L'AUTORITA' 
 
  Nella sua riunione di Consiglio del 22 luglio 2011; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi   delle   telecomunicazioni   e   radiotelevisivo»   ed,   in
particolare, l'art.  1,  comma  6,  lettera  a),  numeri  5  e  6,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 5 agosto 1981, n.  416,  recante  «Disciplina  delle
imprese editrici e provvidenze per l'editoria» e successive modifiche
ed integrazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  250,  recante  «Provvidenze  per
l'editoria  e  riapertura  dei  termini,  a  favore   delle   imprese
radiofoniche, per la dichiarazione di  rinuncia  agli  utili  di  cui
all'art. 9, comma 2,  della  legge  25  febbraio  1987,  n.  67,  per
l'accesso ai benefici di  cui  all'art.  11  della  legge  stessa»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico dei servizi di media audiovisivi e  radiofonici»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 febbraio 2009, n.  14,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
recante proroga di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e
disposizioni finanziarie urgenti»; 
  Visto l'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  25
novembre 2010, n.  223,  ove  si  dispone,  al  comma  3,  che  «[i]l
Dipartimento per l'informazione e l'editoria  provvede  a  richiedere
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni relativamente  alle
imprese   richiedenti   i   contributi,   oltre   alla    regolarita'
dell'iscrizione al Registro degli Operatori di  comunicazione  (ROC),
l'attestazione di conformita' degli assetti societari alla  normativa
vigente,  nonche'  l'attestazione  dell'assenza  di   situazioni   di
controllo e/o collegamento per gli effetti di cui all'art.  3,  commi
11-ter e 13, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'art. 1,  comma
574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»; 
  Vista la delibera n. 666/08/CONS  del  26  novembre  2008,  recante
«Regolamento per l'organizzazione e  la  tenuta  del  Registro  degli
operatori di comunicazione» e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la delibera  n.  283/11/CONS  del  18  maggio  2011,  recante
«Modifiche ed integrazioni al  regolamento  di  tenuta  del  Registro
degli operatori di comunicazione. Misure applicative dell'art. 5  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 25 novembre 2010»; 
  Considerato  che  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria richiede, tra  le  altre
attestazioni, anche quelle relative alle imprese di cui all'art. 153,
commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle imprese di
cui all'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, volte a  verificare
la sussistenza di situazioni di controllo e/o collegamento  ai  sensi
dell'art. 2359 c.c., cosi' come richiesto dalla legge 7 agosto  1990,
n. 250; 
  Ritenuto, pertanto, necessario  ricomprendere  i  soggetti  di  cui
sopra nel novero degli operatori tenuti agli adempimenti di cui  alla
delibera n. 283/11/CONS; 
  Considerata,   inoltre,   la   necessita',   anche   tenuto   conto
dell'attuale  sviluppo  del  sistema  informativo  automatizzato  del
Registro degli operatori di  comunicazione  e  della  fase  di  prima
applicazione della delibera  n.  283/11/CONS,  di  procedere  ad  una
semplificazione degli  adempimenti  previsti  in  capo  alle  imprese
iscritte   richiedenti   i   contributi   per   l'editoria   mediante
un'integrazione  della  delibera  n.  283/11/CONS  e  della  relativa
modulistica; 
  Considerato  che,  al  fine  di  individuare,   nell'ambito   delle
verifiche  relative  ai  contributi  per   l'anno   2011,   eventuali
situazioni di collegamento di cui all'art. 2359, comma 3,  c.c.,  che
risultino in essere nel corso dell'anno 2011,  e'  necessario  tenere
conto  delle  variazioni  degli   assetti   societari   eventualmente
intervenute tra il 31 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2011; 
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla riformulazione  delle
previsioni  contenute  agli  articoli  2  e  4  della   delibera   n.
283/11/CONS  alla  luce  di  quanto  sopra  esposto,  prevedendo,  al
contempo, di differire il previsto termine per gli adempimenti dal 31
luglio 2011 al 30 settembre 2011; 
  Udita la relazione dei Commissari  relatori  Sebastiano  Sortino  e
Gianluigi  Magri  ai  sensi   dell'art.   29   del   Regolamento   di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 2 della delibera  n.  283/11/CONS  recante  «Integrazioni
all'allegato B della delibera n. 666/08/CONS», e' cosi' riformulato: 
    «1. In calce  all'allegato  B  alla  delibera  n.  666/08/CONS  e
successive  modifiche  ed  integrazioni  e'  aggiunto   il   seguente
paragrafo: 
  Dichiarazioni supplementari  dovute  dalle  imprese  richiedenti  i
contributi per l'editoria. 
    1. Fatta salva ogni altra comunicazione dovuta al Registro  degli
operatori  di  comunicazione,  le  imprese  iscritte  richiedenti   i
contributi ai sensi dell'art. 3, commi 2, 2-bis,  2-ter,  2-quater  e
dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' quelli di  cui
all'art. 153, commi 2 e 4, della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
effettuano la comunicazione annuale relativa all'anno  per  il  quale
sono  stati  richiesti  i  contributi  trasmettendo,   altresi',   le
comunicazioni di cui al presente articolo aggiornate al  31  dicembre
dello stesso anno. 
    2. Le imprese di cui al punto 1 costituite in forma  di  societa'
producono una dichiarazione degli assetti, redatta secondo i  modelli
5/1/ROC,  5/2/ROC,   5/3/ROC,   5/4/ROC,   contenente   le   seguenti
informazioni: 
      a) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco  dei  propri
soci e della titolarita' delle rispettive partecipazioni con  diritto
di voto; 
      b) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei  soci  e
della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
superiore al 2% delle societa' a cui sono intestate le  azioni  o  le
quote delle imprese richiedenti i contributi; 
      c) l'indicazione del capitale sociale, dell'elenco dei  soci  e
della titolarita' delle rispettive partecipazioni con diritto di voto
pari o superiore al 5% dei soci delle societa' di cui  al  punto  b),
nonche' dei loro soci ad ogni livello della catena partecipativa,  la
cui partecipazione con diritto di voto sia pari o  superiore  al  5%,
fino  all'individuazione  delle  persone  fisiche   che   partecipano
indirettamente al capitale sociale delle imprese di cui al punto 1; 
      d) nell'ambito degli sviluppi delle catene partecipative di cui
alle lettere b) e c) sono, comunque, indicate le persone fisiche  che
direttamente  o  indirettamente  detengono   la   partecipazione   di
controllo dei soci delle societa' di cui al punto b). 
    3. Gli editori di cui al punto 1, per i quali  le  testate  edite
siano  di  proprieta'  di  terzi,  trasmettono,   nell'ambito   della
comunicazione  annuale,  sulla  base  dei  dati   di   loro   diretta
conoscenza, lo sviluppo degli assetti societari dei proprietari delle
testate, mediante  i  modelli  5/1/ROC,  5/2/ROC,  5/3/ROC,  5/4/ROC,
indicando il capitale sociale, l'elenco dei  soci  e  la  titolarita'
delle rispettive partecipazioni con diritto di voto pari o  superiore
al 5%, fino all'individuazione delle persone fisiche che  partecipano
direttamente o indirettamente al  capitale  sociale  dei  proprietari
delle testate. 
    4. Le imprese di cui al punto 1  sviluppano,  relativamente  alle
societa' quotate in borsa per le quali vi sia l'obbligo di comunicare
le informazioni di cui ai punti 2 e 3, anche  le  partecipazioni  con
diritto di voto superiore al 2%  del  capitale  sociale.  Qualora  la
societa' quotata in borsa sia essa  stessa  l'impresa  richiedente  i
contributi, indichera',  inoltre,  per  ciascuna  partecipazione  con
diritto di voto superiore al 2% del capitale sociale - attraverso  il
modello 5/5/ROC - la rispettiva partecipazione di controllo. 
    5. Le imprese di cui al punto 1 comunicano, per ciascuna  persona
giuridica indicata nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei punti 2,
3 e 4, la composizione degli organi  amministrativi  trasmettendo  il
relativo modello 4/ROC. 
    6. In presenza di intestazioni fiduciarie di azioni o quote delle
persone giuridiche indicate nelle comunicazioni prodotte ai sensi dei
punti 2, 3 e 4, le imprese di cui al punto 1 comunicano,  sulla  base
dei dati di loro diretta conoscenza, anche lo sviluppo degli  assetti
societari delle societa' fiduciarie  secondo  le  medesime  modalita'
previste per lo  sviluppo  degli  assetti  societari  del  rispettivo
fiduciante. 
    7. Le imprese di cui al punto 1 trasmettono, in  via  telematica,
dichiarazioni,  redatte  secondo  i  modelli  12/1/ROC,  12/2/ROC   e
12/3/ROC,  con  le  quali  comunicano  le  eventuali  situazioni   di
controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. in essere nel corso  dell'anno
di riferimento ovvero l'assenza delle stesse. 
    8. Gli editori di cui al punto 1 trasmettono, in via  telematica,
una dichiarazione redatta secondo il modello 12/4/ROC, con  la  quale
comunicano le eventuali situazioni di collegamento ai sensi dell'art.
2359 c.c., con altri soggetti iscritti al Registro degli operatori di
comunicazione  in  qualita'  di  editori  di   giornali   quotidiani,
periodici o riviste o di soggetti esercenti l'editoria elettronica in
essere nel corso dell'anno  di  riferimento  ovvero  l'assenza  delle
stesse. 
  2. La nota (2) del modello 12/4/ROC  di  cui  all'allegato  D  alla
delibera n. 666/08/CONS e successive  modifiche  ed  integrazioni  e'
riformulata come segue: «Indicare la circostanza  da  cui  deriva  il
collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c..»