IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento Europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda  del  12  novembre  2009  presentata  dall'Impresa
AGRIPHAR S.A. con sede legale in Rue de Renory, 26/1 - B-4102  Ougree
(Belgio),  diretta  ad  ottenere  la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario denominato RAME EXTRA  contenente  le  sostanze  attive
rame idrossido e zolfo; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  Superiore  di  Sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995  n.
194 fino al 30 novembre 2019 in attuazione della direttiva 2009/37/CE
della Commissione del 23 aprile 2009; 
  Visto il decreto dell'11 dicembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva zolfo nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n.
194,  fino  al  31  dicembre  2019,  in  attuazione  della  direttiva
2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
contenente la sostanza attiva  rame  l'Impresa  ha  ottemperato  alle
prescrizioni  previste  per  la  Fase  1  di  adeguamento  a  seguito
dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi  del  sopracitato
DM 15 settembre 2009 art. 2 comma 2; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario  contenente   la
sostanza attiva zolfo  l'Impresa  ha  ottemperato  alle  prescrizioni
previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della
stessa in allegato I ai sensi del sopracitato  DM  11  dicembre  2009
art. 2 comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del  decreto
legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo  conforme  all'Allegato
III da presentarsi entro il 30 giugno 2012, pena la revoca, ai  sensi
dell'articolo 3 del  citato  decreto  di  iscrizione  della  sostanza
attiva zolfo nell'Allegato I; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  Superiore  di
Sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 21 aprile 2011 con la quale sono
stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 6 maggio 2011 da cui risulta che la
suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 19 luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa AGRIPHAR S.A. con sede legale in Rue de  Renory,  26/1  -
B-4102 Ougree (Belgio) e' autorizzata ad immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato RAME EXTRA con  la  composizione  e
alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto,
fino al 31 dicembre 2019,  data  di  scadenza  dell'iscrizione  della
sostanza attiva zolfo nell'Allegato I. 
  Sono fatti salvi inoltre, pena la  revoca  dell'autorizzazione  del
prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione  del  fascicolo
di Allegato III entro il 30 giugno 2012 e i  conseguenti  adeguamenti
in applicazione dei principi uniformi  di  cui  all'Allegato  VI  del
decreto legislativo 194/95 con le modalita' definite dalla  direttiva
d'iscrizione 2009/70/CE del 25 giugno 2009  per  la  sostanza  attiva
zolfo. 
  Il   prodotto   e'   confezionato    nelle    taglie    da    litri
0,2-0,5-1-5-10-20. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa Terranalisi Srl, in Via Nino Bixio - Cento (Ferrara). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14908. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello