IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli ordinamenti scolastici 
                    e per l'autonomia scolastica 
 
  Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19  novembre  1990,
n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto  ministeriale  28
maggio 1992; il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297;  il
decreto  ministeriale  21  ottobre  1994,  n.   298,   e   successive
modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  n.  39;  il
decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300; la legge 21 dicembre  1999,  n.  508;  il  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445;  il  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  il  decreto  interministeriale  4
giugno 2001; il decreto del Presidente della  Repubblica  18  gennaio
2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto  legislativo  8
luglio 2003, n.  277;  il  decreto  legge  18  maggio  2006,  n.  181
convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo
del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85
convertito nella legge  14  luglio  2008,  n.  121;  il  decreto  del
Presidente della Repubblica  20  gennaio  2009,  n.  17;  il  decreto
ministeriale 26 marzo 2009,  n.  37;  la  circolare  ministeriale  23
settembre 2010, n. 81; 
  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del
citato  decreto  legislativo  n.  206/2007  di  riconoscimento  delle
qualifiche  professionali  per  l'insegnamento  acquisite  in   Paese
appartenente all'Unione Europea  dalla  Prof.ssa  Eva  Maria  Rodrigo
Perez; 
  Vista la documentazione prodotta a corredo  dell'istanza  medesima,
rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17  del  citato
decreto legislativo n. 206, relativa  al  sotto  indicato  titolo  di
formazione; 
  Visto l'art. 7 del gia' citato decreto legislativo n. 206, il quale
prevede che per  l'esercizio  della  professione  i  beneficiari  del
riconoscimento delle qualifiche  professionali  devono  possedere  le
conoscenze linguistiche necessarie; 
  Considerato  che  l'interessata   e'   esentata   dall'obbligo   di
documentare la conoscenza della lingua  italiana,  in  quanto  e'  in
possesso degli insegnamenti  corrispondenti  ai  Cicli  Elementari  e
Superiore  di  Italiano,  della  Escuela  Oficial  de   Idiomas   che
congiuntamente  al   titolo   sottoindicato   abilitano   in   Spagna
all'insegnamento dell'Italiano quale lingua straniera; 
  Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto
legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento  e'  richiesto  ai  fini
dell'accesso   alla   professione   corrispondente   per   la   quale
l'interessata e' qualificata nello Stato membro d'origine; 
  Rilevato  altresi'  che,  ai  sensi  dell'art.   19   del   decreto
legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione  in  argomento
e' subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo  di
studi post-secondari di durata minima di  quattro  anni,  nonche'  al
completamento della formazione professionale richiesta,  in  aggiunta
al ciclo di studi post-secondari; 
  Vista l'attestazione del  Gobierno  de  Aragon  -  Departamento  de
Educacion,  Cultura  y  Deporte,  nella   quale   si   dichiara   che
l'interessata e' esonerata, ai  sensi  del  Real  Decreto  1834/2008,
dall'acquisizione  della  formazione  professionale  di  "Master   de
Profesorado" in quanto ha insegnato  presso  centri  privati  per  un
minimo di dodici mesi; 
  Visto  il  certificato  rilasciato  dal  Gobierno   De   Aragon   -
Departamento  de  Educacion  Cultura  y  Deporte,  nel   quale   sono
certificati i servizi prestati in qualita'  di  docente  di  Francese
presso il Centro  "San  Andres"  di  Zaragoza  dall'a.s.  1997/98  al
2000/2002 in maniera continuativa; 
  Tenuto conto della  valutazione  favorevole  espressa  in  sede  di
conferenza dei servizi, nella seduta del 25 maggio 2011,  indetta  ai
sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Accertato  che,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  22  del   decreto
legislativo  n.  206/2007,   l'esperienza   professionale   posseduta
dall'interessata ne integra e completa la formazione; 
  Accertato che  sussistono  i  presupposti  per  il  riconoscimento,
atteso  che  il  titolo  posseduto  dall'interessata   comprova   una
formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal  citato
decreto legislativo n. 206; 
 
                              Decreta: 
 
  1 - Il titolo di formazione professionale "Licenciada en  Filosofia
y Letras (Filologia)  -  seccion  de  Filologia  Romanica  /Frances)"
rilasciato il  10  gennaio  1997  dalla  Universidad  de  Zaragoza  -
Facultad de Filosofia y Letras (Spagna),  posseduto  dalla  cittadina
spagnola Prof.ssa Eva Rodrigo Perez, nata a Saragoza (Spagna)  il  12
febbraio 1971, per quanto citato in premessa,  ai  sensi  e  per  gli
effetti del D. L.vo 9.11.2007, n.  206,  e'  titolo  di  abilitazione
all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione
secondaria nelle classi: 
    45/A Seconda lingua straniera (Francese); 
    46/A Lingue e civilta' straniere (Francese); 
    45/A Seconda lingua straniera (Spagnolo); 
    46/A Lingue e civilta' straniere (Spagnolo). 
  2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del
citato decreto legislativo n. 206/2007, e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. 
    Roma, 27 meggio 2011 
 
                                       Il direttore generale: Palumbo