IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185. convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,  n.
2, con il quale e' stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei
trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  in
caso  di  licenziamento,  puo'  essere  erogato  un  trattamento   di
ammontare equivalente all'indennita' di mobilita'  nell'ambito  delle
risorse finanziarie destinate per  l'anno  2009  agli  ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi  lavoratori  la
normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19,  primo
comma, del regio decreto 14 aprile  1939,  n.  636,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n.  1272,  si  applica  con
esclusivo riferimento alla contribuzione  figurativa  per  i  periodi
previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007,  n.
247"; 
  Visto l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191
con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui  al  sopra  citato
art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185,
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  sono
stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di  cessazione
del rapporto di lavoro; 
  Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31  luglio
2009; 
  Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, in  data  17.01.2011,  relativo
alla  societa'  BIANCHI  MARE'  SPA,  per  la  quale  sussistono   le
condizioni previste dalla  normativa  sopra  citata,  ai  fini  della
concessione del trattamento di cui all'articolo 19, comma 10 bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive  modificazioni  e
integrazioni, come prorogato dall'articolo 1, comma 32,  della  legge
13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori  licenziati  dalla
predetta societa'; 
  Visti gli elenchi presentati dalla societa' BIANCHI MARE'  SPA,  ai
fini della concessione del trattamento di cui all'articolo 19,  comma
10 bis, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185  e  successive
modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'articolo  1,  comma
32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis,  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, -convertito con modificazioni dalla  legge  28
gennaio 2009, n. 2 e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  in
favore dei lavoratori interessati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' autorizzata, per il periodo dall'01.01.2011  al  31.12.2011,  la
concessione del trattamento di cui all'articolo 19, comma 10 bis, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive  modificazioni  e
integrazioni, come prorogato dall'articolo 1, comma 32,  della  legge
13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17.01.2011, in
favore di un numero massimo di 8 lavoratori licenziati dalla societa'
BIANCHI MARE' SPA, unita' di: 
  • Caronno Pertusella (VA) - 6 lavoratori; 
  • Padova (PD) - 2 lavoratori. 
  Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14  aprile  1939,
n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939,  n.
1272,  si  applica  con  esclusivo  riferimento  alla   contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1,  comma  25,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno
al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla societa' BIANCHI
MARE' SPA, sono disposti  nel  limite  massimo  complessivo  di  euro
89.329,92.