IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 47 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  di  modifica
alla disciplina dei conti intrattenuti dal  Tesoro  per  la  gestione
delle disponibilita'  liquide,  che  ha  previsto  che  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  e  la  Banca  d'Italia  stabiliscono
mediante convenzione le condizioni di tenuta del  conto  intrattenuto
dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio  di  tesoreria  e
dei conti ad esso assimilabili ed il saldo massimo su  cui  la  Banca
d'Italia corrisponde un tasso di interesse, commisurato  a  parametri
di mercato monetario; 
  Visto l'art. 46 della citata legge 31 dicembre 2009, n.  196,  come
modificato dall'art. 22 del decreto-legge del 6 luglio 2011,  n.  98,
che prevede che «Ai fini dell'efficiente gestione del debito pubblico
e per le finalita' di cui all'art. 47 della  legge  del  31  dicembre
2009,  n.  196,  le  amministrazioni   statali,   incluse   le   loro
articolazioni, e  le  amministrazioni  pubbliche  titolari  di  conti
accesi presso la tesoreria dello Stato comunicano telematicamente  al
Ministero dell'economia e delle finanze la stima dei flussi di  cassa
giornalieri con le cadenze e le modalita' previste  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n.  42,  concernente  la  «Delega  al
Governo in materia di federalismo fiscale,  in  attuazione  dell'art.
119 della Costituzione»; 
  Vista la convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze
e la Banca d'Italia del 22 marzo 2011, relativa  alle  condizioni  di
tenuta del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per
il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili, di seguito
Convenzione; 
  Considerato che la Convenzione prevede che al di sopra  del  limite
del  conto  di  disponibilita'  definito  all'art.  1  della   stessa
Convenzione, la liquidita' disponibile  non  sara'  remunerata  dalla
Banca d'Italia,  per  cui  la  stessa  disponibilita'  dovra'  essere
investita sul mercato in modo da assicurare la redditivita'  e  nello
stesso  tempo  garantire  le  risorse  necessarie  per  effettuare  i
pagamenti; 
  Considerato che la modifica della disciplina della  gestione  delle
disponibilita'  liquide   del   Tesoro   richiede   un'attivita'   di
programmazione  finanziaria  di  breve/medio  periodo  affinche'   le
previsioni giornaliere dei flussi di cassa che transitano  attraverso
la tesoreria dello Stato siano  sempre  piu'  affinate  e  consentano
quindi di determinare con  sufficiente  margine  temporale  l'importo
degli impieghi sulla liquidita' eccedente da effettuare sul mercato a
tassi remunerativi; 
  Considerato che con la nota dell'8 marzo 2011 la Banca d'Italia  ha
fatto presente che la Banca Centrale Europea, in merito alla suddetta
Convenzione, ha comunicato che l'entrata in vigore della  Convenzione
dovra' avvenire entro la fine del mese di luglio 2011; 
  Considerata l'opportunita' di limitare l'obbligo di  comunicare  le
informazioni  disciplinate  dal  presente  decreto  agli   enti   che
movimentano, su base giornaliera, nell'ambito della  tesoreria  dello
Stato importi ritenuti significativi per  la  stima  giornaliera  del
conto disponibilita'; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Programmazione finanziaria dei Ministeri 
 
  1.   I   dirigenti   titolari   dei   centri   di   responsabilita'
amministrativa dei Ministeri sono tenuti ad  inviare  telematicamente
al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, entro  il  31  dicembre  di  ciascun
anno, per i pagamenti previsti per l'anno successivo, il capitolo  di
bilancio, gli importi e le date  -  giorno,  mese,  anno  in  cui  si
prevede che il pagamento sia esitato - distinguendo tra  i  pagamenti
di natura ricorrente e quelli aventi natura non  ricorrente,  nonche'
tra quelli effettuati a beneficiari esterni alla tesoreria dello Sato
e quelli con accredito su conti della tesoreria statale. 
  2.  In  prima  applicazione  le   amministrazioni   effettuano   le
comunicazioni di cui al comma 1 per il  2012  entro  il  31  dicembre
2011. 
  3. Entro il giorno 10 di  ciascun  mese,  a  partire  dal  mese  di
ottobre 2011, i dirigenti  titolari  dei  centri  di  responsabilita'
amministrativa delle amministrazioni centrali dello Stato sono tenuti
a comunicare  telematicamente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  la
distribuzione giornaliera dei pagamenti per il mese in corso e quello
successivo, nonche', eventualmente,  a  rimodulare  la  distribuzione
mensile dei pagamenti di cui ai commi precedenti. 
  4. Ai fini del presente  provvedimento,  per  pagamenti  di  natura
ricorrente si intendono quelli effettuati ripetutamente nel corso  di
piu'  esercizi  finanziari  con  scadenze  previste  da  norme  o  in
esecuzione di obbligazioni giuridiche. 
  5. I pagamenti di natura non ricorrente, pur non avendo una cadenza
prevista da leggi o obbligazioni giuridiche, dovranno essere  oggetto
di comunicazione  nel  caso  in  cui  siano  comunque  prevedibili  e
pianificabili dai dirigenti titolari dei  centri  di  responsabilita'
amministrativa. 
  6. L'obbligo di cui ai precedenti commi si riferisce  ai  pagamenti
che cumulativamente superino nel mese l'importo di 50 milioni di euro
a carico di un singolo  capitolo  di  spesa  ovvero  relativamente  a
pagamenti aventi la stessa natura economica, indipendentemente  dallo
strumento  con  cui   viene   effettuato   il   pagamento   (mandato,
anticipazioni e sospesi di tesoreria). Le  amministrazioni  non  sono
tenute a comunicare l'ammontare dei pagamenti effettuati con  mandati
commutabili in quietanza di entrata al bilancio dello  Stato,  ovvero
regolazioni contabili di pagamenti  effettuati  con  anticipazioni  o
sospesi della tesoreria dello Stato. 
  7. Qualora la  cadenza  dei  pagamenti  non  sia  determinabile  al
momento  dell'invio  della  comunicazione  ai  sensi   del   presente
articolo,  il  dirigente  titolare  del  centro  di   responsabilita'
amministrativa dovra' indicare comunque la tipologia di  pagamento  e
l'evento che ne vincola la cadenza temporale  e  fornira'  le  dovute
informazioni ai sensi di quanto previsto nei commi precedenti. 
  8. In caso di mancata ottemperanza alle disposizioni contenute  nel
presente articolo, al  dirigente  responsabile  della  comunicazione,
sara' applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5  per
cento della sua retribuzione di risultato.