sui saldi  di  finanza  pubblica  derivanti  dai  suddetti
interventi, ai fini del rispetto dei citati obiettivi. 
  Nelle more della definizione dei menzionati interventi  correttivi,
verra' accantonato e  reso  indisponibile,  nell'ambito  delle  spese
rimodulabili  delle  missioni   di   spesa   di   ciascun   Ministero
interessato, un  ammontare  di  spesa  pari  a  quanto  indicato  nel
richiamato allegato. 
  Qualora, a seguito della verifica,  le  proposte  correttive  sopra
indicate non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini
di indebitamento netto, il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
riferisce  al  Consiglio  dei  Ministri  ed,  eventualmente,  con  la
medesima  legge  di  stabilita'  verra'  disposta  la  corrispondente
riduzione  delle   dotazioni   finanziarie   di   ciascun   Ministero
interessato, a valere sulle risorse accantonate. 
  Le schede delle proposte per  il  triennio  2012-2014  che  saranno
messe  a  disposizione   delle   amministrazioni   indicheranno   gli
stanziamenti di competenza a legislazione vigente senza  tener  conto
delle riduzioni stabilite in base all'allegato C previsto dal  citato
art. 10 del decreto legge n. 98 del 2011. Le amministrazioni dovranno
individuare selettivamente le spese  da  ridurre,  salvaguardando  le
risorse che riterranno necessarie  in  relazione  ai  loro  obiettivi
prioritari da raggiungere. 
  3.2   Nell'ambito   delle   proposte,    va    anche    considerata
l'interpretazione autentica del secondo e terzo periodo dell'art. 21,
comma 6, della legge n. 196, fornita dal comma 15 del richiamato art.
10, secondo cui, tra gli oneri inderogabili rientrano  esclusivamente
le  spese  cosiddette  obbligatorie,  ossia  le  spese  relative   al
pagamento di stipendi, assegni, pensioni  e  altre  spese  fisse,  le
spese  per  interessi  passivi,  le  spese  derivanti   da   obblighi
comunitari e internazionali, le  spese  per  ammortamento  di  mutui,
nonche'  quelle  vincolate  a  particolari  meccanismi  o  parametri,
determinati da leggi  che  regolano  la  loro  evoluzione.  Lo  scopo
principale  della  disposizione  e'  quello  di  chiarire  meglio  il
concetto di onere inderogabile (e quindi di spesa  non  rimodulabile)
riconducendolo  nell'ambito  delle  fattispecie  che   effettivamente
presentano le  caratteristiche  individuate  dalla  legge.  In  linea
generale,  cio'  dovrebbe   comportare   un   aumento   della   quota
rimodulabile della spesa e quindi della flessibilita' di bilancio. 
  Le Amministrazioni potranno quindi procedere ad una  piu'  puntuale
valutazione della natura delle autorizzazioni  di  spesa  di  propria
competenza, segnalando, allo scrivente, in fase di proposte,  l'esito
delle nuove valutazioni. 
  Dalle  suddette  valutazioni,  potra'   conseguire   una   modifica
dell'importo complessivo delle spese rimodulabili  e  di  quelle  non
rimodulabili, con evidenti conseguenze sulle misure  da  adottare  in
adempimento  di  quanto   richiesto   dall'art.   10   del   ripetuto
decreto-legge n. 98. 
  Qualora le motivazioni addotte saranno considerate  valide,  potra'
procedersi all'eventuale rettifica della caratteristica del  capitolo
da tener presente anche ai fini delle previste riduzioni della spesa. 
 
4. - Budget economico. 
 
  L'art. 21, comma 11, lettera f) della legge n. 196  stabilisce  che
le  informazione  rese  dal   bilancio   siano   integrate   con   la
rappresentazione, per ciascuno stato di previsione,  del  budget  dei
costi  della  relativa  amministrazione  e  con   il   prospetto   di
riconciliazione delle previsioni economiche con quelle finanziarie. 
  Come  per  gli  anni  passati,  le  previsioni  economiche  saranno
predisposte secondo  le  tre  ottiche  della  contabilita'  economica
analitica:   per   natura,    in    ordine    alle    caratteristiche
fisico-economiche dei costi rilevabili con riferimento al Piano unico
dei conti; per struttura organizzativa  in  relazione  ai  centri  di
costo; per finalita' o destinazione in base alla classificazione  per
Missioni e Programmi. 
  Per  procedere  alla   formulazione   delle   suddette   previsioni
economiche, i referenti delle Amministrazioni  centrali  dello  Stato
terranno conto delle indicazioni riportate nella Nota tecnica  n.  2,
allegata alla presente circolare, che  riporta  le  novita'  rispetto
alle  precedenti  fasi  di  rilevazione  ed   il   calendario   degli
adempimenti. 
  Le Amministrazioni dovranno  far  pervenire  le  loro  proposte  di
bilancio secondo il  calendario  degli  adempimenti  riportato  nello
specifico punto delle Note tecniche n. 1 e n. 2. 
  Come di consueto,  le  Amministrazioni  medesime  potranno  contare
sulla fattiva collaborazione degli Uffici centrali del bilancio -  e,
opportunamente, della Conferenza Permanente di cui all'art. 9,  comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 38  del  1998,  per
una puntuale applicazione delle presenti direttive e di quelle di cui
alle allegate note tecniche. 
    Roma, 13 luglio 2011 
 
                           Il Ragioniere generale dello Stato: Canzio