IL DIRIGENTE 
              dell'ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito nella legge  24  novembre  2003  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  Salute  di  concerto  con  i
Ministri  della  funzione  pubblica  e  dell'economia  e  finanze  20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia Italiana  del  Farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  coordinatore  dell'Area
registrazione e l'incarico di dirigente  dell'Ufficio  Valutazione  e
Autorizzazione; 
  Visto l'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009, n.  219
e  s.m.i.,  recante  «Attuazione  della   direttiva   2001/83/CE   (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE», e s.m.i.; 
  Visto il comma 5 dell'articolo 38 succitato, il quale prevede che i
dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio  (AIC)
decadute sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 
  Viste  le  Linee  Guida  «Sunset  Clause»  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Visto il pre-avviso di decadenza del 31 marzo 2011, pubblicato  nel
sito internet dell'AIFA, sezione front-end/sunset clause il 31  marzo
2011; 
  Vista la determinazione n. 823 del 31 maggio 2011, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2011; 
  Considerato  che  per  il  medicinale  di  importazione   parallela
Fluimucil nelle confezioni contrassegnate dai cod. AIC n. 036071037 e
n. 036071025 non sono trascorsi  i  termini  per  l'applicazione  dei
commi 5 e 7 dell'art. 38 del d.lgs. n. 219/2006; 
  Considerato che per i medicinali Nicopatch cod.  AIC  n.  037601  e
Pamidronato Ratiopharm cod. AIC n. 037538 e'  stata  presentata  agli
atti  dell'Ufficio  Valutazione  e  Autorizzazione  copia  di  idonea
documentazione giustificativa tale da consentirne l'esclusione  dalla
decadenza, rispettivamente in data 11 luglio 2011  prot.  AIFA  73688
del 13 luglio 2011 per il Nicopatch e in data 13  luglio  2011  prot.
AIFA n. 73687 del 13 luglio 2011 per il Pamidronato Ratiopharm; 
  Ritenuto,  pertanto,  non  applicabile  ai   medicinali   Fluimucil
(medicinale   di    importazione    parallela)    nelle    confezioni
contrassegnate dai cod. AIC n. 036071037 e  n.  036071025,  Nicopatch
cod. AIC n. 037601 e  Pamidronato  Ratiopharm  cod.  AIC  n.  037538,
l'articolo 38, commi 5 e  7  del  decreto  legislativo  n.  219/06  e
s.m.i.; 
  Ritenuto necessario, quindi, ai sensi e  per  gli  effetti  di  cui
all'art. 21-nonies legge n. 241/1990 e ss.mm., escludere i medicinali
Fluimucil (medicinale di  importazione  parallela)  nelle  confezioni
contrassegnate dai cod. AIC n. 036071037 e  n.  036071025,  Nicopatch
cod. AIC n. 037601  e  Pamidronato  Ratiopharm  cod.  AIC  n.  037538
dall'elenco dei medicinali decaduti per  mancata  commercializzazione
(Allegato alla determinazione n. 823 del 31 maggio  2011,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2011); 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  parzialmente  annullata,  ad  ogni   effetto   di   legge,   la
determinazione n. 823 del 31 maggio 2011, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2011 nella parte in cui, nell'Allegato
relativo, risultano inseriti il medicinale di importazione  parallela
FLUIMUCIL nelle confezioni contrassegnate dai cod. AIC n. 036071037 e
n. 036071025,  ed  i  medicinali  NICOPATCH  cod.  AIC  n.  037601  e
PAMIDRONATO RATIOPHARM cod. AIC n. 037538.