IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce, per la durata di tre anni e fino alla data di attivazione del fondo perequativo di cui all'art. 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, un fondo sperimentale di riequilibrio, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, alimentato con il gettito, o quote di gettito, di alcuni tributi attribuiti ai comuni e relativi ad immobili ubicati nel loro territorio; Visto il successivo comma 7 dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 23 del 2011 il quale prevede che - previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato, citta' ed autonomie locali ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 - con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di cui al comma 3 del citato art. 2, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui al comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione; Considerato che lo stesso comma 7 dell'art. 2 dispone altresi' che nel riparto si tenga conto della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonche', sino al 2013, anche della necessita' che una quota pari al trenta per cento della dotazione del fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti; Dato atto, pertanto, che una quota del fondo pari ad euro 2.512.774.377,39 va attribuita in base al numero di abitanti di ciascun comune; Considerato, altresi', che la determinazione dei fabbisogni standard non risulta al momento definita e, quindi, per il solo anno 2011, in attesa della loro definizione, non e' possibile tenerne conto nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio; Visto che l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 7 prescrive che per i comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' per le isole monocomune, sono, in ogni caso, stabilite modalita' di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate, idonee comunque ad assicurare che sia ripartita in favore dei predetti enti una quota non inferiore al venti per cento della dotazione del fondo al netto della quota del trenta per cento da ridistribuire tra i comuni in base al numero dei residenti; Considerato che non e' stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che fissa il termine per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, commi da 26 a 30, del richiamato decreto legge n. 78 del 2010; Considerato inoltre che, ai fini della determinazione del fondo sperimentale di cui all'art. 2, comma 3, non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria; Visto il comma 10, secondo periodo, dell'art. 14 del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011 in base al quale, fino a che non sono disponibili i dati del gettito comunale relativamente all'ambito provinciale, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune; Considerato che l'art. 2, comma 4, demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione della percentuale della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto e le modalita' di applicazione della medesima disposizione, disponendone l'assegnazione, pro quota, a ciascun comune per l'anno 2011; Visto l'art. 2, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 23 del 2011, con il quale, a decorrere dall'anno 2011, viene attribuito ai comuni il gettito o quote di gettito di alcuni tributi relativi ad immobili ubicati nel loro territorio; Considerati i dati elaborati dal dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, circa il peso delle imposte sugli immobili ubicati nei comuni delle regioni a statuto ordinario; Vista la documentazione agli atti della Copaff con la quale si e' proceduto alla revisione ed aggiornamento, da ultimo nella seduta del 19 maggio 2011, delle tabelle contenute nella Relazione Copaff in data 8 giugno 2010 e concernenti le tipologie di trasferimenti erariali corrisposti dal Ministero dell'interno ai comuni, da fiscalizzare, ovvero non fiscalizzati, in conformita' alle disposizioni recate dalla legge n. 42 del 2009; Considerato, in particolare, che nella predetta seduta del 19 maggio 2011 della Copaff, si e' provveduto ad aggiornare le stime di quantificazione della misura dei trasferimenti da fiscalizzare o meno, gia' rassegnata con la precedente relazione dell'8 giugno 2010 e presa come riferimento dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 23 del 2011, effettuando nell'occasione una nuova verifica dei dati, anche per tenere conto delle modifiche medio tempore intervenute sui trasferimenti erariali, e che pertanto l'importo aggiornato dei trasferimenti fiscalizzati e' determinato in euro 11.264.914.591,29; Considerato che l'importo dei trasferimenti fiscalizzati di euro 11.264.914.591,29 risulta superiore di euro 21.914.591,29, a quello stimato nella sopra richiamata relazione tecnica, quale importo dei trasferimenti da ridurre, e che cio' comporta l'equivalente rideterminazione del fondo di riequilibrio, originariamente fissato in euro 8.354.000.000,00, in euro 8.375.914.591,29, atteso che l'importo della compartecipazione al gettito dell'IVA e' collegato direttamente alle entrate del relativo gettito prodotto e, in quanto tale, rimane stabile nel suo ammontare di euro 2.889.000.000,00 per l'anno 2011; Ritenuto in fase di prima applicazione della distribuzione del fondo di riequilibrio, di fare riferimento, al solo fine di operare i calcoli di confronto, agli effetti che si produrrebbero con l'applicazione delle regole di attribuzione dei trasferimenti erariali gia' vigenti per l'anno 2010, a valere sulle dotazioni di risorse attribuite con la legge di bilancio 2011, ricavando cosi' delle spettanze figurative per ciascun comune relative all'anno 2011; Ritenuto anche al fine di rispettare l'intenzione del legislatore di attribuire risorse specifiche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; Considerato che con legge della regione Lombardia 10 febbraio 2011, n. 1, i comuni di Rumo, Germasino e Gravedona in provincia di Como si sono fusi nel comune di Gravedona ed Uniti, per cui il numero complessivo dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario interessati al presente provvedimento ammontano a 6.700 enti; Visto l'accordo sancito in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011; Preso atto che nello stesso accordo e' stata accolta la richiesta, formulata dall'ANCI nel corso della riunione tecnica del 30 maggio 2011, di istituire, nell'ambito del tavolo tecnico-politico in materia di finanza locale, un tavolo permanente per l'analisi e la condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni ivi contenute relative all'autonomia finanziaria dei comuni; Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere alla emanazione del previsto decreto; Decreta: Art. 1 Alimentazione del fondo sperimentale di riequilibrio 1. Il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' alimentato con il gettito indicato nei commi 1 e 2 del medesimo art. 2 e viene determinato, per l'anno 2011, nell'importo complessivo di euro 8.375.914.591,29, secondo quanto specificato in premessa.