IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2003,
n. 385, recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni,     recante      misure      di      razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative; 
  Visto l'art. 39-octies del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce: 
    nel comma 1, le aliquote di  base  dell'imposta  di  consumo  sui
tabacchi lavorati; 
    nel comma 2-quater, che per i tabacchi lavorati di  cui  all'art.
39-bis, comma 1, lettera a) di peso inferiore a  grammi  3,  l'accisa
dovuta sui prezzi inferiori al  prezzo  medio  ponderato  e'  fissata
nella misura del  cento  per  cento  dell'accisa  applicata  su  tale
prezzo; 
  Visto l'art. 39-bis, comma 4, del decreto  legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, in base  al
quale i prodotti di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1,  di  peso
inferiore a grammi 3, sono considerati sigaretti; 
  Visto l'art. 39-septies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni ed integrazioni,  in  base  al  quale
l'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre
1957, n. 1293, e' stabilito nella misura del 10 per cento del  prezzo
di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati; 
  Visto l'art.  1  del  decreto-legge  29  settembre  1997,  n.  328,
convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal  19
al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto; 
  Visto  il  decreto  direttoriale   3   maggio   2011,   che   fissa
nell'allegata tabella B - sigaretti - la ripartizione dei  prezzi  di
vendita al pubblico dei sigaretti a decorrere dal 29 aprile 2011; 
  Considerato  che,  in  base  ai  dati  risultanti   dalle   vendite
registrate  dall'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di   Stato
sull'intero  territorio  nazionale  per  i  sigaretti,  nel   secondo
trimestre dell'anno 2011, il prezzo medio ponderato, con  troncamento
dei  decimali,  e'  risultato  pari  a  euro  88,00  il   chilogrammo
convenzionale; 
 
                              Decreta: 
 
  Nella tabella B - sigaretti - allegata  al  presente  decreto,  che
sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 3 maggio 2011, e'
fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di
vendita al pubblico dei tabacchi lavorati  di  cui  all'art.  39-bis,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni  ed  integrazioni,  di  peso  inferiore  a
grammi 3. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e le relative disposizioni  si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 14 luglio 2011 
 
                                  Il direttore per le accise: Rispoli 

Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2011 
Ufficio controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  7,
Economia e finanze, foglio n. 271