IL CONSIGLIO 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  e  successive
modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 40, comma 9-ter,
l'art. 40, comma 9-quater cosi come introdotto dalla legge 12  luglio
2011, n. 106 di conversione con modificazioni, del  decreto-legge  13
maggio 2011, n. 70, e l'art. 6 comma  11  che  disciplina  il  potere
sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici
di  lavori,  servizi  e  forniture  nei  confronti  degli   operatori
economici che forniscono dati o  documenti  non  veritieri  circa  il
possesso  dei  requisiti  di   qualificazione   agli   organismi   di
attestazione; 
  Visto il  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica  n.
207/2010 e  in  particolare  gli  articoli  78  e  79  che  prevedono
l'interdizione al conseguimento dell'attestazione  di  qualificazione
per un periodo di un anno; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture
approvato  in  data  20  dicembre  2007  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  Visto  il  Regolamento  in  materia   di   esercizio   del   potere
sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui  contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8,  comma  4,
del  decreto  legislativo  n.  163/2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 20 marzo 2011, n. 66 e successive modifiche; 
  Ritenuto di dover disciplinare il procedimento ex  art.  40,  comma
9-quater del decreto legislativo n. 163/2006 per l'accertamento della
responsabilita' delle imprese che presentano  falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione ai fini della qualificazione  sotto  il  profilo
del dolo  o  della  colpa  grave  ed  il  connesso  procedimento  per
l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture,  ai
sensi dell'art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006. 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    Autorita', l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture; 
  Consiglio, il Consiglio dell'Autorita'; 
  U.O. competente, l'Unita' organizzativa che, in base ai regolamenti
di organizzazione e di funzionamento  dell'autorita',  e'  competente
per il procedimento; 
  Responsabile del procedimento,  il  dirigente  preposto  all'Unita'
organizzativa  competente  cui  e'   assegnata   la   responsabilita'
dell'istruttoria del procedimento; 
  SOA, le Societa' organismi di attestazione; 
  Codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207, recante il regolamento di  esecuzione  e  attuazione  di  cui
all'art.  5  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Regolamento  di  accesso  agli  atti,  il  Regolamento  concernente
l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente  dall'Autorita'
adottato con la deliberazione del 10 settembre 2008; 
  Casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  Forum, la banca dati operante in ambiente Lotus contenente  notizie
in ordine ai procedimenti di controllo.