IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente in  data  11  dicembre
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 9 del 13 gennaio 1998, dettante disposizioni per la  «Approvazione
delle   procedure   per   l'autorizzazione   all'uso   dei   prodotti
disinquinanti in mare»; 
  Visto il decreto del direttore generale  per  la  protezione  della
natura DEC/DPN/1531 del 2 agosto 2005  che  autorizza  l'impiego,  ai
sensi  del  suddetto  decreto  direttoriale  11  dicembre  1997,  del
prodotto disinquinante denominato Bioversal  HC  della  societa'  Bio
Thermit S.r.l., da impiegare  per  la  bonifica  delle  acque  marine
contaminate da idrocarburi, prevedendone un divieto d'uso nelle  aree
sensibili individuate ai sensi dell'art. 18  e  dell'allegato  6  del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche; 
  Considerato che il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  che
all'art. 91 e all'allegato 6  nella  parte  terza  riconferma  quanto
indicato dall'art. 18  e  dall'allegato  6  del  decreto  legislativo
152/99; 
  Visto il decreto del direttore generale  per  la  protezione  della
natura DEC/DPN/1542 del 24 settembre 2008  che  rinnova  per  3  anni
l'autorizzazione l'impiego in mare di cui  al  suddetto  DEC/DPN/1531
del 2 agosto 2005; 
  Considerato   che   l'autorizzazione   all'impiego   dei   prodotti
disinquinante ai sensi del citato decreto del Ministero dell'ambiente
in data 11 dicembre 1997 ha durata triennale ed e' rinnovabile; 
  Vista l'istanza prodotta dalla Societa' Bio Thermit S.r.l. con data
28  settembre  2010,  diretta  ad  ottenere  un   ulteriore   rinnovo
dell'autorizzazione all'uso  del  prodotto  disinquinante  denominato
Bioversal HC; 
  Preso atto del fatto che nella suddetta  istanza  la  societa'  Bio
Thermit   S.r.l.   dichiara   che   nei   tre   anni   di   validita'
dell'autorizzazione all'impiego  in  mare  non  e'  stata  introdotta
alcuna modifica nel  prodotto  Bioversal  HC  e  che  di  conseguenza
risultano invariate le sue caratteristiche; 
  Considerato che le procedure tecniche  di  cui  al  citato  decreto
direttoriale 11 dicembre 1997, ivi comprese  le  metodologie  atte  a
valutare la efficacia e la  tossicita'  dei  prodotti  disinquinanti,
sono rimaste immutate dalla  data  del  decreto  DEC/DPN/1531  del  2
agosto 2005 e che pertanto la documentazione  tecnica  necessaria  al
rilascio   dell'autorizzazione   all'uso   in   mare    (scheda    di
identificazione,  scheda  di  sicurezza,  test  di  efficacia  e   di
tossicita') relativa al summenzionato prodotto e agli atti di  questa
direzione sia da ritenersi ancora valida; 
  Viste le note  dell'istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale  (nota  prot.  n.  14829  del  4  maggio  2011)  e
dell'istituto superiore di sanita' (nota prot. n. 23586 del 20 maggio
2011) che, alla luce di quanto dichiarato dalla societa' Bio  Thermit
S.r.l. circa le immutate caratteristiche del suddetto prodotto  dalla
data del suo riconoscimento di idoneita', esprimono parere favorevole
al rinnovo  dell'autorizzazione  all'impiego  in  mare  del  prodotto
denominato Bioversal HC come disinquinante; 
  Ritenuto che non ci siano ulteriori elementi  ostativi  al  rinnovo
dell'autorizzazione del summenzionato prodotto disinquinante 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'autorizzazione all'impiego del prodotto denominato  Bioversal  HC
come disinquinante e' rinnovata per ulteriori  3  anni,  a  decorrere
dalla data del presente decreto.