IL CONSIGLIO Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 40, comma 9-ter, l'art. 40, comma 9-quater cosi come introdotto dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, e l'art. 6 comma 11 che disciplina il potere sanzionatorio dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei confronti degli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione agli organismi di attestazione; Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e in particolare gli articoli 78 e 79 che prevedono l'interdizione al conseguimento dell'attestazione di qualificazione per un periodo di un anno; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato in data 20 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2011, n. 66 e successive modifiche; Ritenuto di dover disciplinare il procedimento ex art. 40, comma 9-quater del decreto legislativo n. 163/2006 per l'accertamento della responsabilita' delle imprese che presentano falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini della qualificazione sotto il profilo del dolo o della colpa grave ed il connesso procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 6, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006. E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: Autorita', l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; Consiglio, il Consiglio dell'Autorita'; U.O. competente, l'Unita' organizzativa che, in base ai regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'autorita', e' competente per il procedimento; Responsabile del procedimento, il dirigente preposto all'Unita' organizzativa competente cui e' assegnata la responsabilita' dell'istruttoria del procedimento; SOA, le Societa' organismi di attestazione; Codice, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; Decreto, il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni; Regolamento di accesso agli atti, il Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'Autorita' adottato con la deliberazione del 10 settembre 2008; Casellario informatico, il casellario di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; Forum, la banca dati operante in ambiente Lotus contenente notizie in ordine ai procedimenti di controllo.