IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo  16,  lettera
d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  "registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette"; 
  Visti i Regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti Organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto 10 novembre 2010 con il quale e' stata delegata al
dott. Roberto Varese, la  firma  dei  decreti  di  autorizzazione  ai
laboratori accreditati in conformita' alle prescrizioni  della  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte  di  un  organismo  conforme  alla
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European
Cooperation for Accreditation, al rilascio dei certificati di analisi
nel settore oleicolo, a decorrere dal 15 novembre 2010; 
  Vista  la  richiesta  presentata  in  data  1°  luglio   2011   dal
laboratorio Centro diagnostico Roselli  S.a.s.,  ubicato  in  Sperone
(Avellino),  Via   Circumvallazione   n.   1,   volta   ad   ottenere
l'autorizzazione, al rilascio dei certificati di analisi nel  settore
oleicolo limitatamente alle prove elencate in  allegato  al  presente
decreto; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in  data  31  marzo  2011
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti sussistenti le condizioni e  i  requisiti  concernenti  il
rilascio dell'autorizzazione in argomento; 
 
                             Autorizza: 
 
il laboratorio Centro diagnostico Roselli S.a.s., ubicato in  Sperone
(Avellino), via Circumvallazione n. 1 al rilascio dei certificati  di
analisi nel settore oleicolo. 
  Le prove di analisi, per le quali il  laboratorio  e'  autorizzato,
sono indicate nell'allegato elenco che costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  Il responsabile del laboratorio e' il dott. Pedron Gianpietro. 
  L'autorizzazione ha  validita'  fino  al  30  marzo  2014  data  di
scadenza dell'accreditamento a condizione che questo  rimanga  valido
per tutto il detto periodo. 
  Il  responsabile  del  laboratorio  sopra  citato  ha  l'onere   di
comunicare  all'Amministrazione  autorizzante  eventuali  cambiamenti
sopravvenuti interessanti la struttura societaria,  l'ubicazione  del
laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale  e  lo
svolgimento delle prove. 
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 luglio 2011 
 
                                                 Il dirigente: Varese