IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Luciani Alessia Valeria,  nata  il  31  dicembre
1975 a Milano, cittadina italiana,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del
titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico
ottenuto in Italia presso l'«Universita' Cattolica del  Sacro  Cuore»
in data 12 ottobre 2001; 
  Considerato che la  medesima  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa del titolo accademico conseguito in Italia a
quello analogo spagnolo; 
  Considerato,  inoltre,  che  l'interessata  ha   inoltro   prodotto
certificazione attestante il compimento della pratica in Italia  come
risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli  Avvocati  di
Milano del 13 novembre 2003; 
  Vista la documentazione attestante la  frequenza  a  corsi  per  la
preparazione al concorso d'avvocato e a corsi vari; 
  Considerato, altresi', che l'interessata ha prodotto l'attestazione
della Corte d'Appello di Milano di avere superato  le  prove  scritte
per l'esame di abilitazione alla professione forense; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
15 luglio 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti,
ha   certificato   l'omologa   della   laurea   italiana   a   quella
corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritta  all'«Ilustre
colegio de Abogados» di Madrid dal 16 agosto 2010; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che nella  fattispecie  la  richiedente  risulta  avere
superato  la  prova  scritta  dell'esame  di  abilitazione   per   la
professione di avvocato in Italia; 
  Ritenuto che, ai fini  di  colmare  la  differenza  sostanziale  di
preparazione  richiesta  dall'ordinamento  italiano  per  l'esercizio
della  professione  di   avvocato   rispetto   a   quella   acquisita
dall'interessata, non puo' non tenersi conto che la stessa, oltre che
possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha  dato  prova
di avere compiuto la prescritta pratica in Italia  nonche'  di  avere
superato,  con  esito  positivo,  le  prove  scritte  dell'esame   di
abilitazione alla professione forense; 
  Ritenuto che il  superamento  della  prova  scritta  dell'esame  di
abilitazione alla professione forense puo' consentire di limitare  la
misura  della  prova  attitudinale  alla  sola  prova  orale,   quale
presupposto essenziale per la verifica della capacita'  professionale
dell'interessata; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al
fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 1° aprile 2011 e che in detta conferenza si e'  ritenuto  di  che
nella conferenza di servizi del 1° aprile  2011,  di  non  attribuire
ulteriore rilevanza ai certificati  attestanti  ulteriore  formazione
acquisita in Italia; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Luciani Alessia Valeria, nata il  31  dicembre  1975  a
Milano, cittadina italiana, e' riconosciuto il  titolo  professionale
di «abogado» di cui in premessa quale titolo valido per  l'iscrizione
all'albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    Unica prova orale su due materie:  una  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; una prova su una tra le  seguenti  materie
(a scelta della candidata): diritto civile, diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessata   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
 
    Roma, 14 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano