IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi
del Nord Africa; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
7 aprile 2011 recante  la  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza
umanitaria nel territorio del Nord Africa per consentire un  efficace
contrasto dell'eccezionale afflusso di cittadini extracomunitari  nel
territorio nazionale; 
  Visti l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924
del 18 febbraio 2011 recante:  «Disposizioni  urgenti  di  protezione
civile  per  fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  umanitaria   nel
territorio  nazionale  in  relazione  all'eccezionale   afflusso   di
cittadini appartenenti ai Paesi  del  Nord  Africa,  nonche'  per  il
contrasto e la gestione  dell'afflusso  di  cittadini  di  Stati  non
appartenenti all'Unione europea», l'articolo  17  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3925 del 23 febbraio 2011  e
le ordinanze n. 3933, n. 3934, n. 3935, n. 3947 e n. 3948 articoli  4
e 7; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali in data 20 luglio 2011; 
  Su proposta del Capo Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Nell'ambito  dell'attuazione  delle  attivita'  di   protezione
civile, allo scopo di assicurare la piu' efficace gestione dei flussi
e dell'interscambio di dati personali, anche sensibili e  giudiziari,
negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato  di
emergenza  umanitaria   nel   territorio   nazionale   in   relazione
all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del  Nord
Africa, di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri
del 12 febbraio 2011, i soggetti operanti nel Servizio  nazionale  di
protezione civile di cui  agli  articoli  6  ed  11  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225, ai fini di cui al capo II del titolo III della
parte I  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  sono
equiparati in ogni caso ai soggetti pubblici. 
  2. Ai predetti fini,  e  tenuto  conto  dei  principi  sanciti  nel
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  soggetti  di  cui  al
comma 1 sono contitolari  del  trattamento  dei  dati  necessari  per
l'espletamento della funzione di protezione civile al  ricorrere  dei
casi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225. 
  3. Il trattamento dei dati di cui al  comma  1  e'  effettuato  dai
soggetti   di   cui   al   medesimo   comma,   senza   il    consenso
dell'interessato,  nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza,  non
eccedenza e indispensabilita'. 
  4. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei  dati
personali,  anche  sensibili  e  giudiziari,  per  le  finalita'   di
rilevante interesse pubblico in  materia  di  protezione  civile,  in
deroga agli articoli 19, commi 2 e 3, 20 e 21 del decreto legislativo
n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali, anche  sensibili  e
giudiziari,  a  soggetti  pubblici  e  privati  diversi   da   quelli
ricompresi negli articoli 6 ed 11 della legge 24  febbraio  1992,  n.
225, e' effettuata nel  rispetto  dei  principi  di  pertinenza,  non
eccedenza e indispensabilita', ai soli fini dello  svolgimento  delle
operazioni relative all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti
dai Paesi del Nord Africa. 
  5. In relazione all'emergenza in atto, per i  trattamenti  di  dati
effettuati dai soggetti di cui al comma 1 e' differito,  fino  al  31
dicembre 2011, l'adempimento degli obblighi  di  informativa  di  cui
all'articolo 13, del decreto legislativo n.  196/2003.  Su  richiesta
dell'interessato  sono  fornite   comunque   le   notizie   contenute
nell'informativa di cui al citato articolo 13. 
  6. Alla scadenza del termine di cui al comma 5, i soggetti  di  cui
al  comma  1   forniscono   un'informativa   secondo   le   modalita'
semplificate  individuate  con  provvedimento  del  Garante  per   la
protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13, comma 3. 
  7. In considerazione dello stato di emergenza in atto,  il  termine
di cui all'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003
e' fissato in 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza  e
quello di cui all'articolo 146, comma 3, e' fissato in 90 giorni.  Il
termine di cui all'articolo 150, comma 2, del decreto legislativo  n.
196/2003 per la decisione dei ricorsi presentati  alla  data  del  12
febbraio 2011 e per quelli che perverranno fino al 31  dicembre  2011
e' fissato in 120 giorni. 
  8. In relazione al contesto emergenziale  in  atto,  nonche'  avuto
riguardo all'esigenza di contemperare la  funzione  di  soccorso  con
quella  afferente  alla   salvaguardia   della   riservatezza   degli
interessati,  non  si  applica,  ai  soggetti  di  cui  al  comma  1,
l'articolo 30 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al
31 dicembre 2011. 
  9.  In  considerazione  degli  eccezionali   eventi   in   premessa
richiamati, e' sospesa, fino  al  31  dicembre  2011,  l'applicazione
degli articoli 33, 34 e 35 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 e del relativo allegato b), limitatamente ai soggetti di  cui  al
comma 1. 
  10. Con  successivo  provvedimento  adottato  dal  Garante  per  la
protezione dei dati personali, d'intesa  con  il  Dipartimento  della
protezione  civile,  saranno  definite  modalita'  semplificate   per
l'adozione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di misure minime
di  sicurezza   che   tengano   in   considerazione   l'esigenza   di
contemperamento  delle  azioni  di  salvaguardia  della   popolazione
immigrata con quelle volte ad assicurare la tutela dei dati personali
degli interessati. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2011 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi