IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
 
  Visto il decreto del direttore generale per la difesa del  mare  in
data 23 dicembre 2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni
per  la  «Definizione  delle  procedure  per  il  riconoscimento   di
idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare
per la bonifica dalla  contaminazione  da  idrocarburi  petroliferi»,
cosi' come modificato dal decreto del  Ministero  direttore  generale
per la protezione della natura in data 24 febbraio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo
2004; 
  Visto il decreto del direttore generale  per  la  protezione  della
natura e del mare in data 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 31 marzo 2011,  recante
«Definizione delle procedure per il riconoscimento di  idoneita'  dei
prodotti assorbenti  e  disperdenti  da  impiegare  in  mare  per  la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi». 
  Visto il decreto del direttore generale  per  la  protezione  della
natura DEC/DPN/007 del 20  gennaio  2009  che  riconosce  l'idoneita'
tecnica, ai sensi del citato decreto direttoriale 23  dicembre  2002,
all'impiego  in  mare  per  la  bonifica  dalla   contaminazione   da
idrocarburi petroliferi del prodotto disperdente denominato  Cleaning
ECO 83; 
  Vista l'istanza prodotta dalla societa' Cleaning Tech s.r.l in data
4 maggio 2011, diretta ad ottenere  una  estensione  del  periodo  di
validita' del riconoscimento di idoneita'  del  prodotto  disperdente
Cleaning ECO 83; 
  Tenuto conto che il richiamato decreto del direttore  generale  per
la protezione della natura e del mare del 25 febbraio 2011,  all'art.
8, sebbene abroghi il decreto del 23 dicembre 2002, prevede anche che
siano fatte salve le istanze presentate nei 90 giorni successivi alla
pubblicazione del medesimo decreto del 25 febbraio 2011; 
  Considerato che il riconoscimento di idoneita' all'uso in  mare  di
prodotti  per  la  bonifica  della  contaminazione   da   idrocarburi
petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre  2002,  ha
durata triennale ed e' rinnovabile; 
  Viste le note  dell'istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (nota  prot.  n.  18439  del  30  maggio  2011)  e
dell'istituto superiore di sanita' (nota prot. n. 25844 del 6  giugno
2011), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di
validita' del prodotto disperdente Cleaning  ECO  83,  alla  luce  di
quanto dichiarato  dalla  societa'  Cleaning  Tech  s.r.l.  circa  le
immutate caratteristiche del suddetto prodotto  dalla  data  del  suo
riconoscimento di idoneita'; 
  Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione  della
estensione del periodo di validita' del riconoscimento  di  idoneita'
tecnica del prodotto summenzionato. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La validita' del riconoscimento di idoneita' all'uso in mare per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi del prodotto
disperdente Cleaning ECO 83 di cui  al  DEC/DPN/007  del  20  Gennaio
2009, e' estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente decreto.