IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, recante «Disposizioni
urgenti  per  la  salvaguardia  della  stabilita'  dell'area   euro»,
convertito nella legge 22 giugno  2010,  n.  99,  ed  in  particolare
l'articolo 2, ove si prevede: 
  al comma primo, che con decreti del Ministro dell'economia e  delle
finanze e' disposta l'erogazione di prestiti in favore  della  Grecia
fino al limite massimo complessivo di  euro  quattordici  miliardi  e
ottocento milioni a condizioni conformi  a  quelle  definite  con  le
deliberazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo dell'area euro e
dai rispettivi Ministri della finanze ai sensi  dell'articolo  1  del
medesimo decreto-legge; 
  al comma secondo, che  le  risorse  necessarie  per  finanziare  le
operazioni di prestito sono reperite mediante le emissioni di  titoli
di Stato a medio-lungo termine, destinando a tale scopo tutto o parte
del netto ricavo delle emissioni stesse, e che tali importi non  sono
computati  nel  limite  massimo  di  emissione  di  titoli  di  Stato
stabilito dalla legge di approvazione  del  bilancio  e  nel  livello
massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge finanziaria; 
  al comma terzo,  che  qualora  non  si  renda  possibile  procedere
mediante  le  ordinarie   procedure   di   gestione   dei   pagamenti
all'erogazione dei  prestiti  in  favore  della  Grecia  nei  termini
concordati, con i suddetti decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze  che  dispongono  l'erogazione  medesima  e'  autorizzato  il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui  regolarizzazione,  con
l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di  spesa,
e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento; 
  Considerato che con proprio decreto n. 43288 in data 26 maggio 2010
si e' provveduto, per le finalita' di cui all'articolo 2  del  citato
decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie
per l'erogazione di un primo prestito alla Grecia  per  l'importo  di
2.921.922.720,93 euro; 
  Considerato che con proprio decreto n. 74528 in data  24  settembre
2010 si e' provveduto, per le finalita' di  cui  all'articolo  2  del
citato decreto-legge n. 67 del 2010,  al  reperimento  delle  risorse
necessarie per l'erogazione di un secondo prestito  alla  Grecia  per
l'importo di 987.150.584,08 euro; 
  Considerato che con proprio decreto n. 11300 in  data  10  febbraio
2011 si e' provveduto, per le finalita' di  cui  all'articolo  2  del
citato decreto-legge n. 67 del 2010,  al  reperimento  delle  risorse
necessarie per l'erogazione di un  terzo  prestito  alla  Grecia  per
l'importo di 1.230.306.334,96 euro; 
  Considerato che con proprio decreto n. 25839 in data 29 marzo  2011
si e' provveduto, per le finalita' di cui all'articolo 2  del  citato
decreto-legge n. 67 del 2010, al reperimento delle risorse necessarie
per l'erogazione di un quarto prestito alla Grecia per  l'importo  di
2.730.528.362,55 euro; 
  Visto il decreto ministeriale n. 58795 del 12 luglio 2011,  emanato
in attuazione dell'articolo 2 del  citato  decreto-legge  n.  67  del
2010, con cui e' stata disposta l'erogazione di un prestito in favore
della Grecia per l'importo di 1.005.989.397,95  euro,  corrispondente
ad un importo, al netto delle commissioni a carico della  Grecia,  di
1.000.959.450,96 euro, mediante anticipazione di tesoreria; 
  Vista la lettera n. 81229 del  13  luglio  2011  con  la  quale  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta  del
Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad  erogare
il suddetto  importo  netto  di  1.000.959.450,96  euro;  nonche'  la
lettera n. 0613141/11 del 20 luglio 2011 con cui la Banca d'Italia ha
dato riscontro sull'operazione effettuata; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere, in  occasione  dell'emissione
dei titoli di Stato di cui all'articolo 1 del  presente  decreto,  al
reperimento delle risorse necessarie da destinare alle  finalita'  di
cui all'articolo 2 del ripetuto decreto-legge n. 67 del 2010; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  debito  pubblico  e,  in  particolare,
l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  103469  del  28  dicembre  2010,
emanato  in  attuazione  dell'articolo  3  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono,  per
l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le  modalita'  cui
il  Dipartimento  del  Tesoro  dovra'  attenersi  nell'effettuare  le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con  la  quale
il Direttore Generale del  Tesoro  ha  delegato  il  Direttore  della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle  operazioni  di  cui  al  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17  aprile  2000,  n.143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in
particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si  e'  stabilito
il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno
stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  22
luglio 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 61.929 milioni di euro; 
  Visti i propri decreti in data 23 febbraio, 29 marzo, 26 aprile, 26
maggio e 24 giugno 2011, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione
delle prime dieci tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%,  con
godimento 1° marzo 2011 e scadenza 1° settembre 2021; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche di  buoni  del  Tesoro
poliennali, il cui  netto  ricavo  dovra'  essere  destinato,  quanto
all'importo  di  1.005.989.397,95  euro,  alle   finalita'   di   cui
all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 67 del  2010,  e,  per  la
rimanenza, alle ordinarie esigenze di bilancio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,  n.  398,  nonche'  del
decreto ministeriale del 28  dicembre  2010,  entrambi  citati  nelle
premesse, e per le finalita' di cui  all'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito nella legge 22 giugno
2010, n. 99, altresi' citato nelle premesse, e' disposta  l'emissione
di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%,  con
godimento 1° marzo 2011 e scadenza  1°  settembre  2021,  di  cui  al
decreto  del  23  febbraio  2011,  citato  nelle  premesse,   recante
l'emissione delle prime due tranche  dei  buoni  stessi.  L'emissione
della predetta tranche  viene  disposta  per  un  ammontare  nominale
compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un  importo
massimo di 3.000 milioni di euro. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 23 febbraio 2011.