IL DIRETTORE GENERALE 
                   della vigilanza per la qualita' 
                     e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art.17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.510/06  che
stabilisce che le denominazioni che alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n.
1107/96 e quelle che  figurano  nell'allegato  del  Regolamento  (CE)
n.2400/96,  sono  automaticamente  iscritte   nel   «registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 590 della  Commissione  del  18  marzo
1999 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla  registrazione,
fra le altre, della indicazione geografica protetta "Zampone Modena"; 
  Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n.510/2006
concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto il  decreto  1  settembre  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 212 del  12
settembre 2005, con il quale l'organismo denominato "INEQ -  Istituto
Nord Est Qualita'" con sede in San Daniele del  Friuli,  Via  Rodeano
n.71,  e'  stato  autorizzato  ad  effettuare   i   controlli   sulla
indicazione geografica protetta "Zampone Modena"; 
  Visto  il  decreto  27  agosto  2008,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 215 del  13
settembre 2008, con il quale  l'autorizzazione  triennale  rilasciata
all'organismo denominato «INEQ  -  Istituto  Nord  Est  Qualita'»  ad
effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Zampone
Modena» e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo
dell'autorizzazione all'organismo stesso; 
  Considerato che «INEQ - Istituto Nord Est Qualita'» ha  predisposto
il piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Zampone
Modena» conformemente allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n.510/2006 spettano  al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art.14 della legge n. 526/1999, si  e'
avvalso del Gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  Gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 27 giugno 2011; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione  ai  sensi  della  comma  1  dell'art.14  della  legge
n.526/99; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «INEQ - Istituto Nord Est Qualita'» con sede
in San Daniele del  Friuli,  Via  Rodeano  n.71,  e'  autorizzato  ad
espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10  e  11
del regolamento  (CE)  n.  510/2006  per  la  indicazione  geografica
protetta "Zampone Modena" registrata in  ambito  Unione  europea  con
regolamento (CE) n. 590 del 18 marzo 1999.