IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di Poli di Spilimbergo Antonio, nato il 30 novembre
1982 a Padova, cittadino italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/07, il riconoscimento del
titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della  legge  29  dicembre  1990  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta  il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
ottenuto  in  Italia  Laurea   in   Scienze   giuridiche   e   Laurea
specialistica in Giurisprudenza conseguiti presso l'Universita' degli
Studi di Ferrara in data 7 ottobre 2005 e 2 ottobre 2008; 
  Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto  certificazione
attestante il compimento della pratica in  Italia  come  risulta  dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova attestato  in  data  8
novembre 2010; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto  del
25 marzo 2010, avendo accertato il superamento degli  esami  previsti
nella risoluzione del 25 settembre  2009,  ha  certificato  l'omologa
della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha documentato di  essere  iscritto  all'«Il.lustre
col.legi d'Advocats de Barcelona» come attestato in data 20 settembre
2010; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo  206/2007,  per  l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Considerato che il suddetto decreto  prevede,  nell'art.  2,  comma
quinto, che «se il richiedente e' in possesso di titolo professionale
conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto
dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»; 
  Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo  analogo»  debba
essere interpretato nel senso che  la  limitazione  alla  sola  prova
attitudinale orale debba essere applicata  solo  nel  caso  di  piena
corrispondenza  del  percorso  formativo  acquisito  dal  richiedente
rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato
sui  tre  presupposti  fondamentali  della  laurea,  del  periodo  di
tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione; 
  Ritenuto,  pertanto,  che  non  sussistendo   i   presupposti   per
l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo,
si debba provvedere alla  applicazione  di  una  misura  compensativa
composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la  differenza
sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento  italiano  per
l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita
dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della  capacita'
professionale del richiedente; 
  Vista le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 1° aprile 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Poli di Spilimbergo Antonio, nato il  30  novembre  1982  a
Padova, cittadino italiano, e' riconosciuto il  titolo  professionale
di «advocat» quale titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli
«avvocati». 
  a)  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al  superamento   della
seguente prova attitudinale, da svolgersi  in  lingua  italiana:  Una
prova scritta consistente nella  redazione  di  un  atto  giudiziario
sulle seguenti materie,  a  scelta  del  candidato:  diritto  civile,
diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale  e  processuale),
diritto processuale civile, diritto processuale penale; 
  b) Unica  prova  orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  Presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
 
    Roma, 14 luglio 2011 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano