IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche competitive del mondo rurale e della qualita' Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d); Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle indicazione geografica dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto l'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento; Visto l'articolo 10, comma 2 del decreto 21 maggio 2007, relativo alla procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006; Vista la domanda presentata dal Consorzio Melone Mantovano, con sede in Mantova, Piazza Sordello n. 43, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Melone Mantovano, ai sensi dell'articolo 5 del citato regolamento 510/2006; Vista la nota protocollo n. 13463 del 13 luglio 2011 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione; Vista l'istanza con la quale il Consorzio Melone Mantovano ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del predetto Regolamento (CE) 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso; Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'articolo l'articolo 5, comma 6, del citato Regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Melone Mantovano, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta; Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio Melone Mantovano, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Melone Mantovano, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it.; Decreta: Art. 1 E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Melone Mantovano.