IL DIRETTORE GENERALE 
              per la protezione della natura e del mare 
 
  Visto il decreto del direttore generale per la difesa del  mare  in
data 23 dicembre  2002,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni
per  la  «Definizione  delle  procedure  per  il  riconoscimento   di
idoneita' dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare
per la bonifica dalla  contaminazione  da  idrocarburi  petroliferi»,
cosi' come modificato dal decreto del  Ministero  direttore  generale
per la protezione della natura in data 24 febbraio  2004,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo
2004; 
  Visto il decreto del direttore generale  per  la  protezione  della
natura e del mare in data 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 31 marzo 2011,  recante
«Definizione delle procedure per il riconoscimento di  idoneita'  dei
prodotti assorbenti  e  disperdenti  da  impiegare  in  mare  per  la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi». 
  Visto il decreto del direttore generale  per  la  protezione  della
natura DEC/DPN/851 del  20  maggio  2008  che  riconosce  l'idoneita'
tecnica, ai sensi del citato decreto direttoriale 23  dicembre  2002,
all'impiego  in  mare  per  la  bonifica  dalla   contaminazione   da
idrocarburi   petroliferi   del   prodotto   disperdente   denominato
Chimsperse 2000; 
  Vista l'istanza prodotta dalla societa' Chimec  S.p.A.,  registrata
agli atti della scrivente direzione in data 18 aprile  2011,  diretta
ad  ottenere  una   estensione   del   periodo   di   validita'   del
riconoscimento di  idoneita'  del  prodotto  disperdente  Chimesperse
2000; 
  Tenuto conto che il richiamato decreto del direttore  generale  per
la protezione della natura e del mare del 25 febbraio 2011,  all'art.
8, sebbene abroghi il decreto del 23 dicembre 2002, prevede anche che
siano fatte salve le istanze presentate nei 90 giorni successivi alla
pubblicazione del medesimo decreto del 25 febbraio 2011; 
  Considerato che il riconoscimento di idoneita' all'uso in  mare  di
prodotti  per  la  bonifica  della  contaminazione   da   idrocarburi
petroliferi, ai sensi del decreto direttoriale 23 dicembre  2002,  ha
durata triennale ed e' rinnovabile; 
  Viste le note  dell'istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (nota  prot.  n.  16396  del  16  maggio  2011)  e
dell'istituto superiore di sanita' (nota prot. n. 25843 del 6  giugno
2011), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di
validita' del prodotto disperdente  Chimsperse  2000,  alla  luce  di
quanto dichiarato dalla societa'  Chimec  S.p.A.  circa  le  immutate
caratteristiche  del   suddetto   prodotto   dalla   data   del   suo
riconoscimento di idoneita'; 
  Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione  della
estensione del periodo di validita' del riconoscimento  di  idoneita'
tecnica del prodotto summenzionato 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La validita' del riconoscimento di idoneita' all'uso in mare per la
bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi del prodotto
disperdente Chimsperse 2000 di cui al DEC/DPN/851 del 20 maggio 2008,
e' estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente decreto.