IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi
del Nord Africa; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai Paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea», l'articolo  17  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23  febbraio  2011,
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del  13
aprile 2011, n. 3934 e n. 3935 del 21 aprile 2011,  n.  3947  del  16
giugno 2011 e n. 3948 del 20 giugno 2011 articoli 4 e 7; 
  Ravvisata  la  necessita'  di   apportare   alcune   modifiche   ed
integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile al fine
di consentire un rapido superamento della situazione di emergenza; 
  Vista la richiesta della Croce rossa Italiana; 
  Vista la nota n. 402 del 1° luglio 2011 dell'Assessore  del  comune
di Lampedusa e Linosa; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Sentiti i Ministeri dell'interno e della difesa; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'articolo 1,  comma  7,  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del 13 aprile 2011, n. 3933,  dopo  le  parole
«contingente   di   personale»   sono   aggiunte   le   parole   «non
dirigenziale». Al suddetto comma 7 e' aggiunto il  seguente  periodo:
«Il predetto personale del Ministero  dell'interno  e'  collocato  in
posizione di comando presso la Struttura Commissariale fino a cessate
esigenze e comunque non  oltre  il  31  dicembre  2011,  al  medesimo
personale e' attribuito il trattamento economico accessorio  previsto
per  il  personale  di  analoga  posizione  di   stato,   con   oneri
quantificati in  euro  400.000,00  posti  a  carico  del  Commissario
delegato, in servizio presso il Dipartimento della protezione  civile
ed il trattamento economico fondamentale attinente alle posizioni  di
comando del personale appartenente alle Forze di Polizia e  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco rimane a carico delle  amministrazioni
di appartenenza in deroga a quanto stabilito  dalle  disposizioni  di
cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.
Le funzioni di coordinamento del predetto personale  sono  assicurate
da un funzionario, con qualifica  dirigenziale,  dell'Amministrazione
civile dell'Interno, compatibilmente con lo svolgimento  dei  compiti
correlati   alla   posizione   funzionale   attribuita    nell'ambito
dell'ufficio di appartenenza. Al predetto funzionario e' autorizzata,
a carico delle risorse  assegnate  al  Commissario  delegato  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933/2011,
la corresponsione di una indennita' mensile, commisurata ai giorni di
effettivo impiego, pari al 20% della retribuzione annua di  posizione
e/o di rischio prevista dal relativo  ordinamento,  anche  in  deroga
all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010,  con  oneri  stimati  in
euro 60.000,00.».