IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n. 23, che istituisce, per la durata di tre anni e fino alla data  di
attivazione del fondo perequativo di cui all'art. 13  della  legge  5
maggio 2009, n. 42, un fondo  sperimentale  di  riequilibrio,  per  i
comuni delle regioni a statuto ordinario, alimentato con il  gettito,
o quote di gettito, di alcuni tributi attribuiti ai comuni e relativi
ad immobili ubicati nel loro territorio; 
  Visto  il  successivo  comma  7  dell'art.  2  del  citato  decreto
legislativo n. 23 del 2011 il quale  prevede  che  -  previo  accordo
sancito in sede di Conferenza Stato, citta' ed  autonomie  locali  ai
sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281  -
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
alimentazione e di riparto del fondo sperimentale di cui al  comma  3
del citato art. 2, nonche' le quote del gettito dei tributi di cui al
comma 1 dello stesso articolo che, anno per anno,  sono  devolute  al
comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione; 
  Considerato che lo stesso comma 7 dell'art. 2 dispone altresi'  che
nel riparto  si  tenga  conto  della  determinazione  dei  fabbisogni
standard,  ove  effettuata,  nonche',  sino  al  2013,  anche   della
necessita' che una quota pari al trenta per cento della dotazione del
fondo sia ridistribuita tra i comuni in base al numero dei residenti; 
  Dato  atto,  pertanto,  che  una  quota  del  fondo  pari  ad  euro
2.512.774.377,39 va attribuita in  base  al  numero  di  abitanti  di
ciascun comune; 
  Considerato,  altresi',  che  la  determinazione   dei   fabbisogni
standard non risulta al momento definita e, quindi, per il solo  anno
2011, in attesa della loro  definizione,  non  e'  possibile  tenerne
conto nel riparto del fondo sperimentale di riequilibrio; 
  Visto che l'ultimo periodo dell'art. 2, comma 7 prescrive che per i
comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali  ai
sensi dell'art. 14, commi 28 e seguenti, del decreto legge 31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, nonche' per le isole monocomune, sono,  in  ogni  caso,
stabilite  modalita'  di  riparto  differenziate,   forfettizzate   e
semplificate, idonee comunque ad  assicurare  che  sia  ripartita  in
favore dei predetti enti una quota non inferiore al venti  per  cento
della dotazione del fondo al netto della quota del trenta  per  cento
da ridistribuire tra i comuni in base al numero dei residenti; 
  Considerato che  non  e'  stato  ancora  adottato  il  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri  che  fissa  il  termine  per
l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 14, commi da 26 a 30,
del richiamato decreto legge n. 78 del 2010; 
  Considerato inoltre che, ai fini  della  determinazione  del  fondo
sperimentale di cui all'art. 2, comma 3, non  si  tiene  conto  delle
variazioni  di   gettito   prodotte   dall'esercizio   dell'autonomia
tributaria; 
  Visto il comma 10,  secondo  periodo,  dell'art.  14  del  predetto
decreto legislativo n. 23 del 2011 in base al quale, fino a  che  non
sono disponibili i dati del gettito comunale relativamente all'ambito
provinciale, l'assegnazione della compartecipazione  all'imposta  sul
valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base  del  gettito  di
tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli  abitanti  di
ciascun comune; 
  Considerato che l'art. 2, comma 4, demanda ad apposito decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri la fissazione della percentuale
della  compartecipazione  all'imposta  sul  valore  aggiunto   e   le
modalita' di applicazione della medesima  disposizione,  disponendone
l'assegnazione, pro quota, a ciascun comune per l'anno 2011; 
  Visto l'art. 2, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 23
del 2011, con il quale, a decorrere dall'anno 2011, viene  attribuito
ai comuni il gettito o quote di gettito di alcuni tributi relativi ad
immobili ubicati nel loro territorio; 
  Considerati i dati elaborati dal  dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze, circa il peso delle  imposte
sugli immobili ubicati nei comuni delle regioni a statuto ordinario; 
  Vista la documentazione agli atti della Copaff con la quale  si  e'
proceduto alla revisione ed aggiornamento, da ultimo nella seduta del
19 maggio 2011, delle tabelle contenute  nella  Relazione  Copaff  in
data 8 giugno  2010  e  concernenti  le  tipologie  di  trasferimenti
erariali  corrisposti  dal  Ministero  dell'interno  ai  comuni,   da
fiscalizzare,  ovvero   non   fiscalizzati,   in   conformita'   alle
disposizioni recate dalla legge n. 42 del 2009; 
  Considerato, in particolare,  che  nella  predetta  seduta  del  19
maggio 2011 della Copaff, si e' provveduto ad aggiornare le stime  di
quantificazione della misura  dei  trasferimenti  da  fiscalizzare  o
meno, gia' rassegnata con la precedente relazione dell'8 giugno  2010
e presa come riferimento dalla relazione tecnica allegata al  decreto
legislativo n. 23 del  2011,  effettuando  nell'occasione  una  nuova
verifica dei dati, anche  per  tenere  conto  delle  modifiche  medio
tempore  intervenute  sui  trasferimenti  erariali,  e  che  pertanto
l'importo aggiornato dei trasferimenti fiscalizzati e' determinato in
euro 11.264.914.591,29; 
  Considerato che l'importo dei trasferimenti  fiscalizzati  di  euro
11.264.914.591,29 risulta superiore di euro 21.914.591,29,  a  quello
stimato nella sopra richiamata relazione tecnica, quale  importo  dei
trasferimenti  da  ridurre,  e  che   cio'   comporta   l'equivalente
rideterminazione del fondo di riequilibrio,  originariamente  fissato
in  euro  8.354.000.000,00,  in  euro  8.375.914.591,29,  atteso  che
l'importo della compartecipazione al gettito  dell'IVA  e'  collegato
direttamente alle entrate del relativo gettito prodotto e, in  quanto
tale, rimane stabile nel suo ammontare di euro  2.889.000.000,00  per
l'anno 2011; 
  Ritenuto in fase di  prima  applicazione  della  distribuzione  del
fondo di riequilibrio, di fare riferimento, al solo fine di operare i
calcoli  di  confronto,  agli  effetti  che  si   produrrebbero   con
l'applicazione  delle  regole  di  attribuzione   dei   trasferimenti
erariali gia' vigenti per l'anno 2010, a valere  sulle  dotazioni  di
risorse attribuite con la legge di  bilancio  2011,  ricavando  cosi'
delle spettanze figurative per ciascun comune relative all'anno 2011; 
  Ritenuto anche al fine di rispettare l'intenzione  del  legislatore
di attribuire risorse specifiche ai comuni  con  popolazione  fino  a
5.000 abitanti; 
  Considerato che con legge della regione Lombardia 10 febbraio 2011,
n. 1, i comuni di Rumo, Germasino e Gravedona in provincia di Como si
sono fusi nel comune  di  Gravedona  ed  Uniti,  per  cui  il  numero
complessivo dei comuni appartenenti alle regioni a statuto  ordinario
interessati al presente provvedimento ammontano a 6.700 enti; 
  Visto l'accordo sancito in  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 31 maggio 2011; 
  Preso atto che nello stesso accordo e' stata accolta la  richiesta,
formulata dall'ANCI nel corso della riunione tecnica  del  30  maggio
2011,  di  istituire,  nell'ambito  del  tavolo  tecnico-politico  in
materia di finanza locale, un tavolo permanente per  l'analisi  e  la
condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti di cui all'art.  2
del decreto legislativo n.  23  del  2011,  al  fine  di  dare  piena
attuazione alle disposizioni  ivi  contenute  relative  all'autonomia
finanziaria dei comuni; 
  Ritenuto, conseguentemente, di dover provvedere alla emanazione del
previsto decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
        Alimentazione del fondo sperimentale di riequilibrio 
 
  1. Il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art.  2,  comma
3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' alimentato con il
gettito indicato nei commi  1  e  2  del  medesimo  art.  2  e  viene
determinato,  per  l'anno  2011,  nell'importo  complessivo  di  euro
8.375.914.591,29, secondo quanto specificato in premessa.