IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     delle politiche competitive 
                  del mondo rurale e della qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo  16,  lettera
d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
indicazione geografica dei prodotti  agricoli  ed  alimentari,  e  in
particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'articolo 5, comma  6,  del  predetto  Regolamento  (CE)  n.
510/2006 che consente  allo  Stato  membro  di  accordare,  a  titolo
transitorio,  protezione  a  livello  nazionale  della  denominazione
trasmessa per  la  registrazione  e,  se  del  caso,  un  periodo  di
adattamento; 
  Visto l'articolo 10, comma 2 del decreto 21 maggio  2007,  relativo
alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle  DOP  e
IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Vista la domanda presentata dal  Consorzio  Melone  Mantovano,  con
sede in Mantova,  Piazza  Sordello  n.  43,  intesa  ad  ottenere  la
registrazione  della  denominazione  Melone   Mantovano,   ai   sensi
dell'articolo 5 del citato regolamento 510/2006; 
  Vista la nota protocollo n. 13463 del 13 luglio 2011 con  la  quale
il  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali
ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti  indicati  dal
regolamento  comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo   comunitario
competente la predetta domanda di registrazione; 
  Vista l'istanza con la  quale  il  Consorzio  Melone  Mantovano  ha
chiesto la protezione a titolo transitorio  della  stessa,  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 6  del  predetto  Regolamento  (CE)  510/2006,
espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso  il  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  da   qualunque
responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato
accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione
geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti
interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; 
  Considerato che la protezione di cui  sopra  ha  efficacia  solo  a
livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'articolo 5, comma 6,  del
citato Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Ritenuto di dover assicurare certezza  alle  situazioni  giuridiche
degli  interessati  all'utilizzazione  della   denominazione   Melone
Mantovano, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda
di riconoscimento della indicazione geografica protetta; 
  Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma  di  decreto
che, in accoglimento della  domanda  avanzata  dal  Consorzio  Melone
Mantovano, assicuri la protezione a titolo transitorio  e  a  livello
nazionale  della   denominazione   Melone   Mantovano,   secondo   il
disciplinare di produzione consultabile  nel  sito  istituzionale  di
questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  accordata  la  protezione  a  titolo  transitorio   a   livello
nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma   6,   del   predetto
Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Melone Mantovano.