IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente«  Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visti in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8,  comma  1,  del
sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il parere espresso dalla Commissione europea della  Health  &
Consumers Directorate-General (DGSANCO) nella riunione  del  Comitato
permanente della catena alimentare e della  salute  animale  -Sezione
prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011,  secondo  il
quale  alle  istanze  di  autorizzazione  provvisoria   di   prodotti
fitosanitari  contenenti  sostanze  attive  la   cui   decisione   di
completezza, ai sensi  dell'art.  6,  paragrafo  3,  della  direttiva
91/414/CE, e' stata adottata prima del 14 giugno 201l, continuano  ad
applicarsi,  ex  art.  80  del   Regolamento   (CE)   1107/2009,   le
disposizioni della direttiva medesima; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda  del  16  dicembre  2009  presentata  dall'Impresa
Syngenta  Crop  Protection  Spa  con  sede  legale  in  Milano,   via
Gallarate, 139, diretta ad ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario  denominato  AMPLIGO  contenente  le  sostanze   attive
lambda-cialotrina e chlorantraniliprole; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e gli Istituti scientifici valutatori Istituto
Superiore di Sanita', Centro Internazionale per gli Antiparassitari e
la Prevenzione Sanitaria, Universita' degli studi di Milano -  MURCOR
e Universita' degli Studi di Pisa - Dipartimento  di  biologia  delle
piante agrarie, per l'esame delle istanze  di  prodotti  fitosanitari
corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n.
194/1995; 
  Vista la decisione 2007/560/CE della Commissione in data  2  agosto
2007 «che riconosce in linea di massima la conformita' del  fascicolo
trasmesso  per  un  esame  dettagliato  in  vista  di  un   eventuale
inserimento della sostanza attiva clorantraniliprole nell'Allegato  I
della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari»; 
  Vista la decisione 2010/3537UE della Commissione del 24 giugno 2010
che  consente  agli  Stati  membri  di  prorogare  le  autorizzazioni
provvisorie  concesse  per  le  nuove   sostanze   attive   tra   cui
clorantraniliprole fino al 30 giugno 2012; 
  Visto il decreto del 6 agosto 2001  di  inclusione  della  sostanza
attiva lambda-cialotrina nell'Allegato I del decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre  2011,  in  attuazione  della
direttiva 2000/80/CE della Commissione del 4 dicembre 2000; 
  Visto il decreto del 30  dicembre  2010  che  proroga  l'iscrizione
nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  di
determinate sostanze attive, tra cui la lambda-cialotrina, fino al 31
dicembre  2015,  in  attuazione  della  direttiva  2010/77/UE   della
Commissione del 10 novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'Universita'  di  Milano  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'Impresa  Syngenta
Crop Protection Spa a sostegno  dell'istanza  di  autorizzazione  del
prodotto fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 20 maggio 2011, prot. n.  16858,
con  la  quale  e'  stata  richiesta  la  documentazione  ed  i  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla data della sopracitata nota; 
  Vista la nota  pervenuta  in  data  7  giugno  2011  con  la  quale
l'Impresa medesima ha ottemperato a  quanto  richiesto  con  la  nota
sopra citata; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto AMPLIGO  fino  al  31  dicembre
2015 data di scadenza  dell'iscrizione  in  Allegato  I  del  decreto
legislativo  17  marzo  1995,   n.   194,   della   sostanza   attiva
lambda-cialotrina, fatta salva la successiva presentazione  dei  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale  in  Milano,
via Gallarate, 139, e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato AMPLIGO con la composizione e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva lambda-cialotrina nell'Allegato I. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 250-500 e L 1-5-10. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: 
    Syngenta South Africa (Pty) Limited - Brits  Production -  Brits,
South Africa (produzione e confezionamento); 
    Syngenta Agro Sas - Usine d'Aigues-Vives,  France  (produzione  e
confezionamento); 
    Syngenta Hellas S.A. Enofyta - Ag Thoma Enofyta, Viotias,  Greece
(confezionamento); 
  confezionato negli stabilimenti delle Imprese: 
    Althaller Italia srl in San Colombano al Lambro (Milano); 
    Sipcam Spa in Salerano S/Lambro (Lodi). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14936. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 27 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello